Rapporto del cittadino Galeotti sul giudizio del generale Zamboni

RAPPORTO
DEL CITTADINO GALEOTTI
SUL GIUDIZIO DEL GENERALE ZAMBONI
——? ii» i aagp-(fi@o> aBBBa….. ———-
LI 14 APRILE 1849.
CITTADINI
Nella tornata del giorno 22 Marzo passato il Ministro di Grazia e Giustizia vi esponeva, che il Codice penale militare pubblica-
to dalla Commissione provvisoria di Governo il di 4 Gennajo ante-
cedente , sulla formazione dei Consigli di guerra di divisione col-
1* Art. 19 ordina quanto appresso *?* Se V inquisito fosse un Uff.’
ciale superiore, il Consiglio dovrà essere composto di ire Uffizia-
li a lui superiori in grado, e da tre di grado uguale, avente pe-
rò maggiore anzianità di Servizio.. Vi soggiungeva, che la legge
non prevedendo il caso, che l’inquisito fosse un uffiziale superiore
non avente altri a lui superiore in grado, o non avendone uel nu-
mero di tre , presentava una lacuna, resa oggi evidente nella impos-
sibilità di formare uà Consiglio a termini di quella legge per giudi-
care il Generale Zamboni. In tale emergenza 1′ onorevole Ministro
in aspettazione di una completa riforma della legislazione penale,
proponeva a questa Assemblea 1′ espediente di deferire il giudizio
della causa politica, in cui trovasi implicato il detto Generale con
altri complici , al Tribunale ordinario.
Discussa una tal proposizione in sette delle otto Sezioni, quin-
di dai respettivi Commissarj delle medesime, e da questi prescelto
a relatore l’onorevole Deputato Regnoli, vi riferiva egli dapprima,
che la prima e terza Sezione dissentivano dal progetto Ministeriale^
che la quarta, quinta, e sesta lo assecondavano ,? che a queste ve-
niva pure dappresso la settima Sezione, la quale però riteneva, non
essere necessaria all’ uopo una legge nuova e speciale , che non po-
trebbe mai retroagire senza ledere i principj più ovvii di diritto 3 ma
la cosa discendere naturalmente dalla interpretazione della legge esi-
stente. Diceva poi che la ottava Sezione aveva osservato, il difetto
non essere nella legge, ma sibbene nella mancanza del personale
ossia degP individui chiamati nel caso a formare il Consiglio di
guerra.
Passato quindi ad esporvi la discussione generale tenuta dai Com-
missarj delle Sezioni in argomento, vi diceva il Relatore, che qua-
si tutti furono di parere nello stabilire il principio, che la istitu-
zione dei Consigli di Guerra non era di sua natura eccezionale, ma
naturale, ed ordinaria rispetto ai militari, che conseguentemente il
«attrarre lo Zamboni dal giudizio del Tribunale militare era un pri-
varlo Ofcl ouj J. . . ~«~w~ viuiuuiiv j « attrv UM tiUliCUIUUtt alia uguJnj
che tuttavolta i Commissari dissentivano tra loro sul modo di for-
mare la Commissione di guerra, stante il disposto dell’Art, 19 del
Codice penale militare j e che in fine sebbene inclinassero a seguire
il parere della prima, e terza Sezione, le quali opinavano, che il
Consiglio di guerra dovesse nominarsi dal Comitato esecutivo, com-
ponendolo di tre generali della nostra armata, o in quel modo, che
fosse più consentaneo alla legislazione militare delle altre nazioni ;
tuttavolta reputando molto grave siffatta quistione , conclusero di ri-
metterla alle Commissioni tecniche di Grazia e Giustizia e di Guer-
ra. La qual conclusione essendo 6tata adottala dall’ Assemblea nella
tornata del 27 Marzo , si riunirono le due Sezioni tecniche la sera
del 2 corrente, alle quali piacque di destinare me a relatore della
nuova discussione tenuta in proposito.
Ambedue le Sezioni riconobbero all’unanimità, che la impos-
sibilità di formare il Consiglio di Guerra secondo 1′ Art. 19 del Co-
dice penale militare non tanto dipendeva dalla mancanza degl’ indi-
vidui superiori in grado all’ inquisito , quanto dal difetto della leg-
ge , la quale non prevede il caso , che possa rendersi reo il maggior
generale dell’esercito, o chi non ha superiori in grado nel numero
di tre. Quindi la necessità o di decretare un Consiglio apposito ad
hoc, o di rimettere il giudizio ai Tribunali ordinari.
