In nome di Sua Santità papa Gregorio XVI…

PER LE QUATTRO LEGAZIONI SEDENTE IN BOLOGNA
INSTITUITO
con Editto deìP Eminemissimo e (Reverendissimo éignoz Qmdinaìe t&imcipe Albani
Gommissaito étzaozdinazio delle (ghiamo Legazioni delii £ Maz^o 1832.
vjomposto degli Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori
Barone Avvocato CARLO MAZZOLANI Presidente del Tri-
bunale d’ Appello
Avv. FILIPPO FRANC. CARLI? Giudici del Tri-
Avvocato GIACOMO CASARI ) bunale di Appello] r; ..?
GAETANO RICCARDI Tenente Colonnello dei IY!SJgjT
Carabinieri Pontificii ) , T
Cav, PIETRO DE-LEMA Maggiore de’ Dragoni ( !^fa^?
Pontificj I ‘ ‘
GIUSEPPE BERTI Tenente dei Carabinieri 1
Presente P Illustrissimo Signor Avvocato CARLO CONTQLl
Procuratore Fiscale y e
Gaetana Balbi Cancelliere.
Convocato nella Sala delle Udienze usi Tribunale (VAppello suddetto nel gior-
no dodici Gennajo mille ottocento freniatra ? la Gennajo l833, per giu-
dicare la CAUSA
CONTRO ,
I. GIACOMO DIVERSI, del fu Giuseppe di Faenza, d’anni 54, libero, ex
[jfnViaie Pontificio, arrestato li 17 Febbrajo i83a. !
», PASQUALE GAZZONI, del fu Gioachino ,’ di Cesena, d’anni 3o, libero, j
ex Militare Pontifìcio, arrestato li ao Gennajo i83a.
3. ANTONIO NARDI, del fu Felice, di Savignano , d’anni 34, libero, di
condizione Fonia ro , arrestato li ao Gennajo suddetto. |
4. FRANCESCO CAPORALI, del fu Luigi, di Cesena, d’anni 35, libero, .
di condizione Sartore, arrestato li ai Gennajo suddetto.
5. LUIGI NASCIMBENI, del fu Domenico, di Castel Bolognese, d’anni 48, I
libero, di mestiere Calzolaro, arrestato li ao Gennajo suddetto. |
6. ANDREA CANZÌANI, del vivente Giovanni, Forlivese, d’anni a6 , di
professione Scrittore , libero, arrestato li ao Gennajo suddetto. !
7. GIUSEPPE MARTINI, del fu Antonio, anch’esso Forlivese, d’anni 3a, |
ammogliato. Ebanista/ arrestato li ao Gennajo suddetto. 1
8. ANTONIO LIVELLI, dei fu Giovanni, nativo di Mirandola Stato Esten-
se, e domiciliato in Modena, ex Militare, arrestato li fi Sett. i83a.
9. PELLEGRINO ROMANI» del fu Giovanni, Bolognese, d’anni a9, libero, |
di mestiere Arruotino, arrestato li ao Gennajo i83&. «
io. FILIPPO GASPAIU, del fu Michele, Bolognese, d’anni 39, libero, eser-
cente il Zigararo, arrestato li ao Gennajo suddetto.
ji. ODOARDO FRANCHI, del fu Domenico, del Comune di Pontecchio di j
Reno, d’anni ij compiti, libero, di mestiere Cartaro, arrestato li i5 .
Luglio i83a. I
ia. ANTONIO BALDINI, del vivente Luigi, Ferrarese, d’anni 19, libero, |
di mestiere Falegname, arrestato li ao Gennajo suddetto. 1
i3. LUIGI BORGONZON1, del fu Isidoro, Bolognése, d’anni aa , libero, di
condizione Muratore, arrestato li ao Gennajo suddetto.
