Provincia di Forlì in nome di Dio e del popolo…

REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
IL PRESIDE
Mentre questa Presidenza di Provincia sta intesa a procacciare i mezzi migliori onde sopperire alla mancanza di numerario pei minuti cambi occorrenti alle popolazioni nei giornalieri bisogni, ha pure altamente
sentita la necessità di far sì che le pubbliche Amministrazioni non rimangano prive di numerario per sod-
disfare ai loro impegni ordinar], e che specialmente questa Presidenza ne sia per quanto è possibile for-
nita onde far fronte ai pagamenti dovuti alle truppe, agi’ impiegati, ai lavoranti, e a tutti coloro coi qua-
li il pubblico servizio la pone in quotidiana relazione ài obbligazioni. ^~
Ha essa quindi riflettuto che raggiungerebbesi baSfw~»?v,ute tale importantissimo scopo quando il da-
naro contante che viene dai contribuenti pagato ale Casse delle pubbliche Amministrazioni venisse dai
Cassieri versato alle medesime nelle identiche specie in che le ricevettero anziché in Boni del Tesoro coi
quali i medesimi credonsi per avventura autorizzati a fare il versamento alle rispettive Amministrazioni.
Considerato pertanto che non è conforme al vero l’idea per cui i Cassieri stimassero potere versare in
Boni del Tesoro alle rispettive Amministrazioni le somme pagate in numerario dai contribuenti poiché la
valuta che passa nelle loro mani è proprietà pubblica cosicché le Amministrazioni hanno diritto di averla
nella identica specie in cui fu riscossa.
Considerando che i Cassieri hanno già dalla Legge i premj loro fissati per le riscossioni, e che nul-
la si lede de’ loro diritti invitandoli a pagare nelle specie identiche le somme riscosse mentre poi con que-
sto mezzo essi ponno recare alle Amministrazioni un ristoro voluto non meno dalla giustizia di quel che
dall’amor patrio. Ad esempio di quanto si è fatto nelle Provincie di Bologna, e di Ancona
DETERMINA
Che tutti gli Esattori e Ricevitori Erariali, Provinciali, Comunitativi, Comprensoriali, Consorziali, e a
qualsiasi Dicastero possano appartenere, nel quale sia in qualunque modo interessata la cosa pubblica
i. ISon debbano ricevere pagamenti cumulativi di più bollette, tranne quelle che per diverse inte-
stazioni ma sotto Io stesso nome appartenessero ad un solo individuo.
2. Annotino nelle bollette madri e figlie la qualità di moneta, metallica, ricevuta.
3. Quelli che non rilasciano bollette scrivano in apposito registro tutti quei pagamenti che inclusi-
vamente e superiormente a scudi cinque verranno effettuati in boni, indicando i nomi delle persone da
cui si ricevono.
^. J] presente Decreto avrà, la sua piena esecuzione dal giorno in che verrà pubblicato, e si veglierà
rigorosamente all’osservanza del medesimo, punendo qualunque contravenzione.
Data a Forlì dal Palazzo di Nostra Residenza, questo dì n Aprile 1849-
G. GALLEFFI
A, ROSSI Segretario Generale
FORLÌ 1849. Dalla Tipografia Governativa Casali.