L’Assemblea dei deputati delle Provincie libere d’Italia ai popoli da essa rappresentati

DEI DEPUTATI DELLE PROVINCIE LIBERE
D’ ITALIA
qAdi (Popoli va edda ‘caoryceaeutatt
Tosto che i rappresentanti dei Paesi, e Provincie venute a libertà, costituitisi in un Assemblea Nazionale, ebbero stabilita, e proclamata
la Emancipazione dei suddetti Paesi, e Provincie dal Dominio Tem-
porale dei Papi, e la loro Unione in un solo Stato, in una sola Fa-
miglia , pensarono a stabilire, ed ordinare un Governo, che fosse per
quanto è possibile , in armonia coi desideri] dei Popoli, e coi biso-
gni delle circostanze. Il lavoro è dì già compiutole si sono pur an-
che scelti gl’Individui, che siederanno a capo del Governo» Per il
che P Assemblea Nazionale con quella istessa compiacenza con cui
proclamò la Emancipazione, e la Unione delle Provincie libere,
proclama pur anche il provvisorio Statuto Costituzionale dello Stato,
ed i nomi di coloro che ne assumono il Reggimento ,
Art. i. I Poteri dello Stato sono tre, il Potere Esecutivo, il Potere Le-
gislativo , ed il Potere Giudiziario . Tutti tre li suddetti Poteri sono
distinti tra loro ed esercitati da soggetti diversi.
2. Il Governo mantiene la osservanza della Religione Cattolica Apostoli-
ca Romana nella sua piena integrità .
3. Il Governo si compone di un Presidente, di un Consiglio di Mini-
stri, e di una Consulta Legislativa.
4. Il Presidente, ed i Ministri esercitano il Potere Esecutivo e delibera-
no collegialmente a maggioranza di Voti dietro la proposi/Jone di
ciascun de5Ministri nel rispettivo ramo di pubblica Amministrazio-
ne .
La esecuzione di ciascuna deliberazione apparterrà al Ministro
nella rispettiva sezione .
5. I Ministri hanno le seguenti attribuzioni.
1. Della Giustizia .
2. Dell’ Interno .
3. Delle Finanze.
4. Degli Aifari Esteri .
5. Della Guerra , e Marina .
6. Della Polizia .
7. Della Istruzione Pubblica .
6. Il Potere Esecutivo come sopra stabilito sarà provvisoriamente il Capo
Supremo dello Stato; avrà il comando di tutte le Forze di terra, e
di mare; potrà stabilire trattati d’alleanza salvo la sanzione della
Consulta Legislativa; nominerà a tutti gì1 Impieghi civili e militari
e farà tutti i regolamenti per P effetto che le leggi abbiano esecu-
zione .
7. Il Potere Esecutivo suddetto farà il riparto de’tributi e tasse di qual-
siasi genere o imposte o da imporsi.
1 Tributi e le tasse da imporsi potranno essere proposte dal
Potere Esecutivo, e saranno deliberate dal Potere Legislativo,
8. Jl Potere Esecutivo prenderà cura di tutte le sostanze dello Stato e
ne regolerà l’Amministrazione. Proporrà ancora la vendita di tali
sostanze, onde far fronte alle spese comuni, e specialmente a quel-
le dell’Arruolamento, e dell’Armamento.
g. Avrà la tutela dei pubblici Stabilimenti, dei Luoghi Pii, delle mani-
morte, e ne sorveglerà P Amministrazione .
io. Il Contingente dell Armata sarà proposto dal Potere Esecutivo e de-
terminato dal Potere Legislativo il quale determinerà ancora il mo-
do dell’Arruolamento.
il. Il Presidente3 ed i Ministri sono responsabili
1. Degli Atti del Governo da essi sottoscritti,
a.. Della inesecuzione delle Leggi, e dei regolamenti d* Ammi-
nistrazione pubblica.
3. Degli ordini particolari che avessero dati contrari alle leggi
dello Stato, ed ai regolamenti vegliami.
4. Della malversazione della Sostanza pubblica.
i.a. La Consulta Legislativa avrà il Potere Legislativo dello Stato: sarà
composta di un Rappresentante di ogni Provìncia proposto per essa ?
a cao-ion d’urgenza, dai Deputati che la rappresentano, ed eletto
dall^Assemblea a maggioranza assoluta di voti . Lo stesso sarà pra-
ticato rispetto ad altre Provincie che accedessero all’ Unione promul-
gata da questa Assemblea medesima .
i3. lì Presidente, ed il Consiglio de’ Ministri indicati all’Art. 3. sono
nominati per ischede dall’Assemblea a pluralità assoluta di Voti.
ìA. I Membri del Potere Esecutivo avranno un trattamento di Se. joo.
mensili a titolo d’indennizzo ^ il Presidente lo avrà di Se. aoo. men-
sili : i Membri della Consulta Legislativa avranno un trattamento di
Se. 5o. mensili «
i5. Gli Onorari di tutte le Autorità Civili, e Militari saranno determi-
nati dal Potere Esecutivo .
Le Provincie saranno amministrate da un Prefetto ;e da un Con-
siglio di Prefettura.
j6. Il Potere Esecutivo determinerà le funzioni dei Prefetti, e dei Con-
sigli di Prefettura entro i limiti della Amministrazione e della Poli-
zia Provinciale.