Tre furono le diverse opinioni. L’ una , che 1′ Assemblea si
erigesse in Corte di Giustizia criminale, e giudicasse. La maggio-
ranza assoluta la respinse con indignazione perchè affatto arbitraria,
perchè 1′ Assemblea Costituente convocava al solo fine di redigere lo
Statuto fondamentale, e le altre leggi dalle urgenze richieste per
1′ ordinamento del Governo non poteva invadere il potere giudizia-
rio dal legislativo affatto distinto, e indipendente in ogni bene ordi-
nato Regime ; perchè in fine l’esempio della Convenzione nella Re-
pubblica Francese del passato secolo , o della Camera dei Pari dopo
la ristorazione non poteva convenire nlla nostra Assemblea, in quan-
tochè la prima riuniva in sé tutti i poteri, anche quello di giudica-
re ì delitti di alto tradimento in forza di una legge precedente, co-
me osserva Merlin nelle sue quistioni di diritto sotto la parola Cor-
po legislativo ; come egualmente io forza della Carta la Camera dei
Pari assumeva la qualifica di Corte di Giustizia per giudicare di al-
cuni delitti , e di alcune persone determinate, quali erano i Depu-
tati, o i Pari stessi, che se ne fossero macchiati. Messa pertanto a
voti la proposizione ebbe soli due voti, che dalla massa compatta
delle due Sezioni numerose restarono compressi.
L’ altra opinione era quella di formare ad ogni costo un Con-
siglio di Guerra composto di Generali, dei quali pur troppo nella
penuria dei soldati abbondiamo a dovizia , tuttoché fossero mancan-
ti dei requisiti dalla legge richiesti rispetto all’ inquisito ; ma una
tal formazione racchiudendo lutti i germi e gli errori delle aborrite
Commissioni politiche dei tempi andati senza lunghi contrasti fu
abbandonata.
Consultate su questo proposito le leggi dei i3 Brumale anno
IV} e dei 5 Fruttidoro anno V della Repubblica Francese invocate
nel Rapporto del Cittadino Regnoli, ho dovuto osservare, che la
prima presentava lo stesso difetto del nostro Codice penale militare,
che ha dato causa alla presente quistione j e che la seconda non i-
stituiva un Consiglio di guerra speciale per giudicare un generale di
divisione, o di brigata prevenuto di un delitto antecedente, ma sib-
bene ordinava come nel tratto successivo quegli officiali superiori do-
vrebbero essere giudicati, riempiendo così il vuoto, che presentava
la legge di Brumale.
Infatti 1′ Art. io della legge 5 Fruttidoro era cosi concepito.
?¦ Quando un generale di divisione, o un generale di brigata
sarà prevenuto dJ un delitto militare, sarà tradotto al Consiglio
di Guerra per ordine del Generale, o Comandante in capo V ar-
mala. In questo caso il Tenente, il Sotto-tenente, e Sotto-officio*
le, che a termini della legge dei i3 Brumale ultimo fanno par’
te del Consiglio di Guerra permanente , saranno rimpiazzati da
tre officiali Generali del grado del prevenuto : questi tre officiali
saranno designati dal Generale, o Comandante in capo dell’ ar-
mata, e presi per ordine di rollo ( a tour de role ) per anziani-
tà di grado in tutta V armata , o in tutti i comandi, eccettuata
la divisione del prevenuto. Il Consiglio di guerra sarà presieduto
dal più antico officiale generale ; le funzioni di relatore saranno
adempite da vn capo di battaglione, o squadrone. Quanto dunque
la legge 5 Fruttidoro potrebbe servire di modello per riempiere il
vuoto del nostro Codice militare, tanto è lontana dal somministrar-
ci uu esempio di formazione di un Consiglio di guerra par giudi-
care di un delitto anteriore alla legge sulla formazione del Consiglio
medesimo.
Finalmente la terza opinione fu quella di, accogliere il proget-
to Ministeriale, ossia di rimettere il giudizio ai Tribunali ordinari.