14. PIETRO ZANETTI, del fu Angelo, Bolognese, d’anni 43, libero, di )
mestiere Calzolaro, arrestato li ao Gennajo suddetto. ,
j5. RAFFAELE ZOBOLI, del vivente Felice, Bolognese, d’anni a5 , libero,
di condizione Stalliere, arrestato li ao Gennajo suddetto. j
j6. PIETRO DIAMANTI, del fu Gaetano, Bolognese, d’anni a? , libero an- j
ch’esso, di condizione Stalliere, arrestato li ao Gennajo suddetto.
17. VINCENZO SARTI, del fu Domenico, Bolognese, d’anni ai compiti, li-
bero , e di mestiere Calzolaro, arrestato li ao Gennajo suddetto. |
18. ANTONIO VILLA, del fu Tommaso, Imolese, d’anni 4a> ammogliato, j
di condizione Ferra ro, arrestato nel mese di Agosto i3ia.
19. LUIGI FANTASTICI, del vivente Cesare» Ferrarese, d* anni 96, ex I
Gendarme Provinciale, arrestato li ao Gennaro i83a. |
ao. ANDREA PICCONI, del vivente Giuseppe, di Cesena, domiciliato in Do* ,
logna,, d’ anni 44, ammogliato, e di condizione Corriere, arrestato li ao
Gennajo i83a, e poscia di messo abili tato a stare fuori di Carcere unitamente
alii sunominati Martini, fi Diamanti* mediante Ordine dell’ EMINENTlSSIMO |
Signor CARDINALE ALBANI , come da suo Dispaccio delli a3 Maggio
p. p. N, 1963; ed altri Imputati fuori di Carcere, contro dei quali il !
FISCO si è riservato di agire come di ragione # ed a forma dolio prece- j
denti sue Requisitorie 1
ACCUSATI TUTTI [
Dì ATTENTATO CONTRO LA SICUREZZA INTERNA DELLO STATO
PONTIFICIO per avere presa parte attiva nelle Lande armate nel coni» j
battimento presso Cesena nel giorno ao Gennajo i83a contro le Truppe .
Pontificie, e colf essere marciati con scienza , e cognizione di. opporsi, e
far fuoco contro le medesime nella circostanza clic avanzavano nelle Le»
gaz-ioni . 1
Veduti i Dìspaccj , uno dì Segreterìa dì Stato 17 Maggio i83a N. aio3q. e
V altro delFEMINENTISSiMO ALBANI in data a3 Maggio suddetto Nu-
mero iq63 portanti la Commissoria Sovrana relativamente a questa Gau- I
sa specialmente demandata al Tribunale Temporaneo per procedere, e »
p| «indicare contro gì’ Inquisiti sunoioinati pel titolo , e titoli di cui ec, a *
norma delle Leggi vigenti all’epoca del loro delitto.
Veduta la Consulta di questo Tribunale accompagnata a S. E. R. Monsignor |
Pro-Commissario Straordinario lì 16 Giugno delio anno i83a per essere J
?ir-a aìì’K” .: EDRETAR10 Dì STATO.
Veduta la Sovrana Risoluzione in proposito emanata, delli io Luglio i83a N. I
22921, e comunicata in copia al Tribunale con Dispaccio del prelodato, |
MONSIGNOR PRO-COMMISSARIO delli 16 Luglio scorso anno N. 4oia
Letto il Ristretto Fiscale,
Veduti, ed esaminati gli Atti in proposito costrutti. 1
Ritenuta la dichiarazione degP Inquisiti di volere astenersi dall’ intervenire al-
l’ Udienza in conformità -all’ Art. aa del Regolamento Organico di Proce?
dura Criminale 5 Novembre i83f.