17. Lo stesso Potere Esecutivo nomina ì Prefetti, e il Segretario genera-
le tolti fuori dalla Provincia; nomina pure gP Individui del Consiglio
dì Prefettura i quali saranno tolti dal novero dei Cittadini domici-
liati nella Provincia istessa.
28. Potrà nominare ove crederà opportuno dei >Vice-Prefetti nei Capi
Luoghi dei distretti con quelle attribuzioni che riputerà conveniente
di concedere ai medesimi .
19. V Amministrazione delle Comuni è data a Magistrati Municipali die-
tro le norme da determinarsi dal Potere Esecutivo sotto la tutela. e
sorveglianza de’Prefetti, e Consigli di Prefettura, salvo la riforma
dell’Amministrazione Municipale che sarà latta dalla Consulta Legi-
slativa .
20. Il Potere Giudiziario dello Stato sì esercita dai Tribunali .
ai. La Consulta Legislativa farà un regolamento provvisorio organico
sull’Amministrazione della Giustizia sia civile che criminale onde
renderla uniforme in tutto lo Stato. Determinerà il numero de’Tri-
bunali e la loro residenza , e farà la nomina dei Giudici ,
22. Il Governo per ora risiederà in Bologna.
23. L’ Assemblea dei deputati nomina dal suo seno una Commissione
incaricata a presentare entro il termine dì giorni sette un progetto
di Legge per la convocazione dei Comizi ,
24. Tre giorni dopo la suddetta presentazione il detto Progetto verrà dall’
intera Assemblea assoggettato a pubbliche discussioni che si succede-
ranno ciascun giorno senza interruzione, finché non sarà compinta
la suddetta Legge.
25. Lo scopo di una tale Legge sarà la convocazione dei Comizi per
la elezione dei Deputati per una Assemblea costituente, la quale
formerà un Piano di Costituzione dello Stato giusta la norma da
prescriversi dalla stessa Legge. Elettorale.
26. La forma di Governo stabilita con questo Decreto, e le facoltà al
Governo stesso attribuite cesseranno tostochè l’Assemblea Costituen-
te avrà regolata la forma che dovrà avere il Governo in pendenza
della formazione e della accettazione della Costituzione .
27. Il Governo prende il nome di ? GOVERNO DELLE PROVINCIE
UNITE ITALIANE. ?
L’Assemblea ha nominato a Componenti il Governo i seguenti
POTERE ESECUTIVO
GIOVANNI Avvocato VICINI Presidente.
LEOPOLDO ARMARGLI Ministro della Giustìzia.
TERENZIO MA MIA NT DELLA ROVERE Ministre dell’ Interno.
LODOVICO STCRANI Ministro delle Finanze .
CESARE BIANCHETTI Ministro degli affari Esteri.
PIER DAMIANO ARMANDI Generale Ministro della Guerra, e Marina
Dottor PIO SARTI Ministro della Polizia .
Professore FRANCESCO ORIOLI Ministro della Istruzione Pubblica.
AL POTERE LEGISLATIVO
Per Bologna –
Per Ferrara ?
Per Ravenna ?
Per Forlì
Per Pesaro ed
Per Ancona ?
Per Fermo . –
Per Perugia –
Per Macerata,
Per Spoleto ?
– FRANCESCO GU1D0TTI .
– ANTONIO Avvocato DELFINI.
– PIETRO Avvocato PAGANI .
– TOMMASO POGGI FRACASSI.
Urbino ? PIETRO PETRUCCI.
– PIETRO ORLANDI .
– TOMMASO SALVADORI.
– TIBERIO BORGIA .
e Camerino ? ANDREA CARDINALI,
FRANCESCO TORTI.
Trovandosi assenti da Bologna li Signori LEOPOLDO ARMAROLI, ed il
Generale PIER DAMIANO ARMANDI, farà intanto le veci del Spri-
mo, come Ministro della Giustizia l’Avvocato ANTONIO SILVANI,
e le veci del secondo per la Guerra, e Marina le farà nel frattanto
il COMITATO MILITARE di Bologna.
Mancando pure per Li Consulla Legislativa li Signori TIBERIO BORGIA,
e FRANCESCO TORTI faranno nel frattanto le loro veci per Peru-
gia il Signor Avvocato GIACOMO NEGRONI, e per Spoleto il Signor
Avvocato PIETRO SAVI.
L’ Assemblea ha nel giorno d’ oggi costituito, ed installato il Governo .
Dato dal Pubblico Palazzo di Città
Bologna 4 Marzo i83i.
Il Presidente
Avvocato ANTONIO ZANOLINI.
Aw. GIUSEPPE ZACCHERONI
NICOLA REGNOLI
Segreta rj.
BOLOGNA TIPOGRAFIA GOVERNATIVA SASSI.

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Estremi cronologici: 1831 marzo 04
Segnatura definitiva: MRI0363
Descrizione fisica: c. 1
Dimensioni: 61X45 cm
Colore: bianco e nero
Autore: Zanolini Antonio
Tipografo (ente): Sassi, tipografia. Bologna
Lingua della documentazione: italiano
Note: Data di emanazione. Nota manoscritta sul verso del manifesto: 4 marzo 1831 Assemblea Deputati. Si possiede una seconda copia con collocazione 0929.
Descrizione del contenuto: Incipit: Tosto che i rappresentanti dei Paesi, e Provincie venute a libertà, costituitisi in un Assemblea Nazionale...
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