Notificazione

NOTIFICAZIONE
DELLA CITTA E PROVINCIA DI BOLOGNA
L’abuso del vino e le triste conseguenze che ne derivano, massime in occasione di giuoco, richiamarono sempre la
vigilanza del Governo ad emanare provvide disposizioni e discipline in riguardo ai Trattori, Osti, e Bettolieri, il cui
esercizio dà più frequenti occasioni a simili inconvenienti . I reiterati rapporti però giunti a questa Polizia ci hanno
fatti accorti essere invalsa presso dei suindicati esercenti 1′ erronea massima che quei bandi e regolamenti che nel lóro
particolare li risguardano debbano intendersi caduti in desuetudine; e si fanno quindi lecito di prescindervi . Ancorché
tutti debbano ben sapere che le Leggi Edittali senza una dichiarazione Superiore non si aboliscono ; non pertanto in-
tenti noi a prevenire gli abusi che potrebbero da quelF errore originare : dichiariamo colla presente essere sempre
stato come anche adesso sono in pieno vigore tutte le Leggi , e Bandi, e Regolamenti risguardanti i Trattori, Osti, e
Bettolieri, ed in ispecie l’Editto in data I Settembre 1828 che ad abbondanza si rinnova, e il cui tenore a piena intel-
ligenza di tutti qui sotto letteralmente si riporta, onde nessuno valga ad allegarne Y ignoranza.
Siano solleciti tutti i Cittadini, e quelli che in ispecie 1′ Editto suindicato contempla , della piena sua osservan-
za ; e più che il timore della pena possa in loro il convincimento ^ che la morale privata è base precipua della pub-
blica tranquillità.
Bologna dalla Nostra Residenza il 1 Settembre i83i.
Conte CAMILLO GRASSI.
PACIFICO Avv. MA-SETTI Segr, Cener.
GIUSEPPE di Santa Maria ìu Vìa Lata, della S. R. C. Diacono Cardinale ALBANI, Segretario dei Brevi
della Santità di Nostro Signore, Legato della Città e Provìncia di Bologna ec.
*
P
rovvidi regolamenti di Polizia sono stati pubblicati più volte da questa Lega-
zione, e segnatamente in data del 1,* Agosto [824., onde togliere nel miglior
modo possibile gli abusi ed I disordini purtroppo derivanti dalle Bettole, Oste-
rie, ed altri consimili esercizj, e reprimere in ispecie il vizio del giuoco, come
causa di frequenti risse, e di grave pregiudizio all’interesse delle famiglie. Ma
una dolorosa esperienza avendoci con nostro rammarico convinti, che poco a
poco tali abusi si sono rinnovati; che il numero eccedente delle Bettole ed O-
sterie, di gran lunga superiore al bisogno, rende più difficile la loro sorveglian-
za ; che restano esse aperte spesse volte al di là delle ore prescritte , e che la
malizia sì degli esercenti che dei concorrenti ha immaginato scaltri modi per
eludere il divieto dei giuochi, e quello massime delle carte, abbiamo riputato
necessario e proprio del nostro officio di stabilire un nuovo più rigoroso regola-
mento, che andando incontro a cotali malizie, e maggiormente imponendo col-
la gravezza delle pene vponga riparo a tanti inconvenienti, che i buoni sudditi
e cittadini al par di noi osservavano con somma dispiacenza . E tanto più ci è
sembrato ciò necessario, in quanto che se negli anni ancora di maggior abbon-
danza sono sempre nocivi all’ ordine sociale gli abusi prodotti dalle Bettole ed
Osterie , non potrebbero non addivenir più gravi nelle loro conseguenze in tem-
po di minore ubertà o di penuria, servendo purtroppo simili luoghi^ sebbene
istituiti per i bisogni della vita e per comodo della’classe indigente, di fomen-
to ai più seri disordini ; in essi macchinandosi tante volte i delitti, suscitando-
si risse spesso non disgiunte da ferimenti ed omicidj,e distraendosi in brev’ora
tutti i guadagni che dovrebbero servire per settimane di sostentamento alle fa-
miglie, le quali poi ne vengono defraudate, senza annoverare non men gravi
mali d’altra specie.
