Regolamento per l’amministrazione della giustizia punitiva da osservarsi fino a nuova disposizione
REGOLAMENTO
PER L’AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA PUNITIVA
DA OSSERVARSI FINO A NUOFA DISPOSIZIONE.
Art. I. Le Cause attualmente pendenti nel Tribunale Criminale di Bologna si ultimeranno dal rispettivo Giudice Processante , che attualmente le ha.
‘* Le Cause , che all’attivazione del nuovo sistema Giudiziario appartenevano al cessato
T.ibunale Criminale, e che per le variazioni portate dal Motu Propno di NOSTRO
SIGNORE dei 6 Luglio p. s. sono divenute di giurisdizione d’altra Legazione , saran-
no rimesse in stato 5 e termini ai rispettivo Tribunale , o Governatore.
a. Ogni denuncia dovrà farsi in iscritto. Essa ( perciò che risguarda il Tribunale ) non
potrà riceversi in altro luogo fuori della Cancelleria Criminale , né dà altra persona
eccetto che dal solo Cancelliere del Tribunale , o da quello fra ! Sostituti, che vena
di Settimana in Settimana per turno a ciò destinato . O la denuncia «ara di Citta e
dovrà essere firmata dal denunciante , ed in difetto da due Testimonio saia di Cam-
pagna , e dovrà essere contrassegnata dal Gonfaloniere della rispettiva_ Comunità,,o
da chi ne fa le veci, e munita del rispettivo Sigillo. Per quelle denunce poi, chefa-
ranno presentate al Signor Assessore Criminale , ogni volta ch’esso riconoscerà che il
titolo,o la gravezza del delitto denunziatogli non è di sua competenza, rimette»
denuncia, e gli atti, che potesse aver fatti, al Tribunale Criminale sudd?tc°- Il medesimo. . . . . , Tribunaie suddetto di
4. Il DenuncUtf, che esibisce personalmente la sua denuncia alla CanceHenaQimin , ^ ^ ^^ ed a ^ «^Jt^M da oualun-
non potrà essere licenziato, se non dopo essere stato rimesso dal Cancelliere al bora jj y ^^ ^
tuto di Settimana destinato alla formazione de’ Processi.
I ? . r»-««.nw<» ner pli oggetti allo stesso in tal cosa di-
sare tosto il relativo Processo al Cancelliere per gii ogg«
roandkti; , rL rhe ci terrà da Monsignor Vice-Legato , per ora ogni quin-
I7. Ad ogni lettura di Lista<**«££ d J delpinter0 Tribunale, nel qual caso
dici dì, purché non sia giorno di Umgreg intervenire tutti i Processane
sarà tenuta nell'immediato susseguente ^«^.^£S2^;b Sostitu-
ti , ed il Cancelliere ; e in caso d'un pimento kg tt ^ q >
to, con obbligo agii altri Sostituti di trattenersi daran e 1a me*eS Vice-Lega-
onde essere pronti ad ogni chiamata che di essi facesse lo «^^00^ RB.
to,- così pure dovranno intervenire li Signori Procuratore Fusee , e ”
l8. Il Cancelliere dovrà invigilare affinché ninna persona s’intro e atteng ^
celkria, se non se per oggetti d. Giustizia, e soltanto per quel tenp P ^
dersi necessario; molto più.poi dovrà aver cura che non accada.? ^
re, od altro che non fosse conveniente alla dignità del lrioun >
quanto agli addetti al Tribunale, qualora si allontanassero dal P?^^,^
Articolo , si prenderanno le più efficaci n^1^0^’ *’ ^ COntravvenisse al
sto, ed altre pene di ragione rapporto a qualsisia altra persona,
medesimo.
IULU Ul OClllllmiia uvpuiiHtu “£?»? . ? ….___-____
5. Qualunque denuncia nel giorno della di lei presentazione dovrà essere registrata nel
Protocollo giusta il fin qui praticato, ed indi, e nello stesso giorno presentata dal
– Cancelliere, o da uno degli Aggiunti a Monsignor Vice-Legato specialmente da Noi
delegato per facoltà avutane dalla Segreteria di Stato a fare le nostre veci come Pre-
sidente dei Tribunale Criminale all’ effetto di riportarne da questo il relativo Decreto,
che parimente verrà trascritto sul Protocollo, di cui si è parlato.
