Editto

i>/£# FRANCESCO per la Misericordia di Dio rescovo di Albano CARDINALE GALLE FF1,
della S. R C. Camerlengo.

La Santità di Nostro Signore Papa Leone XII felicemente regnante si è degnata concedere al Sig. Francesco Gabet Romano il privilegio esclusivo di fabbricazione di una macchina a colo o getto della ere- I
ta liquida, di altra a pressione meccanica acconcia a {ormare, levigare, I
e squadrare ogni sorta di lavoro laterizio, e specialmentei quadri da mat- I
tonato, e di una terza perii taglio parimenti meccanico di essi, inveii- I
late da lui , e di lavorare colle dette macchine , e spacciare gii analoghi I
materiali laterizj , da durare lo spazio di anni dodici in tutta la esten- |
don e de’ suoi Ecclesiastici dominj . Quindi ci facciamo solleciti di ma- I
infestare al Pubblico questa Sovrana concessione, emanando qui appresso I
il Chirografo a noi diretto li 3o. Settembre precorso , ed esibito per gli 1.
atti dell’ infra scritto Segretario , e Cancelliere della II. G. A. il dì 18. cor- I
rente, e dichiarando chela concessione delle aggiunte macchine per il colo o J
getto della creta liquida e per il taglio meccanico risulta da posteriore rescrit- j
lo emanato d’ordine della stessa SANTITÀ’ SUA, come fa eie n té parte del- I
lo stesso privilegio esclusivo > il quale rescritto ò stato del pari insinua- I
lo negli atti dello stesso Segretario e Cancelliere sotto il medesimo saia- I
dicato giorno . I
E
Emo Cardinal Pier Francesca Gaìlcffì della S. R. C. Camerlengo
Avendoci Francesco Gabet della nostra Città di Roma presentata I
supplica , nella quale ne chiedeva la grazia di concedergli il privilegio escili- 1
givo di una macchina da lui inventata acconcia a formare , levigare e squa- I
dea re ogni sorta di lavoro laterizio e specialmente i quadri da mattonato , I
ed essendo Noi stati certificati essere cosiffatta invenzione molto ingegnosa , I
utile e facile ad essere messa in pratica , e adattata a formare , levigare e I
squadrare i lavori laterizj con uguaglianza assai maggiore di quella che si
ottiene co’ metodi finora praticati , e che da questa nuova maniera di la-
vorazione sarà per derivarne eziandio maggiore solidità e durevolezza nel
fabbricare un genere di tanto uso e necessità ora pur troppo trascurato e
degenerato, richiedendo l’azione di così formarli, levigarli e squadrarli che
siano i mattoni composti di materie bene scelte , e meglio manipolate e più
coerenti, e finalmente che venendo a facilitarsene la fabbricazione col ri-
sparmio del tempo e delle opere sarà altresì per derivare da questo nuovo
ritrovato minore spesa nella compera del materiale per le fabbriche , siamo
venuti nella determinazione di accogliere favorevolmente l’istanza del sud-
detto Francesco Gabet nostro suddito Romano , e di concedergli , come
col presente nostro Chirografo , in cui abbiamo per espresso , e dì par la
in parola inserito il tenore di qualunque più necessaria e consueta cosa
ad esprimersi , di motu proprio , certa scienza , e pienezza della nostra
suprema potestà concediamo a Francesco Gabet l’implorato privilegio esclu-
sivo in tutto il nostro Stato di formare , levigare e squadrare colla nuova
macchina da lui inventata i mattoni di qualunque specie e misura dal me-
desimo o da altri fabbricati cogli obblighi , patti e condizioni seguenti.
i. Che il suddetto privilegio non possa durare oltre i dodici anni da
computarsi dal dì che verrà da voi pubblicato l’analogo Editto , finiti i
quali resterà libero a tutti di giovarsi di questa nuova invenzione .
2. Che il conceduto privilegio esclusivo non debba intendersi in al-
cun modo pregiudicevole a tutti quelli , che per avventura già conosces-
sero e avessero messo in pratica questo nuovo metodo in qualche luogo del
mostro Stato , purché questi abbiano non più tardi di due mesi dal dì del-
la pubblicazione del presente Chirografo presentato a voi ricorso , e fatto
constare con opportuni e veridici documenti , che già esercitavano cosif-
latto modo di lavorazione .
3. Che debba essere lecito e permesso a chiunque di squadrare e ar-
ruotare i mattoni nella stessa guisa che è stato praticato finora da tutti i
lavoratori di tale manifattura , e questi vendere all’ ingrosso ed al minuto,
non che trasportare in qualunque luogo del medesimo nostro Stato .
4- Che sia obbligato l’intraprendente Francesco Gabet di eriggere una
o più fabbriche con le opportune macchine , ed altri necessarj ordigni ,
al quale effetto dovrà giustificare avanti di voi nel decorso di un anno
dalla presente concessione dell’ effettivo esercizio del precisato metodo,
esibendo i campioni di varie dimensioni e grandezze di questi mattoni ,
oltre quelli a Noi presentati , solto pena della caducità della privativa ,
nella qual pena incorrerà ancora se l’esercizio della lavorazione fosse in-
terrotto e trascurato per io spazio di un anno intero .
5. Che non possa l’intraprendente cedere la manifattura ad altre per- .
sone senza un vostro speciale permesso, durante il tempo della privativa.
6. Che finalmente in ricognizione della presente grazia debba in ogni
anno il detto privatario Francesco Gabet presentare in Camera de7 Tribu-
ti nella vigilia o festa de SS. Apostoli Pietro e Paolo il canone di due lib-
bre di cera bianca lavorata sotto le pene contenute nella Bolla della sa.
me. di Gregorio XIII.
A forma pertanto delle disposizioni con temute nei precedenti ar-
ticoli , e colle condizioni e patti in essi esistenti e descritti in nome no-
stro concederete al detto Francesco Gabet per lo spazio di anni dodici da
incominciare dalla data della pubblicazione dell’ analogo Editto la pri-
vativa lavorazione di formare , levigare e squadrare i mattoni colia nuo-
va sua macchina di qualunque dimensione e diametro in tutta l* esten-
sione del nostro Stato ; concederete inibizioni j pubblicherete Editti an-
che penali , e farete tutt’ altro, che reputerete espediente per la migliore
esecuzione della presente nostra grazia , poiché tale è mente e volontà
nostra espressa . ‘
Volendo, e decretando che al presente nostro Chirografo benché
non esibito , ne registrato in Camera e nei suoi libri , non possa mai op-
porglisi di surrezione , orrezione , nò di alcun’ altro vizio , o difetto della
nostra volontà ed intenzione, e che così , e non altrimenti debba sempre
giudicarsi, definirsi ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, e Tribuna-
le , benché Collegiale , Congregazione composta di Reverendissimi Cardi-
nali , togliendo loro ogni facoltà , e giurisdizione d’interpretare 9 e defi-
nire diversamente ; dichiarando Noi fin d’adesso preventivamente nullo ,
irrito, ed invalido tutto ciò che scientemente o ignorantemente fosse per
giudicarsi , o si tentasse di giudicare contro la forma , e disposizione del
presente nostro Chirografo , quale vogliamo che vaglia , e debba aver sem-
pre il suo pieno effetto , esecuzione e vigore colia semplice nostra sotto-
scrizione , ancorché non vi sia stato citato , chiamato s né sentito Monsi-
gnor Commissario della nostra Camera , o altri che vi avessero , o pre-
tendessero avervi interesse , e che per comprenderli fosse bisogno di far-
ne menzione, non ostante la Bolla di Pio IV. nostro Predecessore de re-
gislrandis , la regola della nostra Cancelleria de jure quaestio non toUendo,
e qualunque altra Costituzione , o ordinazione Apostolica nostra e dei no-
stri Predecessori, Bandi , Leggi , Statuti , riforme , usi , stili , consuetu-
dini , e qualunque altra cosa , che facesse , o potesse fare in contrario ,
alle quali tutte , e singole avendone il loro tenore qui per espresso e di pa-
rola in parola registrato , e supplendo Noi colla pienezza della nostra su-*
prema Potestà ad ogni vizio e difètto potesse essere intervenuto per questa
volta sola, ed all’ effetto premesso ampiamente, ed espressamente deroghiamo.
Dato dal nostro Palazzo Apostolico Vaticano questo dì 3o. Settembre 1828.
X 1
I
LEO PAPA XII.