Mossi pertanto da tali considerazioni abbiamo stabilito di ordinare ciò
che segue : t
j. Né in Città né in alcun paese di campagna , sarà permesso di aumentare sotto
qualsivoglia aspetto l’attuale già esuberante numero di Bettole ed Osterie.
a Cessando un Oste od un Bettoliere dal suo esercizio , non ne sarà ammesso al-
cun altro in sostituzione nel locale da esso abbandonato, onde poco a poco ri-
durre per tal modo le Osterie e le Bettole al puro bisogno. Si eccettuano però
quei locali, che da immemorabile, o lungo tempo hanno servito a tal uso, i
quali rimanendo vacui, potranno essere riaperti, qualora passino in conduzione
d’individui, che concludentemente provino di appartenere alla classe degli Osti
e Bettolieri. S’avverte però che non godranno di questo privilegio, che quei
locali che senza interruzione saranno stati condotti all’ uso suddetto almeno per
dieci anni consecutivi.
3, Entro il corrente anno tutti i locali, ove sono stabiliti esercizj di Osterie e Bet-
tole, dovranno essere costrutti per guisa, che non abbiano che una porta d’in-
gresso che siano separati da altre abitazioni, e che avendo finestre a pian ter-
reno, siano queste munite di ferriate od altro riparo, onde impedire la fuga ai
malviventi di cui occorresse di eseguire 1′ arresto . Non saranno quindi rinnova-
te agli esercenti le licenze per l’anno prossimo,se prima non si verificherà che
i locali siano stati addattati come sopra .
I Prima di accordar licenze di aprir Trattorie, esercizio bensì di classe alquanto
diversa dai suddetti, ma che maliziosamente potrebbe idearsi di convertire in
quello di Bettola od Osteria si esaminerà se i locali siano di sufficiente ampiez-
za e decenza, se corredati di tutto l’occorrente, e se posti in contrade tali da
lasciar presumere che possano essere condotti al semplice uso di Trattoria ; ed
avendo tutti questi requisiti, si avvertiranno nondimeno gli esercenti che sotto
pena della perdita della licenza, ed altre misure di Polizia dovranno rigorosa-
mente guardarsi dall’eccedere i limiti della concessione, e che non potranno
in conseguenza che dar pranzi o cene, e non già semplicemente da bere, per
lo che resta loro proibito di tener misure di vetro bollate.
Tutte indistintamente le Bettole, Osterie, e Trattorie dovranno, per cura de-
gli esercenti rispettivi, esser chiuse la sera alle ore indicate nella sottoposta ta-
bella. Le sole Locande destinate unicamente all’alloggio dei forestieri potranno
restar aperte in tutte le ore della notte . Ogni privilegio che a chicchessia fos-
ise stato finora accordato, si dichiara da questo momento abolito e di niun va-
llore , essendo giusto , che il regolamento sia uniforme per tutti. I contravven-
tori saranno puniti colla multa di Scudi cinque per la prima volta, ed in caso
di recidiva di Scudi dieci, ed anche colla sospensione od interdizione dall’eser-
cizio a seconda dei casi e delle circostanze , avvertendo che subiranno la stessa
pena , qualora anche , chiuse le botteghe nelle ore prescritte , vi tenessero od
introducessero persone estranee alle loro famiglie .
E poiché i Bettolieri, come altre volte hanno fatto , potrebbero domandare di
Ipassare alla classe di Osti, e questi da una classe inferiore ad una classe supe-
riora , non ad altro fine, che di godere di un orario più vantaggioso : si dichia-
ra che non saranno assecondate le loro istanze : e s’ ingiunge espressamente ai
tettolieri di limitarsi alla pura vendita del vino, e di non dar da mangiare
cibi caldi o Freddi sotto pena dell’immediata privazione della licenza e d’altre
misure di Polizìa a norma dei casi e delle circostanze.
7. E’ vietato affatto nelle Bettole ed Osterie, non meno che nelle Trattorie qua-
lunque specie di giuoco benché lecito altrove, sia di carte, che di dadi , e
quello pure chiamato della mora. A toglier di mezzo qualunque pretesto trop-
po facile a studiarsi per eludere il regolamento, si proibisce rigorosamente ai
Bettolieri, Osti, e Trattori di tener carte da giuoco di qualunque specie, e si
dichiara che ritrovandosene nei locali di loro spettanza mazzi anche incomple-
ti , e così pure dadi od altri instrumenti da giuoco qualunque, si riputerà che
abbiano permesso e favorito i giuochi. Anche i concorrenti alle Bettole, Oste-
rie, e Trattorie non potranno seco portare carte da giuoco, dadi od altri istru-
menti come sopra, e rinvenendosene presso di loro, si procederà contro di es-
si , come se avessero effettivamente gìuocato ?