Il Giudice Signor Avvocato CARLI deputato dal Signor Presidente a termini
dell’Art. 56i del Regolamento medesimo, premessa una compendiosa e-
spnsi&innc del fatto, e delle sue circostanze, per quanto l’importanza del-
la CAUSA lo ha permesso di fare con brevità , senza togliere la necessa-
ria chi -a rezza, ed online alle diverse circostanze dei fatti nella discussione
della preterite CAUSA, che ebbe cominciamento ne! giorno di Giovedì
p. p. io corrente e che e stata, in oggi proseguita., è passato ad invi-
tare il Signor PROCURATORE FISCALE ad esporre le relative sue de-
duzioni, e conclusioni.
Il PROCURATORE FISCALE ha parlato tanto in Fatto, che in Diritto col-
P avere esposto in voce le relative sue Conclusioni, le quali anche in i-
scritto ha presentate al Tribunale, ed ha fatto istanza , dappresso una cor-
rispettiva graduazione, perchè siano dichiarati colpevoli li sunnominati
provenuti, a riserva del Picconi, e condannati GIACOMO DIVERSI alla
pena della galera per anni quindici, PASQUALE GAZZONI per se/te
anni della «tessa pena siccome recidivi in fatto di ribellione, ed il DI-
VERSI avente avuto un comando nell’ attentato di cui ce. Antonio Nar-
di , Francesco Caporali, Luigi Nascimbeni. Antonio Libili per cinque
anni di egira! pena, Andrea Canzìani, Giuseppe Martini per cinque an-
ni di opera pubblica siccome persone dì mala qualità: Antonio Baldini,
Luigi Bergonzonì, Vincenzo Sarti, Pietro Zanetti, Raffaele Zoboli, Pi&*
tro Diamanti, Antonio Villa per tre anni pure di opera pubblica Pelle-
grino Romani, Filippo Gasparì, Odoardo Franchi per tre anni della stes-
sa pena decorribili però dal giorno che furono fatti prigionieri, valutan-
do a fivor loro che non sono né recidivi, né di mala qualità : che Luigi
Fantastici sìa dimesso come abbastanza punito , ed il sunominato Andrea
Picconi sia ritenuto sotto i medesimi pregiudizi, allo stato degli Atti
che lo riguardano, e fin qui compilati; e siano inoltre condannati nel-
le spese di Processo, e Vitto, e all’emenda de’danni ec., a forma di
Legge, e dei vegliatiti Regolamenti. Ricercò in line etc.
Ed ha spiegate tali conclusioni all’appoggio della Legge 1. ff. ad I^eg. lui.
Ma/. e della Estravag. Qui sìnt rcbetles, come delle relative Bolle, ed al-
tri Editti Pontificj, e della disposizione portata dall’Art. 3()8. del RE-
GOLAMENTO PENALE ao. SETTEMBRE i83a in relazione alle sud-
dette Leggi penali del Diritto Civile, e Canonico, e delle Bolle Pontifi-
cie portanti pene maggiori pei delitti suenunciati, di quelle portate dal-
l’Alt. 86. del suddetto REGOLAMENTO PENALE, a seconda delle qua-
li anteriori Leggi penali dovevasi procedere, e do ve va risi giudicare i Rei
presenti nei modi e forme, e colle pratiche e consuetudini dei Tribuna-
li Pontificj anche nella soggetta materia.
Come pure ha spiegate tali Conclusioni in confronto delle citate Leggi Co-
muni, e delie Pontificie , e Ptmlìfwj Editti genericamente indicati , e
oVir Art. So. §. 3. del suddetto “REGOLAMENTO PENALE : para-
grafo che nel confronto delle disposizioni penali antiche e moderne cir-
ca il delitto e delitti di cui, ne contiene una più mite rispetto a colo-
ro i quali furono sedotti ad unirsi ad una sedizione, ed insurrezione con-
tro il GOVERNO, dei quali si parla nelP Art. 86. del più volte citato
REGOLAMENTO PENALE: come in quanto al Modo ne se Livelli ha avu-
to in visti gli Art. 5, e 5 dello stesso REGOLAMENTO, usando poi delle
norme indicate dagli Art. 58, 5q , 61. per l’applicazione della pena le-
gale prescritta dal suddetto (. 3. dell’Art, 5o. in relazione all’Art. 86.
suddetto.
