Notificazione
NOTIFICAZIONE
Giacomo delia S.R.C. Card. Antonelli Diacono di S. Agata alla Suburra
della Santità’ di Nostro Signore PAPA PIO IX
Segretario di Stato ec.
Avendo avuto luogo tra il Governo Pontificio, e quello degli Stati
Uniti nelle Isole Jonie un reciproco accordo per l’eguale trattamento
de’ legni marittimi ne i porti degli stati rispettivi circa
la percezione de’ dazi ec., la Santità di Nostro Signore ci ha ordinato di pubblicare
come nel Sovrano suo nome pubblichiamo la presente ministeriale Dichiarazione, che tiene
luogo di trattato, riportandone qui inserto di parola in parola il tenore, e ne ordiniamo
a chi spetta la piena oSvServanza nello Stato Pontificio.
Roma dalla Segretaria, di Stato’il’dì 12 Ottobre 1853.
il sottoscritto Cardinale segretario di stato presso assicurazione avola da S. E. Sir
Giorgio Enrico Ward Cav. Gran Croce dell’ Ordine di S. Michele e S. Giorgio, Lord Alto Commissario di
S. M. Britannica negli Stati .Ioni, che niun diritto di navigazione, o di dogana , né alcun dazio speciale
è imposto, o esalto ne’porti delle Isole ionie a carico de1 bastimenti, che navigano con bandiera
Pontificia, senza che lo sia egualmente a carico de1 bastimenti , che. navigano con bandiera Ionia ,
dichiara col presente allo in forza dell’autorizzazione conferitagliene da Sua Santità.
1. Che i bastimenti Jonj approdando ai porti delio Stato Pontificio saranno trattati al loro arrivo,
durante la permanenza, e al loro egresso, sullo stesso piede de’bastimenti nazionali in quanto ai
diritti di porto e navigazione, come di tonnellaggio, di fanali, di pilotaggio , d’ancoraggio, di quarantena,
di esercizio di pubblici funzionarli , così per tutte le tasse o imposizioni di qualsivoglia specie,
o denominazione percette in nome, e a profitto del Governo, delle autorità locali, o di qualsiasi
ùstabilimento particolare , sia che i delti bastimenti arrivino o parlano vuoti, sia che importino o esportino
mercanzie.
2. Che i bastimenti Jonj potranno introdurne nei porti dello Stato Pontificio, esportarne, depositarvi,
o immagazzinarvi ogni sorta di merci, e d’oggetti di commercio da qualsivoglia luogo provengano ,
la cui importazione, ed esportazione sono legalmente permesse nello Stato Pontificio , senza
esser tenuti a pagare aliri, o più forii diritti di dogana, o imposte di qualsiasi specie, q denomina .
/ione, diverse o più elevate di quelle, che sarebbero pagate per eguali merci, o prodotti, se fossero
importati, od esportati da bastimenti nazionali.
3. Che le stipulazioni contenute negli articoli precedenti saranno applicabili in tutta la loro estensione
ai bastimenti Jonj , ed ai loro carichi, sia che i detti bastimenti procedano dai porti delle Isole
Jonie, o da quelli di qualunque altra estera contrada , sia che partano direttamente per gli Stati Jonj,
o per qualunque altro paese , di maniera che pc’diritti di navigazione , e di dogana non si tara tanto
nella navigazióne diretta, quanto nella indiretta distinzione alcuna fra bastimenti delle due Parti
contraenti*
4. Che queste medesime stipolazioni non si estendono peraltro alla pesca, né alla navigazione di
coste, ossia cabotaggio , che le alte Parti contraenti riservano esclusivamente pe’proprj sudditi.
5. Che ogni bastimento Jonio , il quale sia costretto da tempeste, o da altro accidente a cercar
rifugio in un porto dello Stato Pontificio, sarà ivi trattato sotto ogni rapporto come un bastimento
nazionale, che si trovasse nello stesso frangente ; ben inteso però che le cause, che avranno dato luogo
all’approdo forzoso, siano reali ed evidenti; che il bastimento non eseguisca alcuna operazione di
commercio , caricando , o scaricando mercanzie, e che non prolunghi la sua permanenza nel porto al
di là del tempo reso necessario dalle cause, che lo avranno costretto ad approdarvi; che lo scarico e
ricarico, motivati dai lavori di riparazione del bastimento, e dal bisogno di provvedere alla sussistenza
dell’ equipaggio , non saranno considerati come operazioni di commercio ; che se peraltro il padrone
di un dato bastimento si trovasse nella necessità di disfarsi di una parte delle sue merci per supplire
alle proprie spese , egli sarà tenuto ad uniformarsi agli ordini, ed alle tariffe vigenti nel luogo, ove
sarà approdato.
