In nome di Sua Santità papa Gregorio XVI…

GOVERNO PONTIFICIO
In
Nome di Sua Santità Papa GREGORIO XVI.
felicemente Regnante
IL PONTIFICIO TRIBUNALE
TEMPORANEO
PER LE QUATTRO LEGAZIONI SEDENTE IN BOLOGNA
INST1TUITO
con Editto delP Cminentissimo e ^Reverendissimo Signoz 6a%dmaìe tPvincipe Albani
Gommissazio Stzaozdinazio delle (gitattzo Jbega^iom delti 3> ffifaz^o 1832*
o
composto degli Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori
Barone Avvocato CARLO MAZZOLANI Presidente del Tri
bunale d’ Appello e dell’altro Temporaneo suddetto.
Avv. FILIPPO FRANC. CARLI ì Giudici del suddetto
Avvocato GIACOMO CASARI i Tribunale di Appello.
GAETANO RICCARDI Tenente Colonnel-‘ de’CaraDi.
lo } ?
Cavaliere FILIPPO CAVAGNA Capitano ) p me” .
GIUSEPPE BERTI Tenente f ‘ ontmcJ-
Presenti P Illustrissimo Signor Avvocato CARLO CONTOU
Procuratore Fiscale, e
Raffaele Cerati Cancelliere Sostituto Aggiunto*
Convocato nella solita Sala delle Udienze nel giorno ventotto Febbrajomilleotto-
centotrentatrè?a8 Febbraio i833 ? per proporre, e giudicare la causa
CONTRO
Giovanni Cornacchia^ soprachiamato il Galeotto, figlio del vivente Antonio-,
nativo, ed abitante in Fognano, d’anni ai, di condizione bracciante, ar-
restato li 19 Dicembre i83a.
Onofrio Gualducci, del fu Giuseppe di Fognano, d’ anni ai, non esercente al-
cun particolare mestiere, arrestato li a Dicembre suddetto.
Antonio Farolfi sopradetto Michelone, figlio del vivente Pietro anch’esso di
Fognano, d’anni ao,, di mestiere manuale, costituitosi spontaneamente
in carcere la sera delli a8 Dicembre “suddetto.
IMPUTATI
Jn quanto a Cornacchia
Di canti o proposizioni sediziose, senzadio abbiano prodotto verun risultato,
Moderiti in due incontrici primo nella sera 18 Novembre i83a, e nell’
Osteria ài Giovanni Pianori eli Fognano, in associazione à’ Antonio Farolfi,
il secondo nella sera a5 suddetto nel Osteria di Francesco Zui’ii in as-
sociazione di Onofrio Gualducci.
Ed in rapporto ad Antonio Farolfi, ed Onofrio Gualducci
Di proposizioni ingiuriose al Sovrano proferite rispettivamente nelle due Oste-
rie di Pianori, e di Zuffi nella detta sera dei a5 Novembre.
Essendo aperta l’Udienza il Sig. Presidente ha fatto collocare sulla tavola il
Regolamento Organico Criminale 5 Novembre 1S31 , l’altro Regolamento
sufdelitti, e sulle pene ao Settembre i83a, ed altre Leggi.
Li suddetti prevenuti prima dell’Udienza della presente eausa, dichiararono
di non volervi intervenire in conformità all’ Art. aa del Regolamento 5
Novembre suddetto .
Veduto il Dispaccio di S. E. Reverendissima Monsignor Pro-Commissario Straor-
dinario delle quattro Legazioni delli ao Gennajo p, p. N. bo3 , con cui
trasmette a questo Tribunale il processo della presente causa per il re-
lativo giudizio .
Letto il Ristretto Fiscale .
Veduti, ed esaminati gli Atti in proposito costrutti.