Sentiti li Signori Avvocato Professore Raffaele Giacomelli, ed Avvocato Cle-
mente Giovanardi, Difensore quest’ultimo prescelto, dai Detenuti Giacomo
Diversi, e Pasquale Gazzoni, e l’altro eletto per tutti gli altri preve-
nuti colP avere spiegato j mezzi di difesa a loro favore rispettivamente
avendo avuto per gli ultimi la parola .
Ritiratisi i Giudici in Scrutinio per deliberare.^
Il vSig. Presidente ha proposta la seguente questione.
Consta o nò io genere della sussistenza del delitto, di cui sono accusati i
predetti inquisiti ?
Raccolti i Voti è risultato ad unanimità constare in genere del delitto, di
cui si tratta .
Indi è stata come sopra proposta l’altra questione se gl’Imputati siano, o nò
colpevoli del delitto anzidetto.
Raccolti i Voti come sopra è risultato essere
Giacomo Diversi colpevole di avere fatta parte col grado di Ufficiale delle
Bande armate di cui ec. resistendo alle Truppe Pontifìcie, e facendo fuo-
co sulle medesime per impedire la loro marcia nelle Legazioni ordina-
ta per comando del SOVRANO SOMMO PONTEFICE: delitto aumentato
in gravezza dalla circostanza speciale a di lui carico verificatasi di essere
stato recidivo, e quantunque Ufficiale, contro il SOVRANO nel Febbrajo
i83i.
Essere pure Pasquale Gazzonì colpevole di avere fatta parte come sopra delle
Bande armate di cui ec. nel combattimento surriferito ; delitto aumentato
egualmente dalla circostanza verificatasi in Lui di essere stato Soldato
Pontificio di Cavalleria, e del pari recidivo in fatto di Ribellione contro
il SOVRANO nel Febbraro , e Marzo i83i. come fece il Diversi.
Essere Antonio Nardi, Francesco Caporali, Antonio Livelli s a Luigi Nascim-
beni colpevoli di essere marciati con scienza e cognizione dell’oggetto del-
la loro marcia volontariamente, facendo parte attiva, sebbene figurasse-
ro meno nelle Bande di cui, coli’essersi battuti, e coli’avere fatto fuo-
co sopra le TRUPPE PONTIFICIE, dove, era situato il Campo e dove fu-
rono presi prigionieri, essendo anche stati recidivi Nardi, e Caporali, e
Nascimbeni per aver presa parte nei movimenti del Febbraro, e Mar-
zo i83i.
Essere egualmente colpevoli Andrea Canzìani, e Giuseppe Martini di avere
marciato con scienza come sopra , e per Yoggetto suddetto di opporsi
alla marcia delle Truppe Pontificie nell’interno delle Legazioni, combat-
tendole , e facendo fuoco sulle medesime ,
Essere pure colpevoli Pellegrino Romani, Filippo Gasparì, di avere marciato
al Campo suddetto, e latta parte delle bande suindicate, quantunque
militi a loro favore qualche circostanza attenuante il sommo dolo, come
si dirà in appresso.
Essere Luigi Bergonzonì, Vincenzo Sarti, Pietro Zanetti, e Raffaele Zoboli
colpevoli di avere marciato all’accampamento suddetto per comando de-
gli Ufficiali loro Superiori , essendo slatti Soldati arruolati nella Riserva
della Guardia Sedentaria mobile in parte* allo scopo ed oggetto di oppor-
si alla marcia delle Truppe Pontificie nell’interno delle Legazioni .
Essere similmente colpevoli Odoardo Fianchi, ed Antonio Baldini di avere
marciato al Campo suddetto, facendo parte delle Bande armate, di cui
sopra, essendo stati arruolati sotto il comando suddetto per opporsi alla
marcia delle Truppe surriferite.