6. Che posto il caso in cui un bastimento Jonio facessse naufragio, colasse a fondo, o sollnsse qualche
altro danno sulle coste dello Stalo Pontificio , questo bastimento, e tutte le persone, che trovi usi abordo
riceveranno il medesimo soccorso , e la medesima protezione , di cui godouo in simile caso i basti
menti Pontificii; e il bastimento naufragatole merci o altri effetti, eh’esso possa contenere, o il foro
prodotto, se tali oggetti fossero stati già venduti, saranno restituiti ai loro proprietà?, o ai loro aventi
causa , purché si presentino entro lo spazio di mesi otto dopo il naufragio , pagando un diritto di ricupero
eguale a quello , che sarebbe corrisposto nel caso identico di un bastimento nazionale. Le merci
ricuperate non pagheranno alcun altro diritto, a meno che non siano ammesse al consumo. ?
7. Finalmente , che le stipolazioni precedenti sull’assicurazione di una perfetta reciprocità in favore
della navigazione , e del commercio de’ bastimenti Pontificii ne’ porti degli Stati Jonj cominceranno
ad aver vigore da questo medesimo giorno, e resteranno obbligatorie per lo spazio di otto anni , e
trascorso questo termine per dodici mesi dopo che 1′ uno, o l’altro de’ due Governi avrà manifestato 1 mt
finzione di Tarn e cessare V effe ItoLa presente Dichiarazione destinata a cambiarsi con una Dichiarazione
simile per parte del pre-
detto Lord Alto Commissario terrà luogo di un Trattato formale ; e le stipolazioni, eh essa racchiude ,
ne avranno la medesima forza, e valore.
In fede di che il Sottoscritto l’ha munita della propria firma , e vi ha apposto il suggello delle
sue Armi.
Fatto in Roma questo dì 20 Maggio 1853.
Firmato G. CARD. ANTONELLI
Corfn 11 Maggio 1853.
IN SENATO ? Risoluzione
1.
1 Senato Jonio avendo preso assicurazione da Sua Eccellenza Sir Enrico Giorgio Ward, Cavaliere
Gran Croce del distintissimo Ordine dei Santi Michele e Giorgio , Lord Alio Commissionario di
Sua Maestà Britannica negli Stati Uniti delle Isole Jonie, che niun diritto di navigazione, e di dogana.
né alcun dazio speciale è imposto, o esatto nei porti Pontificii a carico dei bastimenti che navigano con
band ieri Jonia, senza che lo sia egualmente a carico dei bastimeli li che navigano con bandiera Pontificia.
E Risoluto
I
Art. A. Che i bastimenti Pontifìcii approdando nei porti dello Stato Jonio, saranno trattali al loro
arrivo, dìurante la permanenza, e al loro egresso, sullo stesso piede de bastimenti nazionali in quanto
ai diritti di porto e navigazione, come di tonnellaggio, di fanali, di pilotaggio, di quarantena , di
esercizio ili pubblici Funzionar), così per tutte le tasse, o imposizioni di qualsivoglia specie , o
denominazione percette in nome ed a profitto del Governo, delle Autorità locali, o di qualsiasi stabilimento particolare,
sia che i detti bastimenti arrivino o partano vuoti, sia che importino, o esportino mercanzie.
Art. 2. Che i bastimenti Pontifìcii potranno introdurre ne’porti dello Stato Jonio, esportarvi, depositarvi,
o immagazzinarvi ogni sorta di merci, e di oggetti di commercio da qualsivoglia luogo provengano, la
cui importazione ed esportazione sono legalmente permesse nello Stato Jonio, senza esser tenuti a pacare
altri, o più forti diritti di dogana, o imposte di qualsiasi specie, o denominazione, diverse o più
elevate di quelle, che sarebbero pagate per eguali merci, o prodotti, se fossero importati od esportati da
bastimenti nazionali.