Premessa una compendiosa esposizione del fatto, e delle sue circostanze, che
ebbe luogo per parte del Giudice Sig. Avv. Carli deputato dal Sig. Pre-
sidente a termini dell’ Art. 56t dello stesso Regolamento 5 Novembre < Il S>. Procuratore Fiscale ha esposto le sue deduzioni , avendo parlato tan-
to in fatto, che in diritto coli’avere concluso, e fatta istanza» che il
Cornacchia sia dichiarato colpevole di delitto previsto dall’Art. 91 in re-
lazione all’altro Art. 94 del Regolamento Penale ao Settembre i83a, e
che essendo il CornaccJna medesimo uel caso dell’Art. 18 dello stesso
Regolamento, come colpevole di reiterazione del prefato delitto previsto
dardi Articoli di cui sopra, sìa condannato a dieci Anni di opera pub-
blica, applicando la relativa pena colle norme dell’Art. 59.
Che Onofrio Gualducci, ed Antonio Farolfi siano dichiarati colpevoli di de-
litti previsti dai succitati Articoli 91 e 94, e condannati a cinque Anni
di opera pel delitto previsto dall’Art. 91, e più ad un’anno di deten-
zione pel delitto previsto dall’Art. 94.
Ricerca pure che sia proseguita la inquisitoria Fiscale dal Governo di Bri-
sMiella pei fatti delittuosi risultanti dallo stesso processo contro gl’in-
dividui del Picchetto dei Soldati Finanzieri di Stazione a S. Casciano, ac-
cusati di discorsi, e proposizioni previste dai prefati Artìcoli 91 094.
Sentito il Sig. Avv. Carlo Mon^i Difensore Ufficioso Aggiunto nei «uoi mezzi
di difesa a favore dei sunnominati Prevenuti, avendo parlato per l’ultimo.
Chiusa la discussione, e ritiratisi li suddetti Signori Procuratore Fiscale, Di-
fensore, e Cancelliere, il Tribunale è passato allo Scrutinio, onde de-
liberare sul fatto , e sulla colpabilità.
Il Sig. Presidente ha proposta la seguente questione.
Consta o no in genere della sussistenza dei delitti surriferiti?
Raccolti i voti è risultato ad unanimità constare in genere dei delitti medesimi.
Indi è stata egualmente proposta l’altra questione se gl’imputati siano, o
no colpevoli in ispecie dei delitti rispettivamente ad essi addebitati co-
me sopra.
Raccolti i voti è risultato ad unanimità èssere il Cornacchia colpevole di rei-,
terazione del delitto di proposizioni sediziovse, senzachè siasi prodotto
verun risultato .
E Farolfi, e Gualducci di simili proposizioni, ed inoltre di altre proposi-
zioni ingiuriose al Sovrano.
Considerando, che i titoli, di cui sono stati rispettivamente ritenuti colpevo-
li li sunnominati prevenuti sono contemplati dagli Articoli 91 e 94,.
in relazione all’ Articolo 18 del Regolamento sui delitti, e sulle pene
ao Settembre i83a, in quanto al Cornacchia , e dei predetti Articoli 91
e 94 in quanto a Farolfi , e Gualducci così concepiti.
Art. 91 Le proposizioni ed i discorsi tendenti a promuovere la rivolta,
? quando non hanno prodotto verun risultato, sono puniti coli’ opera
mbblica dai tre ai cinque anni .
13
13
Art.
94 Le proposizioni in voce o in iscritto ingiuriose alla dignità del
? Governo, o suoi Rappresentanti, sono punite colla detenzione da due
? mesi ad un’ anno .
M Art. 18 Chiunque dopo aer commesso un delitto ne commettesse altri, 0
,, della stessa specie, o di specie diversa, senza essere stato processato,
? o condannato legalmente nel precedente, o precedenti, si rende col-
? pevole di reiterazione , e perciò debb’essere sottoposto alle pene dalle
? Leggi prescritte per turti i delitti commessi . ?
Considerando, che dagli Atti risulta avere tanto il ‘ Farolfi, quanto il Gual-
ducci spiegata nei fatti delittuosi minore animosità di quella manifestata
dal Cornacchia, e che sebbene il Cornacchia stesso sia addebitabile di
reiterazione pel solo fatto delle proposizioni tendenti a promuovere la
sedizione , non vi si ravvisa il concorso di tutte le circostanze per por-
tare la pena al massimo limite, specialmente dovendola raddoppiare per
disposizione del succitato Art. 18.