6. Quanto nell’articolo precedente viene prescritto in ordine alle denuncie. dovrassi egual-
mente osservare riguardo ai Rapporti , o Relazioni, che venissero presentati dai Capi
della Forz’-Armata , massimamente ove quelle, o questi riguardassero persone arrestate.
7. Ogni persona di qualsivoglia sesso, grado, e condizione, che verrà carcerata dovrà es-
sere sentita , ed esaminata il più tardi entro tre giorni immediatamente successivi a
quello dell’arresto, e poscii procedersi con tutta sollecitudine a quegli ulteriori atti,
che si renderanno necessar/, sia per la prosecuzione processuale, che per la dimissione
del Carcerato.
8. Ciascun Sostituto Cancelliere! ove non sia stato espressamente autorizzato alla forma-
zione dell’intero Processo, rimane in tutt0 C10 C^Q ha relazione agli atti processuali
da firn’ A “^ àfofioéizìoni’dì prendersi “T/gaaiuu arre persone uv wu,w»./j jjj^ir-
de in-“‘ «-‘subordinato pienamente agli ordini del Giudice Processante.
0 rcr la formazione dei Processi nelle Cause sì di Città , che di Campagna , rispettivo
loro impinguamento, e rettificazione a norma dell’Art. 84. dell’indicato Motu-Pro-
prio , come pure per ogni altra operazione giornaliera» avrà luogo fra li Giudici Pro-
cessanti il turno Settimanale giusta il praticato senza la menoma variazione, e sotto
la dipendenza di Monsignor Vice-Legato, riservato allo stesso Monsignore la facoltà
di assegnare una qualche Causa , o altro atto qualunque giudiziale ad alcuno de’ me-
desimi Giudici Processanti} benché non fosse di turno.
io: Nel decorso della Procedura 3 scoprendosi dal Giudice Processante degl’indizj a cattu-
ra, o dei morivi di dimissione di qualche Carcerato, ne “farà rapporto a Monsignor
Vice-Legato , e convenendo questi nella massima proposta, il Giudice Processante farà
estendere il relativo Decreto in Atti, ed estradare gli ordini opportuni.
il. E’ pertanto vietato al Cancelliere, e suoi Sostituti il dar corso ai Mandati di cattura,
e così pure ai rilasci dei Carcerati, qualunque sia il titolo di questi ultimi, se prima
non abbia veduto il Decreto suddetto »o non sia in esecuzione di Sentenza dell’ intero
Tribunale.
12. Resta egualmente proibito al Cancelliere, e suoi Sostituti il far porre in luogo di lar.
ga alcun Carcerato di Segreta prima dell’ ultimazione del Processo , e senza la licen-
za del Giudice Processante, ed ove si tratta di cause gravi, senza quella di Monsi-
gnor Vice-Legato, come altresì resta loro vietato, senza di tali permessi , l’accordare
licenza ad alcuno di parlare con Carcerati di Segreta, tocche qualora venisse accor-
dato dovrà seguire colla continua presenza dello stesso Cancelliere, o Sostituto; il
quale non permetterà che si parli in conto alcuno di ciò che avesse in qualsivoglia
modo, o aver potesse relazione alla Causa.
13. Ogni, e ciascun Sostituto sarà strettamente tenuto, subito dopo terminata ciascuna
Causa, consegnare al Cancelliere tutti li Corpi di delitto , od altri effetti qualunque
alla medesima relativi: ove però- sì tratti di denaro, gioje, ed altri Capi di valore,
la consegna di questi dovrà farsi tosto , onde resti meglio provveduto alla di loro cu-
stodia.
14. Nessun Giudice Processante, Cancelliere, o Sostituto potrà in qualsivoglia Causa Cri»
minale , e per qual si sia motivo trasportarsi, e trattenersi fuori di Città per la for-
mazione de’ Processi, od impinguamento , e rettificazione d’ altri senza averne in an-
tecedenza riportato il Decreto di commissione da Monsignor Vice-Legato.
15. Sarà peso del Giudice Processante, e del Sostituto Cancelliere, ove si tratti di Com-
missioni da pagarsi dal Reo, tornati che saranno dalla Commissione stessa, l’esibire,
e presentare a Monsignor Vice-Legato il Processo, ed atti assunti, accompagnati da
un esatta, e precisa nota dei medesimi, colla indicazione dei giorni d’ accesso, per-
manenza , e recesso, del titolo della Causa, del nome dei Carcerati, del denaro esat-
to , e della persona che avrà pagata la somma .