Essere colpevoli Pietro Diamanti, Antonio Villa di avere fatta parte delle sud-
dette Bande come sopra, sebbene figurassero assai meno degli altri.
Finalmente non costare abbastanza che sia Andrea Picconi colpevole del de-
litto imputatogli come sopraj e così pure non essere Luigi Fantastici col-
pevole del delitto addebitatogli.
Considerando, che i delitti dei quali sono stati ritenuti colpevoli li suddetti
individui, comecché accaduti in epoche anteriori tanto all’Editto dell’
EMINENTISSIMO ALBANI delli ao Febbraro i83a, quanto al REGOLA-
MENTO PENALE ao Settembre anno suddetto, sono previsti dalla Legge
i.*ffi ad Leg. lui. Maj. e dalla Extravag. Qui sìnt rcbelles , e dalle “re-
lative BOLLE, ed altri EDITTI PONTIFICI analoghi portanti pene gra-
vissime contro i Per duelli, i Ribelli, i Sediziosi, e° col oro i quali resisto-
no colle armi alla mano, e si oppongono in Conventicola armata contro
la legìttima forza pubblica.
Considerando che per 1 Art. 363 del suddetto Regolamento Penale pei delit-
ti accaduti appunto , come i surriferiti, è disposto che debba applicarsi
la pena più mite fra le precedenti Leggi , e quelle, che vengono surro-
gate alle medesime.
Considerando che nel confronto di queste Leggi si presenta più mite la di,
sposizione del Diritto Comune nella prefata Legge i.a ff. ad Leg. lui. Maj.
moderata colle consuetudini, e colla costante pratica dei Tribunali nel
giudicare siffatti delitti, a carico di quelli o che non siano Capi princi-
pali, o che piuttosto debbano considerarsi come altrettanti individui che
si lasciarono sedurre ad unirsi alla Cospirazione, 0 sedizione da altri Ca-
pi, ed Uiìiziali a norma del disposto nell’Art. 86 del prefato Regolamen-
to Penale in relazione al precèdente Art. 5o”jf. 3 e 4 ed agli Articoli
58 59 61 e 63 dello stesso Regolamento cosi concepiti .
Art. 86. A coloro che furono sedotti ad unirsi alla cospirazione, o sedizione si
diminuisce la pena di due ed anche dì tre gradi secondo le rispettive circo-
stanze attenuanti.
4rt. 5o. §. 3. Le pene legali sono la galera a tempo etc.
Art, 5o $. 4- L’Opera pubblica etc.
Art. 58. La galera a tempo si applica nella latitudine dei seguenti tre gradi,
cioè dai cinque ai dieci anni, dai dieci ai quìndici, e dai quindici ai venti.
Art. 59. In ogni grado potranno i Giudici secondo le circostanze fare uso della
rispettiva latitudine che crederanno giusta da un’ anno ali9 altro nello spa-
zio degli anni che è contenuto nel grado .
Art. 61. In lìnea dì diminuzione può discendersi dal primo grado della Galera
all’ altro dell’ Opera pubblica, e così da quello dell’ Opera pubblica a quel-
lo della detenzione.
Art. 63. V Opera pubblica Jia due gradi, cioè da uno ai tre, dai tre ai cin-
que anni.
Considerando quanto a Giacomo Diversi che è bensì provato che fra ^li at-
tuali inquisiti come uno di quelli che più d’ogni altro venne a figurare
nell’azione, può considerarsi fra i principali , “militano ciò nondimeno
a di lui favore alcune circostanze attenuanti il sommo dolo rilevate nell*
atto della discussione, come una maggior circostanza si presenta a favore
dell’altro correo Pasquale Gazzoni che era semplice comune.
