Pius Pp. IX a' suoi amatissimi sudditi

PIVS PP. IX
A’SUOI AMATISSIMI SUDDITI
IV,
Non appena le valorose armi delle Potenze Cattoliche, le quali con vera filial devozione concorsero al ristabilimento della piena
Nostra libertà e indipendenza nel governo dei temporali domimi
della S. Sede, vi liberarono da quella tirannide che in mille mo-
di vi opprimeva, non solo innalzammo inni di ringraziamento al
Signore, ma fummo eziandio solleciti di spedire in Roma una
Commissione Governativa nella persona di tre ragguardevoli Por-
porati affinchè in Nostro nome riprendesse le redini del civile
reggimento, e coli’aiuto di un ministero si avvisasse, per quanto
le circostanze il comportassero, a prendere quelle provvidenze,
che sul momento erano reclamate dal bisogno dell’ ordine, della
sicurezza e della pubblica tranquillità. E con egual sollecitudine
Ci occupammo a stabilire le basi di quelle istituzioni, che, men-
tre assicurassero a voi, dilettissimi sudditi, le convenienti lar-
ghezze , assicurassero insieme la Nostra indipendenza, che abbia-
mo obbligo di conservare intatta in faccia all’ universo. Laonde a
conforto de’ buoni che tanto meritarono la Nostra speciale bene-
volenza e consideraz/one; a disinganno de’tristi e degl’illusi, che
si prevalsero delle Nostre concessioni per rovesciare T ordine so-
ciale; a testimonianza per tutti di non aver Noi altro a cuore se
non la vostra vera e solida prosperità, di Nostro moto proprio,
certa scienza e con la pienezza della Nostra autorità abbiamo ri-
soluto di disporre quanto segue :
Art. 1. Viene istituito in Roma un Consiglio di Stato. Que-
sto darà il suo parere sopra i progetti di legge prima che siano
sottoposti alla sanzione Sovrana ; esaminerà tutte le quistioni più
gravi di ogni ramo della pubblica amministrazione, sulle quali
sia richiesto di parere da Noi e dai Nostri ministri.
Un’ apposita legge stabilirà le qualità e il numero dei Consi-
glieri, i loro doveri, le prerogative, le norme delle discussioni e
quant’altro può concernere il retto andamento di sì distinto Consesso.
Art. 2. Viene istituita una Consulta di Stato per la Finanza.
Sarà essa intesa sul preventivo dello Stato e ne esaminerà i con-
suntivi, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sinda-
catone ; darà il suo parere sulla imposizione dei nuovi dazi o di-
minuzione di quelli esistenti, sul modo migliore di eseguirne il
riparto, su i mezzi più efficaci per far rifiorire il commercio, ed
in genere su tutto ciò che riguarda gl’interessi del pubblico tesoro.
I Consultori saranno scelti da Noi su note che ci verranno
presentate dai Consigli provinciali. 11 loro numero verrà fissato
in proporzione delle provincìe dello Stato. Questo numero potrà
essere accresciuto con una determinata addizione di soggetti che
Ci riserbiamo di nominare.
Un’ apposita legge determinerà le forme delle proposte dei
Consultori, le loro qualità, le norme della trattazione degli affari
e tutto ciò che può efficacemente e prontamente contribuire al
riordinamento di questo importantissimo ramo di pubblica am-
ministrazione.
Art. 3. La istituzione de’Consigli provinciali è confermata.
I Consiglieri saranno scelti da Noi sopra liste di nomi proposti
dai Consigli comunali.
Questi tratteranno gl’interessi locali della Provincia; le spe-
se da farsi a carico di essa e col di lei concorso ; i conti preven-
tivi e consuntivi dell’ interna amministrazione : tale amministra-
zione poi sarà esercitata da una Commissione amministrativa che
verrà scelta da ciascun Consiglio provinciale sotto la sua respon-
sabilità.
Alcuni membri del Consiglio provinciale saranno prescelti a
far parte del Consiglio del Capo della Provincia per coadiuvarlo
nell’esercizio della vigilanza che gì’incombe su i Municipi.
Un’ apposita legge determinerà il modo delle proposte, le qua-
lità ed il numero de’Consiglieri per ogni Provincia, e, prescritti
i rapporti che debbono conservarsi fra le amministrazioni provin-
ciali ed i grandi interessi dello Stato, stabilirà questi rapporti,
ed indicherà come e fin dove si estenda su di quelle la superiore
tutela.
Art. 4. Le rappresentanze e le amministrazioni municipali
saranno regolate da più larghe franchigie che sono compatibili
cogl’ interessi locali dei Comuni.
La elezione dei Consiglieri avrà per base un esteso numero
di Elettori, avuto principalmente riguardo alla proprietà.
Gli eligibili, oltre le qualità intrinsecamente necessarie, do-
vranno avere un censo da determinarsi dalla legge.
I Capi delle Magistrature saranno scelli da Noi e gli Anziani
dai Capi dette Provincie sopra terne proposte dai Consigli comunali.
Un’apposita legge determinerà le qualità ed il numero dei
Consiglieri comunali, il modo di elezione, il numero dei compo-
nenti le Magistrature : regolerà l’andamento dell’ amministrazione
coordinandola cogl’interessi delle Provincie.
Art. 5. Le riforme ed i miglioramenti si estenderanno anche
all’ordine giudiziario ed alla legislazione civile, criminale ed am-
ministrativa. Una Commissione da nominarsi si occuperà del ne-
cessario lavoro.
Art. 6. Finalmente , propensi sempre per inclinazione del No-
stro cuore paterno alla indulgenza ed al perdono, vogliamo che
si dia luogo ancor questa volta a tale atto di clemenza verso quei
traviati che furono strascinati alla fellonìa ed alla rivolta dalla
seduzione, dalla incertezza e forse ancora dalla inerzia altrui.
Avendo d’altronde presente ciò che reclamano la giustizia, fon-
damento dei regni, i diritti altrui manomessi o danneggiati, il
dovere che C incombe di tutelarvi dalla rinnovazione dei mali cui
soggiaceste, e l’obbligo di sottrarvi dalle perniciose influenze dei
corrompitori d’ogni morale e nemici della cattolica religione, che,
fonte perenne d’ogni bene e prosperità sociale, formando la No-
stra gloria , vi distingueva per quella eletta famiglia favorita da
DIO co’ particolari suoi doni ; abbiamo ordinato che sia a Nostro
nome pubblicata un’ amnistia della pena incorsa da tutti coloro,
i quali dalle limitazioni, che verranno espresse, non rimangano
esclusi da questo benefizio.
Sono queste le disposizioni che pel vostro ben essere abbia-
mo creduto innanzi a DIO di dover pubblicare, e che, mentre
sono compatibili con la Nostra rappresentanza, appieno Ci con-
vincono poter produrre, fedelmente eseguite, quel buon risultato
che forma l’onesto desiderio dei saggi. 11 retto sentire di ognun
di voi che anela maggiormente al bene in proporzione de’ sofferti
affanni ne porge a Noi un’ampia guarentigia. Ma collochiamo prin-
cipalmente tutta la Nostra fiducia in DIO il quale, anche in mezzo
al giusto suo sdegno, non dimentica la sua misericordia.
Datum Neapoli in Suburbano Portici die duodecima Septem-
bris MDCCCXL1X Ponlificatus Nostri Anno IV.
P1US PP. IX
ROMA 1849. Tipografia della Rev. Cam. Apost. ? BOLOGNA. Tip. Gov. alla Volpe.