Apertasi la discussione su questo terreno, fu primieramente osserva-
to, e ritenuto con verità , che i Consigli di Guerra sono Tribuna-
li di eccezione.
La necessità di mantenere una disciplina severa ( dice Dalloz
nella Giurisprudenza del secolo XIX alla parola Competenza Se-
zione XII ) in una professione , ove gli abusi della forza sono fa”
ciCt, e fj, urau/nciKc ^urtiiurrebbero a tutti gli eccessi della licenza,
ha fatto creare per i militari una legislazione speciale, che sia
nella pena, sia per la giurisdizione, sia in fine quanto alle for-
me dell’ istruzione si allontana più o meno dalle regole ordinarie.
Le leggi, che hanno per oggetto di collocare in tal modo una
classe intiera di cittadini fuori del diritto comune per sottometter*
li ad un regime eccezionale sembrano dover essere concepite in
modo da non aggravare le pene, e non indebolire le garanzie, che
circondano e proleggono V accusato, fintantoché V interesse pub-
blico reclama imperiosamente questa deroga alla legge comune.
Posto questo principio diametralmente opposto a quello ritenuto dai
Commissari delle Sezioni, secondo il menzionato Rapporto Regnoli,
fu riflettuto in diritto, che le leggi eccezionali, come odiose per sé
stesse, denno interpretarsi strettamente, e non estendersi da caso a
caso ; che perciò nel silenzio del Codice penale militare circa il mo-
do di giudicare un Generale non avente tre Ufficiali superiori in
grado, faceva d’ uopo rimettere il Generale medesimo al giudizio
dei Tribunali ordinari.
Ed a far ciò consigliava pure il riflesso, che taluno dei com-
plici del Zamboni è persona non militare, né addetta al servizio
delle truppe, non perciò soggetta alla giurisdizione dei Tribunali
militari ; nel qual caso ad evitare il pericolo di sentenza contro sen-
tenza nell’ inquisizione, e punizione dello stesso reato , ragion vuo-
le, che taccia il Tribunale di eccezione, e tutti sieno giudicati dai
Tribunali ordinari.
In Francia secondo le leggi dei 16 Maggio 1792* e dei 12
Maggio 1793 vigeva massima contraria, cioè che anche i complici
non militari soggiacessero alla giurisdizione dei Consigli di guerra.
Posteriormente però fu tolta questa mostruosità dalla legge 22 Mes-
sidoro anno IV ; le di cui saggie disposizioni ( sono parole di Dal-
loz al luogo citato art. secondo num 2. ) sono ancora in vigore.
Recito gli articoli secondo, e terzo di detta legge riportata dal me-
desimo autore. ? Se fra due o più prevenuti del medesimo delit-
to , ve ne ha uno o più militari, ed uno o più individui non mi-
litari , la cognizione apparterrà ai giudici ordinari. ? Nei casi
preveduti dal precedente articolo, le procedure di già incomincia-
le avanti i Tribunali militari saranno unitamente ai prevenuti rin-
viale avanti i Giudici ordinari.
Neil’ atto però, che le due Sezioni tecniche di Grazia e Giu-
stia, e di Guerra alla quasi unanimità inclinarono per 1′ adozione
del progetto Ministeriale, aggiunsero del pari un giustissimo emen-
damento , che cioè i prevenuti militari dovessero esser giudicati dal
Tribunale ordinario con la norma delle leggi militari. Quindi fu
chiusa la discussione col riformare il primo Articolo del progetto
Ministeriale in questi termini. ? Il giudizio dalla causa politica
in cui è imputato il Generale Zamboni con altri complici viene
rimesso al Tribunale ordinario, che giudiclierà con la norma del-
le leggi militari.,
Tip. Tiocchi.

Condividi
Estremi cronologici: 1849 aprile 14
Segnatura definitiva: MRI0467
Descrizione fisica: c. 1
Dimensioni: 43X28 cm
Colore: bianco e nero
Autore: Galeotti
Tipografo (ente): Tiocchi, tipografia. Bologna
Lingua della documentazione: italiano
Note: Data di emanazione.
Descrizione del contenuto: Incipit: Nella tornata del giorno 22 Marzo passato il Ministro di Grazia e Giustizia vi esponeva, che il Codice penale militare...
Extent_const: 1
Extent_qt: c.