Quindi è che noi in esecuzione delle sovraespresse Sovrane disposi-
zioni comandiamo quanto siegue .
1. Ninno potrà nel decorso del dodicennio dell’ esclusivo privilegio
accordato nel soprainserto Chirografo e nel citato rescritto fabbricare e met-
I tere in esercizio le macchine inventate dal Sig. Francesco Gabet senza il di
I lui consentimento per il colo o getto della creta liquida , per la pressione
I meccanica , e per il taglio parimenti meccanico di detta creta secondo le
I macchine e i metodi da lui trovati e a noi presentati .
I 2. Sarà ogni contravventore punito con una multa non minore di seti-
I di venti , e non maggiore di scudi cento oltre la perdita degli attrezzi sti-
I gii ed altro , con cui si fosse operata la vietata fabbricazione .
I 3. La suddetta multa sarà applicata metà a vantaggio del Priva-
I tario, e per l’altra a favore dell’ accusatore e degli esecutori in ugual porzione.
I Dato a Roma in Camera Apostolica li 22. Novembre 1828.
1
P. F. CARD. GALLEFFI Camerlengo di S. R. Chiesa.
G. Groppelli Uditore y

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Estremi cronologici: 1828 novembre 22
Segnatura definitiva: MRI0097
Descrizione fisica: c. 1
Dimensioni: 56X43 cm
Colore: bianco e nero
Immagine: stemma
Autore: Galleffi Pier Francesco
Tipografo (ente): Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, Roma
Lingua della documentazione: italiano
Note: Data di emanazione.
Descrizione del contenuto: Incipit: La Santità di Nostro Signore Papa Leone XII felicemente regnante si è degnata concedere al Sig. Francesco Gabet Romano il privilegio esclusivo...
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