Considerando che se in DIVERSI ed in GAZZONI si ravvisa l’essere essi sta-
ti recidivi, ed uno di loro anche Ufficiale Pontificio pensionato, locchè
addimostra avere il primo figurato più degli altri attuali Inquisiti, non
così rilevasi in Antonio Nardi, Francesco Caporali9 Antonio Livelli, e
Luigi Nascimbeni, e tanto meno ciò si riscontra in Andrea Canzìani, e
Giuseppe Martini, quantunque esenti non sieno da colpa, ed in alcuno
di loro siavi la gravante qualità di avere altra volta prese le armi.
Considerando in quanto a Pellegrino Romani, e Filippo Gasparì clic non è
escluso, anzi evvi tutta la presunzione di ritenero provato quanto essi
aggiunsero alla loro confessione qualificata di essere cioè stati ordinati a
marciare dai loro CAPI nella loro qualità di Soldati di Riserva arruolati
nella Guardia Sedentaria Civica di Bologna con giornaliero stipendio, e
di avere in tale qualità militato, e combattuto .
Considerando else la stessa circostanza anche più estesamente dei sunnomina-
ti milita a fivore di Luigi Bergonzonì, Vincenzo Sarti, Pietro Zanetti, e
Raffaclle Zoboli, per cui si può far luogo ad un ulterior grado di mino-
razione di pena .
Considerando che rapporto ad Odoardo Franchi, ed Antoni? Baldini, oltre a
tutto ciò die al pari degli altri generalmente li favorisce per la minor
parte avuta nei fitti delittuosi, eli cui sopra, essi poi all’epoca del de-
litto erano costituiti in età minorile, e quindi deve rispettivamente a fa-
vor loro farsi uso dei riguardi determinati dall’Art, z’j. §. a e 3 del
REGOLAMENTO PENALE suddetto nell’applicazione della pena.
Considerando finalmente che se pei riflessi esternati superiormente vi è luogo
ad una diminuzione di pena verso li suddetti Bergonzonì, Sarti, Zanet-
ti, e Zoboli* una ulteriore diminuzione è conveniente ai prìncipiidi Giu-
stizia l’addottare in favore di Pietro Diamanti, ed Antonio Villa, perchè
figurarono assai meno di tutti gli altri.
Considerando quant’ altro era da considerarsi.
INVOCATO IL SANTISSIMO NOME DI DIO
Il Tribunale suddetto ad unanimità di voti
Ha condannato, e condanna ‘
GIACOMO DIVERSI alia pena di anni quindici in un Forte .
PASQUALE GAZZONI ad un’ eguale pena per anni dieci .
Antonio Nardi, Francesco Caporali, Antonio Livelli, e Luigi Nascimbeni alla
pena di cinque anni, egualmeato in un Forte*
Andrea Canzìani9 e Giuseppe Martini alla pena dell’ opera pubblica per anni
tre.
Pellegrino Romani* Filippo Gasparì alla pena di un’anno di Opera Pubbli-
ca .
Luigi Bergonzonì, Vincenzo Sarti, Pietro Zanetti, e Raffaele Zoboli alla pe-
na di un’ anno Ai detenzione.
Odoardo Franchi, ed Antonio Baldini alla detenzione per mesi quindici de-
corribili dal giorno del loro arresto.
Ha poi ordinato, ed ordina
Che Pietro Diamanti;, ed Antonio Villa siano dimessi dalle Carceri come ab-
bastanza puniti colla sofferta detenzione.
E così pure ha ordinato ed ordina.
Che sia dimesso egualmente dalle Carceri Andrea Picconi in provvisoria li-
bertà a termini dell’Ari. 446. del più volte eitato Regolamento dì Pro-
cedura Criminale, così concepito ? ? Se la dichiarazione porta che
? l’accusato non consta abbastanza colpevole, viene posto provviso-
? riamente in libertà, ma può riassumersi la procedura sul medesimo
,» nell’intervallo sino alla prescrizione, quante volte nuove prove, od
? indizj vengano ad acquistarsi, o vengauo le precedenti a ricevere schia-
? rimenti maggiori , ed efficaci a distruggere lo stato d’incertezza che
? avea fatto dubitare della reità ? ?