INVOCATO IL SANTISSIMO NOME DI DIO.
Il Tribunale suddetto ad unanimità di voti
Ha condannato , e condanna
GIOVANNI CORNACCHIA ALLA PENA DI SEI ANNIDI OPERA PUBBLICA.
ANTONIO FAROLFI A TRE ANNI DELLA STESSA PENA, ED UN’AL-
TRO ANNO DI DETENZIONE, ed
ONOFRIO GUALDUCCI ALLA STESSA PENA DI TRE ANNI DI OPERA ,
ED UN* ANNO DI DETENZIONE ; e tutti tre inoltre al pagamento
delle spese di vitto , e della procedura a norma delle veglienti Tariffe.
Ha poi ordinato, ed ordina che sia proseguita la procedura se, e come sarà
di ragione pel titolo loro addebitato, contro gl’Individui componenti il
picchetto dei Soldati di Finanza stazionato a S. Casciano .
La presente Sentenza, prima della sua pubblicazione, ed esecuzione, sarà
rimessa a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Commissario
Straordinario delle Quattro Legazioni , giusta le istruzioni comunicate
con dispaccio delli a5 Aprile i83a. N. 1841-
Fatta , e letta in presenza dei soli Giudici in questo stesso giorno ventotto
Febbraio mille ottocento trentatrè . ( a8 Febbrajo i833. )
CARLO MAZZOLANI Presidente.
FILIPPO FRANCESCO CARLI Giudice.
GIACOMO CASARI Giudice.
GAETANO RICCARDI Tenente Colonnello
Cavaliere FILIPPO CAVANNA Capitano.
GIUSEPPE BERTI Tenente
Raffaele Cerati Cancelliere Sostituto.
GOVERNO PONTIFICIO
Bologna Oggi ai Marzo i833.
Visto il Venerato Dispaccio di Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Commissario Straordinario dei so corrente N. 160 Riservato, Divisione Se-
conda portante le Sovrane risoluzioni espresse nell* altro della Suprema Segreteria di Stato dei la suddetto N. 33689,
Visto V Art. 69a. del Regolamento Organico di Procedura Criminale,
RICERCO
Che la presente Sentenza sia intimata alli condannati GIOVANNI CORNACCHIA, ANTONIO FAROLFI, ed ONOFRIO GUALDUCCI; e mandata ad ese-
cuzione colla traduzione dei medesimi al luogo di pena pel qual fine ed effetto saranno richieste la Direzione di Polizia 3 ed i Capi della Forza Armata.
Il Procuratore Fiscale presso li Tribunali d’ Appello e Temporaneo
CARLO Avvocato CONTOL1.
Bologna Oggi aa Marzo 1833.
lo sottoscritto Cursore addetto ai Tribunali dì Appello, e Temporaneo, ho intimata, e rilasciata copia della presente Sentenza ai singoli condannati GIOVANNI
CORNACCHIA, ANTONIO FAROLFI, ed ONOFRIO GUALDUCCI, degenti tutti nelle Carceri Politiche di questa Città alla continua presenza
delli Testimoni Sebastiano Neri, e Gaetano Trotti, domiciliati in Bologna, ed abitanti il primo in Via Borgo Santa Catterina al N. 7a3, ed il secon-
do in Via Viazzolo degli Angioli al N. 309.
MATTEO MARCHETTI CURSORE.
Per coiva conforme RAFFAELE CERATI Cariceli. Sostituto.
¦ (Bologna Tip. Sassi. )

Condividi
Estremi cronologici: 1833 febbraio 28
Segnatura definitiva: MRI0922
Descrizione fisica: c. 1
Dimensioni: 59X43 cm
Colore: bianco e nero
Autore: Mazzolani Carlo
Tipografo (ente): Sassi, tipografia. Bologna
Lingua della documentazione: italiano
Note: Precede il titolo: Governo pontificio. Data di emanazione.
Descrizione del contenuto: Incipit: Composto dagli Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori...
Extent_const: 1
Extent_qt: c.