Editto

EDITTO
TOMMASO della S. R. C CARD. BERNÉTTP, Diacono di 5- Cesareo,
della Santità’ di Nostro Signore PAPA GREGORIO XVI
Pro-Segretario di Stato-
Nel riprendere dopo breve intervallo le redini del Suo pacifico Governo usurpato da pochi faziosi avrebbe potuto la SANTITÀ’ DI NOSTRO SIGNORE,
seguendo i principi inalterabili del pubblico diritto, dichiarare irriti e nulli senza
alcuna eccezione tutti gli Atti dei Governi rivoluzionarj , e dei Dicasteri , e Tri-
bunali da essi conservati o nuovamente istituiti. Non di meno avendo considerato
che una totale abolizione potea recare gravi danni anche ai buoni e fedeli Suddi-
ti che non presero parte in quell’ anarchico sconvolgimento delle pubbliche e
private cose , la stessa SANTITÀ’ SUA per nuovo tratto di singolare clemenza
Ci comanda di rendere noto quanto segue:
Art. I.
Sono irrite , nulle, e di niun valore tutte le Leggi, Editti ^Proclami, Or-
dini Avvisi , e qualunque altra disposizione emanata dai Governi rivoluzionarj,
e da’ogni persona o Dicastero cui fosse dai medesimi attribuita qualsivoglia au-
torità , salvo ciò che viene disposto nei seguenti Articoli.
Art. II.
Nonostante il suddetto annullamento si dichiarano sanati e resi validi gli
Atti di ultima volontà , gli Atti di volontaria giurisdizione , i Contratti benché
f atti e ricevuti da Officiali e Notaj esercenti per illegitima Autorità dei Governi
fxWoluziottaTÌ , quante volte però in tali Atti e Contratti siano state osservate le
forme e le regole prescritte nella Legislazione Pontificia vigente in tutto lo Stato
il giorno 4* Febbrajo scorso .
IlRT.
III.
Rimarranno ferme le successioni testate o intestate aperte in favore di chiun-
que nel tempo della usurpazione , purché siano deferite a norma delie stesse Leg-
gi vigenti nei detto giorno 4. Febbrajo scorso.
LRT.
IV.
Sono pure sanati, e resi validi gli Atti , Decreti , e Sentenze dei Giudici
o Tribunali in prima istanza , ed in appello negli affari di loro competenza a for-
ma delle suddette Leggi Pontificie.
Art. V.
Non sono compresi nella Sanatoria accordata cogli articoli precedenti i Con-
tratti relativi a’ Beni, e Diritti Ecclesiastici o di Luoghi Pii nei casi soggetti alle
formalità Canoniche: gli Atti e Contratti relativi ai Beni e diritti Camerali : gli Atti
giudiziali , i Decreti , e sentenze contro persone Ecclesiastiche , e Luoghi Pii , o so-
pra materie appartenenti al Foro Vescovile , benché passati in perfetta cosa giudicata
pienamente eseguita : gli Atti, e i Decreti proferiti da qualunque Giudice o Tribunale
in via di Segnatura , o nelle materie di Segnatura , ed in grado di restituzione in intie-
ro : eli Atti, Decreti e Sentenze nelle Cause pendenti in Roma , o che dovevano in-
trodursi , o proseguirsi avanti i Tribunali o Giudici anche straordinarj della Dominan-
te ? e ge’neralmente tutti gli Atti, Decreti, e Sentenze che sarebbero state di niun
vaiore per le Leggi e regolamenti dello Stato Pontificio , se non fossero avve-
nute le innovazioni ; salvi però gli Atti relativi ad esecuzioni di Giudizj già resi,
ancorché avessero dovuto aver luogo nel Foro della Capitale medesima.
Art. VI.
La nullità degli Atti giudiziarj a tenore dell’Artìcolo precedente non farà luo-
go a veruna ripetizione di spese, danni, o interessi.
Art. VII.
Le sentenze, o decreti resi validi come sopra dovranno essere rivestiti delle
forme estrinseche ed esecutorie volute dalle Leggi Pontificie , tolte affatto e can-
cellate le intestature a nome dei Governi rivoluzionarj . A questo effetto i Can-
cellieri dei rispettivi Giudici 0 Tribunali del Governo Pontificio che ritengono,
o riterranno in deposito tali Atti e Decreti , dovranno rilasciarne copia autentica
alle parti requirenti con le forme enunciate. Saranno esse intimate alla parte soc-
combente, e dal giorno di questa intimazione decorreranno i termini a reclamare
in conformità del Codice di Procedura.
Art. VIII.
I Giudizj introdotti e pendenti potranno essere riassunti nello stato e nei ter-
mini innanzi i competenti Giudici e Tribunali Pontificj col mezzo di semplice ci-
tazione al procuratore, ovvero alla parte, se non vi fosse procuratore costituito.
Art. IX.
Gli Atti dei Tribunali o Giudici di Roma tanto ordinar) , che delegati e
straordinarj , i Decreti e Sentenze emanate nelle cause delle Provincie durante
la usurpazione del legittimo potere rimarranno in vigore. Tuttavolta le Decisioni
0 Rescritti contumaciali della Rota > della Camera, o delle Congregazioni, anche
particolari non Ecclesiastiche, quelli pure compresi che avessero ordinata la spe-
dizione ; i Rescritti > Decisioni , 0 Decreti egualmente contumaciali di Segnatura
saranno richiamati ad esame senza alcuna formalità, e senza rifazione di spese. Nel-
lo stesso modo le cause o controversie decìse in contumacia dagli altri Giudici
potranno rimettersi senza rifazione di spese ai medesimi Giudici che le hanno de-
cise , affinchè le sottopongano a discussione conlradittoria, qualora tale provvi-
denza venga implorata dalla parte soccombente con semplice citazione avanti Mon-
signor Uditore della Segnatura di Giustizia, qualunque sia il valore delle cause .
1 Decreti di Monsignor Uditore non saranno soggetti a revisione.
Art. X.
Affinchè i Litiganti che avevano ricorso ai Tribunali o Giudici dei Governi
rivoluzionarj in via di Segnatura contro gli Atti , Decreti, e Sentenze proferite
anteriormente dai Giudici e Tribunali Pontificj possano provvedersi di legittima
e regolare inibizione, se alla medesima sarà luogo a forma del Codice di Proce-
dura, si accorda loro il perentorio termine a tutto il giorno i5 del futuro Maggio.
Art. XI.
Si riserva a speciale disposizione di provvedere su i Giudizj Criminali resi
durante la rivolta nei paesi che furono sede della medesima.
Dalla Segretaria di Stato questo di il. Aprile i83i.
T. CARD. BERNETTI.
ROMA i83i. Nella Stamperia della Rey. Camera Apostolica

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Estremi cronologici: 1831 aprile 14
Segnatura definitiva: MRI0399
Descrizione fisica: c. 1
Dimensioni: 55X42 cm
Colore: bianco e nero
Immagine: stemma
Autore: Bernetti Tommaso, cardinale
Tipografo (ente): Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, Roma
Lingua della documentazione: italiano
Note: Data di emanazione.
Descrizione del contenuto: Incipit: Nel riprendere dopo breve intervallo le redini del Suo pacifico Governo usurpato da pochi faziosi...
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