Coloro che si permetteranno di tener giuochi, benché altrove leciti, nelle
Bettole, Osterie, e Trattorìe, o di portarvi carte da giuoco d’ogni specie^ da-
di ed altri instrumenti servibili a giuochi, saranno puniti colla multa di Scudi
tre , ed in case d’ insolvibilità con tre giorni di «ardere .
I Bettolieri poi, gli Osti ed i Trattori nelle di cui botteghe e camere sì
terranno i giuochi suddetti, o presso i quali si troveranno carte, dadi, od al-
tri instrumenti da giuoco, saranno puniti colla multa di Scudi dieci, e del
doppio se avranno presa parte nel giuoco. In caso di recidiva, oltre il paga-
mento delle indicate multe, saranno sospesi od interdetti dal loro esercizio, ed
anche puniti col carcere. Riguardo ai giuochi della specie dei proibiti, si ri-
chiamano in pieno vigore le disposizioni del vigente Bando , e si rammemora
specialmente a questo proposito , che ritrovandosi persone a giuocare in qual-
che stanza colle carte di qualsivoglia sorta a porte chiuse, si avranno per con-
vinti , che giuocassero a giuochi proibiti,
8. Gol finire dell’ anno corrente chi vorrà rinnovare la licenza dì vender sempli-
cemente vino in fiaschi, dovrà addattare il locale della vendita per modo, che
chiuso internamente il locale medesimo, non rimanga aperto, che un sufficien-
te vano, da cui passar possa il vaso che seco porterà il compratore ,’o quello
che a lui somministrasse il venditore. Senza ciò né sì rinnoveranno, né si ac-
corderanno licenze di dette specie ; ed ì contravventori saranno privati all’ istan-
te della licenza , e puniti con altre misure di Polizia .
9. A carico dei contravventori a ciascuna e qualunque delle disposizioni espresse
nel presente Editto, si procederà dalla Polizia a norma del medesimo nelle vie
più sommarie ed economiche .
io. Per ciò che riguarda la chiusura delle Bettole ed Osterie nei giorni festivi in
tempo dei Divini Uffìcj, si riporta la Legazione all’Editto Arcivescovile del 3i
Luglio 1817.
11. Tutti gli Osti, Bettolieri, e. Tratto ri dovranno tenere affisso nelle rispettive
botteghe in luogo visibile ad ognuno un esemplare del presente Editto sotto
pena della multa di Scudi due.
12. 1 Fnnzionarj tutti incaricati dell’esercizio della Polizia, ed i Carabinieri in-
vigileranno accuratamente per l’esatto adempimento delle disposizioni sopra
enunciate .
Bologna dalla Nostra Residenza il i.d Settembre 1828.
G. Card. ALBANI.
L. ZECCHINI Segret. Gen.
lioi «gua Tipografia Governativa Sassi.
‘TV
IL PRO-LEGATO
E DITTO
QUALITÀ ORARIO DELLA CHIUSURA
degli
ESERCENTI ì.” Grado a.* Grado 3.” Grado
TRATTORIA . Esercizio che serve Mezza notte iri Ore io pome-
a pasti sul sito e fuori; ma che non può tutto l’anno. ridiane in tut-
dar Tino senza commestibili , uè dare to l’anno » i . . i . > . .
alloggio .
OSTERIA. Negozio posto in una Ore n pome- Idem Ore io pome-
Casa servibile soltanto per questo eser- ridiane in tut- ridiane in tut-
cizio , cioè per prestare tavola a pasto to l’anno . to 1’ anno .
ed a conto , e dare anche semplicemen-
te da bere . _¦
BETTOLA – Negozio dì Venditore Ora di notte in tutto I anno, escluso però il trime-
di Vino al minato sul sito , con divieto stre dal i.” Dicembre a tutto Febbraro, in cui pe-
però di somministrare commestibili. tra aver luogo-la chiusura alle ore 7 pomeridiane.

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Estremi cronologici: 1831 settembre 01
Segnatura definitiva: MRI0835
Descrizione fisica: c. 1
Dimensioni: 60X44 cm
Colore: bianco e nero
Autore: Grassi Camillo
Tipografo (ente): Sassi, tipografia. Bologna
Lingua della documentazione: italiano
Note: Data di emanazione. Segue Editto firmato dal cardinale Albani.
Descrizione del contenuto: Incipit: L'abuso del vino e le triste conseguenze che ne derivano, massime in occasione di giuoco...
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