6. Accadendo che alcun Condannato ottenesse la grazia della commutazione della pena
afflittiva in altra pecuniaria, sarà obbligo del Sostituto Cancelliere della Causa di pas- [
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– r—* . at – . ^ ¦- ?? r^priri e così pure da qualun-
prendere alcun donativo dagP Inquisiti Lanuti e Care ¦ ? ft ?,..
que Persona per conto loro, sotto qualsivoglia tuo 00 s t 0 g ^
to ai medesimi, e ad ognun d’essi in,co che concerne il ri pett
si il menomo arbitrio, o licenza a prò, e rispettivo f^^fj^,^sp^
Detenuti, e Carcerati oltre le facoltà, ed attributi ad essi demandati, mentre ¦e p
Mostra volontà che ogni Impiegato si contenga f*^?^ &£
causa loro non abbiasi a migliorare , od aggravare la conci£°”«*f
fatto che ^tessero abbisognare ai Signori Giudici componenti la Congr.ga^iu
sa , ed il Cancelliere redigerà il conveniente processo verbale . _ : .- , .
23. I Ristretti delle Carne tutte , che si porteranno alla Congregazione per la loro deci-
sione, dovranno farsUai rispettivi Giudici Processanti per tempo , onde cma e
Cancelliere siano tosto c^ando occorra anche stampati se così ordinerà Monsignor Vice-
Legato, e distribuiti a ciascun Giudice, al Sig. Procuratore del Fisco, ed alli bignori
Difensori rispettivi, tre giorni prima della Congregazione.
24. Le Congregazioni Criminali si terranno per ora immancabilmente nel Sabbato> di cia-
4 scuna Settimana, ed all’ ora che indicherà Monsignor Vice-Legato, nella Residenza
del Tribunale, riservato allo stesso Monsignore di destinarne ancora più di una per set-
timana, e in quei giorni, che crederà fissare.
21 Le Difese dei Rei saranno verbali, eccettuate le Cause Capitali, nelle quali 1 faran-
no in iscritto, e dovranno comunicarsi a cura del Cancelliere, unitamente al relativo
Ristretto. , ., .;.,.:
26. La Cancelleria Criminale in ciascun giorno non feriato resta aperta dalle 9. antimeri-
diane alle 4 pomeridiane, e ne’ giorni Festivi dalle 11. alle 2.
27. I Sostituti Cancellieri dissimpegnano puntualmente tutte le incombenze , cùe uai p
tivo Giudice Processante si affidano ai medesimi. . .
28 11 Cancelliere dovrà pure in ciascun giorno, ed alle ore 2 esibire a Monsignor Vice-
Legato separata nota dei Carcerati, e Scarcerati del giorno precedente, coli indica-
zione del titolo rispettivo.
29. In quanto alle Carceri, Monsignor Vice-Legato siJoccuperà di un Regolamento, e
lo presenterà per la Nostra approvazione. , . .
20. A riserva di que’ Difensori, che saranno stati approvati ne’modi prescritti dal recente
Motu-Proprio di NOSTRO SIGNORE all’Art. 92., e de’quali ne verrà pubblicato
rtenco, che dovrà stare esposto nella Cancelleria del Tribunale, e in qualunque
luogo ove occorra, niun altro potrà difendere Cause Criminali, come pure a verun
altro che non abbia tal veste, o almeno che non sia addetto in qualità di Ajutante
di Studio di alcuno di detti Difensori, sarà lecito sotto detto aspetto di portarsi alla
Cancelleria per esame di Processi, o altri atti di Procedura Criminale , rimanendo in-
caricato espressamente il Cancelliere, ed ogni Sostituto della esatta osservanza d.
quest’Articolo. ., , r ¦ ?
Il presente Regolamento verrà stampato, ed affisso nella Cancelleria del Tribunale Rumi-
nale e nella Camera di Residenza di ciascun Giudice Processante , ed in qualunque
altro’luogo, a cui appartenga, onde sia da ognuno osservato per ciò che lo ^rda-
Inoltre sarà dispensato in Stampa parimente a ciascuno de’ Signori Giudici «1 inou-
bunal Criminale, al Sig. Procuratore Fiscale,ed al Sig. Avvocato Difensore d Ufficio,
ed a qualunque altro Difensore approvato .
Bologna dalla Nostra Residenza li 24. Novembre 1816″.
A, a L A N TE;
BOLOGNA EEIXA TIPOGRAFIA CAMERALE.