Ha poi ordinato che Luigi Fantastici sia dimesso come non colpevole.
Inoltre ha condannato, e condanna tutti li suddetti prevenuti, a riserva del
Picconi, e Fantastici all’emenda dei danni, se, e verso chi sarà di ra-
gione, da liquidarsi in competente giudizio civile, nei modi, e forme di
Legge, ed al pagamento delle spese di vitto, e procedura a norma delle
vegliatiti Tariffe.
In fine ha ordinato ed ordina ec.?La presente Sentenza prima della sua pub»,
blicazione, ed esecuzione sarà rimessa a Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignor Pro-Commissario Straordinario delle quattro Legazioni* giusta
gli ordini contenuti nel dispaccio dell’Eminentissimo Signor Cardinale
ALBANI delli a8 Marzo i83a N. e84r. ^ ed in conformità anche della
Sovrana risoluzione delli jo Luglio anno suddetto N. 22921. già disopra
riferita.
Fatta, e letta in presenza dei soli Giudici in questo stesso giorno dodici Gen-
najo mille ottocento trentatrè ( 12 Gennajo i833. )
! CARLO MAZZOLANI Presidente.
1 FILIPPO FRANCESCO CARLI Giudice.
G. CASARI Giudice.
GAETANO RICCARDI Tenente Colonnello
I Cavaliere PIETRO DE-LEMA Maggiore
) GIUSEPPE BERTI Tenente
i
. GAETANO BALDI Cancelliere.
GOVERNO PONTIFICIO
Bologna cinque Febbrarv 1833.
Visto il venerato dispaccio della Suprema Segreteria di Stato delli 29 Gennaro p. p. che ordina di dar corso alla prefata Sentenza.
Visto l’Alt. 692, del Regolamento Organico dì Procedura Criminale, che incarica i Procuratori Fiscali di dare gli ordini con preventiva intelligenza dei Capi dei
Tribunali per la esecuzione delle Sentenze
RICERCO
Che la Sentenza suddetta sia letta ed intimata ai singoli nominati nella medesima, e che sieno tradotti al luogo di pena li condannati 5 e quelli, dei qua-
li è stata decretata la dimissione, sieno posti in libertà.
Ricerco pure, che la Sentenza stessa sia stampata , ed affissa giusta gli Ordini del Tribunale, e di conformità all’Art. 696 Regolamento suddetto.
// Procuratore Fiscale presso li Tribunali di Appello, e Temporaneo
Aw. CARLO CONTOLI.
w #?
^ Bologna questo giorno cinque (5) Febbraro i833.
Io sottoscritto Cursore addetto alli Tribunali d’Appello, e Temporaneo ho intimata, e fatta lettura personalmente della presente Sentenza alli suddetti giudica
ti degenti nelle Carceri Politiche di questa Città, meno il Martini, il quale tuttora trovasi nelle Carceri di Forlì, rilasciandone copia a ciascuno Alla
quale intimazione, e lettura sono stati continuamente presenti li Signori Francesco Cuppi, e Giuseppe Comellini Testimoni domiciliati in Bologna ed abi-
tanti il primo in Via Mirasole di mezzo N. 789, e l’altro in Via Borgo Casse N. 1349. *
Così è MATTEO MARCHETTI Cursore.
Bologna nella Tipografia Governativa Sassi.

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Estremi cronologici: 1833 gennaio 12
Segnatura definitiva: MRI0391
Descrizione fisica: c. 1
Dimensioni: 112X41 cm
Colore: bianco e nero
Autore: Mazzolani Carlo
Tipografo (ente): Sassi, tipografia. Bologna
Lingua della documentazione: italiano
Note: Precede il titolo: Governo pontificio. Data di emanazione.
Descrizione del contenuto: Incipit: Composto dagli Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori...
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