Art. 3. Che le stipulazioni contenute negli articoli precedenti, saranno applicabili in tutta la loro
estensione ai bastimenti Pontificii, ed ai loro carichi, sia che i detti bastimenti procedano dai porti dello
Stato Pontificio, o da quelli di qualunque altra estera contrada, sia che partano direttamente per gli
Stati Pontificj, o per qualunque altro paese ; di maniera che pei diritti di navigazione, o di dogana non si
farà tanto nella navigazione diretta quanto nella indiretta, distinzione alcuna fra bastimenti deìle due Parti
contraenti.
Art. 4. Che queste medesime stipulazioni non si estendono per altro alla pesca, ne alla navigazione di
coste, ossia cabotaggio, che le Parti contraenti riservano esclusivamente pe’ proprj sudditi.
Art. 5. Che ogni bastimento Pontificio, il quale sarà costretto da tempeste, o da altro accidente,
a cercar rifugio in un porto dello Stato Jonio, sarà ivi trattato , sotto ogni rapporto , come un bastimento
nazionale, che si trovasse nello stesso frangente, ben inleso però che le cause che avranno dato
luogo all’ approdo forzoso, sieno reali ed evidenti ; il bastimento non eseguisca alcuna operazione di
commercio caricando o scaricando mercanzie, e che non prolunghi la sua permanenza nel porto , al di là
del tempo reso necessario dalle cause, che lo avranno costretto ad approdarvi; che lo scarico o ricarico,
motivati dai lavori di riparazione del bastimento, o dal bisogno di provvedere alla sussistenza
dell’equipaggio, non saranno considerati come operazioni di commercio; che se peraltro il padrone di
un dato Bastimento si trovasse nella necessità di disfarsi di una parte delle sue merci per supplire alle
proprie spese, egli sarà tenuto ad uniformarsi agli ordini ed alle tariffe vigenti nel luogo, ove avrà
approdato.
Art. 6. Che posto il caso, in cui un bastimento Pontificio facesse naufragio, colasse a fondo, o soffrisse
qualche altro danno sulle coste dello Stato Jonio, questo bastimento e tutte le persone, che trovimi
a bordo riceveranno il medesimo soccorso, e la medesima protezione, di cui godono in simile
caso i bastimenti Jonj, e il bastimento naufragato, le merci, o altri oggetti che esso possa contenere o
il loro prodotto, se tali oggetti fossero stati già venduti, saranno restituiti ai loro proprietarj, o ai loro
aventi causa, purché si presentino entro lo spazio di mesi otto dopo il naufragio, pagando un diritto di
ricupero eguale a quello che sarebbe corrisposto nel caso identico di un bastimento nazionale. Le merci
ricuperate non pagheranno alcun’altro diritto, a meno che non siano ammesse al consumo.
Art. 7. Finalmente che le stipulazioni precedenti sull’assicurazione di una perfetta reciprocità iti
favore della navigazione e del commercio de’ bastimenti Jonj ne’ porti dello Stato Pontificio , cominceranno
ad aver vigore da quésto medesimo giorno, e resteranno obbligatorie per lo spazio di otto anni,
e trascorso questo termine, per dodici mesi dopo che F uno, o l’altro dei due Governi avrà mani
festato l’intenzione di farne cessare V effetto.
Art. 8. La presente che sarà cambiata con altra simile da parte di Sua Eminenza il Cardinale Segretario
di Stato Pontificio; terrà luogo di un trattato formale, e le stipulazioni che essa racchiude ne
avranno la medesima forza e valore; verrà stampata, pubblicata e trasmessa a chi spetta per la sua
esecuzione.
Approved
(fto) H. G. Ward (fio) G. Candiano Roma
L. II. Com. Presidente del Senato
(fto) John Fraser (fto) Th. John Gisborne
SECR. L. H. COM. Segretario del Senato
pel dipartimento generale
Vera traduzione dal greco
Il Segretario del Senato
al dipartimento generale iS
( L. S. ) Tu. John Gisborne
( L. S. ) J. Fraser
Segr. del L. H. C
ROMA 1853 Nella tipografia della Rev. Cam. Apostolica