Decreto
DECRETO
LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO DELLO STATO ROMANO
Vista l’ urgenza
vjonsiderando che la giurisdizione commerciale è una giurisdizione
di privilegio, destinata a proteggere il vero commercio, non a
favorire le frodi, e 1′ avidità della speculazione usuraja:
Che 1′ arresto personale per debito pecuniario è un mezzo d’ estremo
rigore, che offende 1′ umana dignità, tollerabile
unicamente nel caso di vero commercio , in cui il riguardo
della libertà individuale deve cedere all’interesse della Società:
Che da gran tempo negli Stati Romani la giustizia , e
1* umanità reclamano un freno all’abuso della competenza commerciale,
che si fa sotto pretesto di cambiali , e biglietti all’
ordine, i quali contengono tutt’ altro che operazioni commerciali,
ma semplici mutui ad usura, sovente euormissima , con supposizione
di luoghi, di persone , di valute, d’ impiego del
danaro stesso; frodi che sono di difficilissima, e forse impossibile
verificazione nei tribunali di commercio : per lo che si rende
indispensabile di definire legislativamente, per quali obligazioni
in forma di Cambiali o biglietti all’ ordine si possa adire la
giurisdizione commerciale, e richiedere contro il debitore l’arresto
personale, come fu praticato in altri Stali che si riconobbero
aggravati dal medesimo abuso.
DECRETA
Art. 1. Nessuno per lettere di cambio, o biglietti all’ ordine,
sebbene tratti da piazza a piazza, ed abbenchè vi si asseriscano
operazioni di commercio, può godere degli effetti e privilegj
commerciali, quando le obbligazioni , che si contengono in tali
carte, non siano assunte da commercianti in attuale esercizio
di traffico; e contro questi soltanto potrà decretarsi il mandato
di arresto personale, non già contro altri, che estranei al commercio,
vi avessero apposte in qualsiasi modo le loro firme.
Art. 2. Nessuno sarà consideralo commerciante per gli
effetti del soprascritto articolo, se non sia inscritto nell’ elenco
dei commercianti, e non corrisponda, ove sia in uso, alla Camera
di Commercio la tassa relativa.
Gli altri mezzi suppletorj di prova , di qualsiasi sorta ,
saranno respinti dai Tribunali.
Art. 3. In ogni cancelleria dei Tribunali di commercio ,
e dei Tribunali che ne fanno le veci, resterà affisso un elenco
alfabetico di coloro, che sono in istato attuale di mercatura.
Altro simile elenco rimarrà affisso nella Segreteria di ogni
comune.
Art. 4. Presso i cancellieri dei suddetti Tribunali vi sarà
un registro numerato, e vidimato in ogni carta dal Presidente,
nel quale ognuno che voglia attendere da ora in poi al commercio,
ed esercitare la mercatura , dovrà soscriversi o farvi
il segno di croce se non sa, o non può scrivere, alla presenza di
due testimonj che lo certificheranno. Contemporaneamente il
cancelliere vi annoterà il giorno della suddetta soscrizione,
o segno di croce.
Un simile registro sarà presso ogni Segretario delle Camere
di commercio, ove esistono,
Art. 5. Siccome non in tutte le Provincie sono istituite
le Camere di commercio, e può altresì accadere, che non tutte
abbiano esatti elenchi de’ commercianti ; le Camere ove esistono,
ed i Presidi delle Provincie ove non esistono, completeranno, o
formeranno prima del di lo Febbr. gli elenchi stessi,
e li comunicheranno a tutte le cancellerie dei Tribunali di
commercio o dei Tribunali di prima istanza che ne fanno l’officio ,
acciò si possa in ogni cancelleria conoscere chi esercita
abitualmente il commercio nello Stato Romano. Le Camere ed i
Presidi potranno dirigersi ai capi delle rispettive comuni,
usando eziandio di quei mezzi tutti, che reputassero opportuni
e conducenti allo scopo.
Art. 6. Coloro che contraggono obbligazioni bancarie colle Casse
pubbliche di sconto, sotto qualsiasi denominazione inslituite,
saranno per tutti gli effetti parificati ai negozianti; e
perciò sottoposti a tutte le leggi di commercio inclusivamente
all’ arresto personale.
Ari. 7. Gli individui non negozianti che fossero già ristretti
in carcere, quando nel termine di un giorno dalla promulgazione
del presente decreto, non siano rilasciati con assenso dei creditori,
saranno dimessi dai Tribunali collegiali civili, ai quali
appartengono i luoghi di detenzione, sopra citazione in via
d’ urgenza. La domanda però sarà rigettata , se il
creditore con un certificato della Camera di commercio, proverà
che il debitore è dalla Camera stessa ritenuto per notorio negoziante.
Le spese del giudizio saranno nel primo caso a carico
del creditore.
Art. 8. Le Sentenze emanate, e non eseguite non potranno portarsi
ad esecuzione sulla persona, se non prima di aver ottenuto il visto
dal capo del Tribunale che le pronunziò, il quale non potrà accordarla
che dietro la prova della Camera di commercio, di cui nel precedente
articolo, citato ad urgenza il debitore, salva però sempre la facoltà
della esecuzione reale. Il visto sarà apposto in calce dell’ originale
sentenza , od a tergo della medesima, se spedita. Non sarà soggetto né a
registro , né ad intimazione, se la sentenza fu in precedenza
intimata. Il creditore non perde il diritto dell’ appello devolutivo.
Art. 9. Nei giudizj , che al pubblicarsi del presente decreto si
trovano introdotti nei Tribunali di commercio , o nei
Tribunali di prima Istanza che ne fanno le veci, contro persone non
descritte nell’ Albo dei Commercianti , i Tribunali stessi si dichiareranno
incompetenti. I Tribunali commerciali rimetteranno le cause ai Tribunali
ordinarli; quei che ne fanno le veci le riteranno per giudicarle coi metodi
della giurisdizione loro ordinaria, sempre che lo comporti la somma: in
caso diverso le rimetteranno ai Giudici di competenza minore.
Art. 10. Il presente decreto, a cui die causa unicamente
1′ abuso delle obbligazioni in forma di cambiali, biglietti all’
ordine, ed altri simili effetti negoziabili, non deroga a ciò che
è disposto nel Regolamento di commercio , circa alle competenze di
privilegio per gli atti di vero commercio , anche in termini di persone
non negozianti.
Art. lì. La presente legge per Roma, e sua Comarca
avrà effetto due giorni dopo la sua data, e sei giorni dopo in
tutte le altre Provincie dello Stato.
Art. 12. I Ministri di Grazia, e Giustizia, e dell’ Interno
sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Fatto in pieno consiglio questo giorno 29 Genn. 1849.
C. E. MUZZARELLI C. ARMELLINI F. GALEOTTI
L. MARIANI – P. STERBINI – P. DI CAMPELLO
F. CERROTI Segretario del Consiglio de’ Ministri.
Tipi Bresciani