Notificazione

NOTIFICAZIONE
LA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STAIO
Gli infausti avvenimenti di cui tuttora si deplorano le conseguenze nello Stato Pontificio rendendo indispensabile un provvedimento anche riguardo a
quella forza il di cui istituto ha per principale sco-
po la tutela dell’ ordine pubblico e della osservanza
delle leggi, la Commissione Governativa di Stato u-
saudo dei suoi pieni poteri ordina quanto segue :
Art. . Il Corpo dei Carabinieri è abolito in o-
gni parte dei dominii Pontificii.
Art. 2. Viene contemporaneamente istituita una
nuova arma politica per il pubblico servigio colla de-
minazione di Reggimento ? Veliti Pontificii ?¦.
Ari. 3. Quest’ arma sarà sussidiata da una Guardia
di pubblica sicurezza, la quale verrà formata in cia-
scuna provincia dello Stato.
Art. 4. Al suddetto reggimento che avrà la
precedenza sopra tutti i corpi di linea, e di cui farà
parte , sarà dato con apposito regolamento organico
una forma del tutto militare.
Art. S. Il reggimento sarà comandato da un co-
lonnello residente in Roma, e diviso in tre squadro-
ni comandati da altrettanti tenenti colonnelli o mag-
giori residenti in Roma, in Bologna ed in Ancona
nominati dal superiore Governo.
Art. 6. Il comando superiore del reggimento
sarà interamente devoluto insieme alla disciplina ed
amministrazione al Ministero delle armi , in confor-
mità di tutti gli altri corpi militari.
Art. 7. Il servigio da prestarsi dal reggimento
sarà stabilito sulle basi de’ relativi regolamenti , e
dipenderà dal Ministero dell’interno e polizia.
Art. 8. Ne’ suindicati Squadroni potranno essere
ammessi gli individui di qualunque grado, che ante-
riormente al 16 novembre 1848 appartenevano all’ar-
ma de’ Carabinieri ora soppressa purché da una ap-
posita Commissione ne siano giudicati meritevoli.
Quegli individui poi dell’abolito Corpo de’ Ca-
rabinieri che si trovavano ne’ ruoli all’epoca di sopra
accennata , e che non saranno chiamati a far parte
del nuovo Corpo superiormente indicato , potranno
avanzare istanza per conseguire la giubilazione, qua-
lora in essi concorrano gli estremi voluti dalla legge,
e siano scevri di quegli addebiti che li rendessero im-
meritevoli della medesima.
Art. 9. Nelle nuove ammissioni si avrà in parti-
colare considerazione la condotta tenuta da quegli
individui che co’ loro requisiti e servigi si resero ve-
ramente benemeriti del legittimo Governo, durante
l’epoca rivoluzionaria.
Art. 10. Affinchè poi non venga menomamente
interrotto il regolare andamento del pubblico servi-
gio nell’ intervallo di tempo che precederà la com-
pleta formazione del nuovo Corpo , dovranno conti-
nuare a prestarlo tanto i Comuni quanto i Sotto-Uf-
ficiali già esistenti ne’ ruoli, della soppressa arma pri-
ma del -16 novembre 848, sotto il comando di Uffi-
ciali da destinarsi immediatamente.
Art. \. Essendo pure importante che non ven-
ga alterata la regolarità da osservarsi nei vari rami
di disciplina e di amministrazione fino a che non
sarà formato il nuovo Corpo, spetterà al Ministero
delle Armi il provvedervi.
Art. 12. Il Ministero dell’ interno e di Polizia,
e quello delle Armi sono incaricati per la parie clie
li riguarda dell’ esecuzione di quanto venne superior-
mente prescritto.
Roma data dalla nostra residenza del Quirinale
a di 17 settembre 1849.
G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEl.
L. CARD. VASCELLI CASONI.
L. CARD. ALTIERI.
Roma 1819. ? Nella Tipografia della Reverenda Cmera Apostolica.

Condividi
Estremi cronologici: 1849 settembre 17
Segnatura definitiva: MRI1385
Descrizione fisica: c. 1
Dimensioni: 32X23 cm
Colore: bianco e nero
Autore: Della Genga Sermattei Gabriele
Tipografo (ente): Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, Roma
Lingua della documentazione: italiano
Note: Data di emanazione.
Descrizione del contenuto: Incipit: Gli infausti avvenimenti di cui tuttora si deplorano le conseguenze nello Stato Pontificio rendendo indispensabile un provvedimento...
Extent_const: 1
Extent_qt: c.