22. A. Sagra consulta

22 A.
Giovedì 8 Gennaro -1852.
IL SECONDO TURNO
DEL SUPREMO TRIBUNALE
COMPOSTO
Begli Illmi e Emi Monsignori
ANTONIO SIB1LIA Presidente
AUGUSTO NEGRONI
COSTANTINO BORGIA
SALVATORE VITELLESCHI
LUIGI FIORANI
TERENZIO CARLETTI
Tutti in qualità di Giudici
ColP intervento di Monsig. lllrho
PIETRO BENVENUTI Procuratore Gene-
rale del Fisco della Rev. Cani. Apost.
e degli Illmi Sigg. avvocati
OLIMPIADE DIONISI Dif. particolare
STEFANO BRUNI
PIETRO FRASSINELL1 Dif. d’Officio
GIOVANNI SINISTRI
Assistendo l’infrascritto Cancelliere
Si è adunato nella grande Aula del palazzo
innocenziano di Montecitorio per giudicare
in merito ed a forma di legge la causa in-
titolata
ANCONA
DI PIÙ’ DELITTI
CONTRO
Burattini Luigi detto Noccionc di anni 43,
nato e domiciliato in Ancona, coniugato con
prole, Oste, carcerato e quindi abilitato nel
20 Ottobre -1850.
Boyer Amato, del fu Niccola di anni 49 naìo
e domiciliato in Ancona, celibe possidente ,
carcerato li 28 maggio 4 851.
Caterbi Andrea, del vivo Giacomo, di anni 2S,
nato e domiciliato in Ancona, celibe fale-
gname, carcerato li 26 Agosto 4 850. I
Cioccolanti Pietro, del vivo Domenico, di an-
ni 26, celibe, nato e domiciliato in Anco-
na, disoccupato, carcerato in Livorno nell’
Agosto 4849.
Erniani Carlo detto Cavallaccio, del fu Anto-
nio, di anni 28, celibe, nato e domiciliato
in Ancona, Canepino, carcerato li 8 Ago-
sto 4849.
Giannini Luigi, del vivo Costantino, di an-
ni ,43, nato e domiciliato in Ancona, con-
iugato con prole, impiegato municipale, car-
cerato li 4 8 Febbraro 4850.
Giafccaglia Giovanni, detto Bel Giovannino del
fu Domenico, di anni 34, nato a Castel
dEmilio, domiciliato in Ancona, coniugato
cooxprole, calzolajo, carcerato li 24 Giu-
gno WS-,
Rossi Pietro, detto gnagnarino, del fu Gio-
vanni, di anni 22, celibe, nato e domici-
liato in Ancona, facchino, carcerato li 28
Agosto 4849. ..’¦¦¦et.
Rocchi Vincenzo, detto il Moro, del tu Pa-
squale, di anni 29 conjugato con prole, nato
e domiciliato in Ancona, cuoco , carcerato
li 43 Novembre 4849.
Teodori Salvatore, de! vivo Pietro , di an-
ni 36, nato e domiciliato in Ancona, con-
iugato con prole, sartore.
Zannoni Giacomo, del fu Domenico, di an-
ni 50 conjugato con prole, nato in Simga-
glia e domiciliato in Ancona, commesso di
polizia durante la cessata repubblica, costi-
tuitosi spontaneamente in carcere nel 25
Agosto 4849 e
CONTRO I CONTUMACI
Gabrielli Fortunato
Moroni Bernardo
Montanari Giacomo, e
Rossi Rinaldo
I Premesse le solite preci all’Altissimo.
I Introdotti liberi e sciolti gì’inquisiti Ciocco-
lanti Pietro, Rocchi Vincenzo, e Zannoni
Giacomo, avendo tutti gli altri prevenuti
rinunciato d’intervenire al dibattimento.
I Udito il rapporto della causa fatto dall’ Illu-
strissimo e Reverendissimo Monsignor Luigi
Fiorani, giudice relatore. _ ,
I Ascoltate le risposte degl’inquisiti anzidetti
intervenuti al dibattimento fatte alle inter-
rogazioni, che l’Illustrissimo e Reverendis-
simo Monsignor Presidente diresse ai me-
desimi , i quali furono ricondotti al loro
posto , dopo aver dichiarato di nuli’ altra
avere da dire.
I Viste e ponderate le risultanze processuali.
I Udite le conclusioni fiscali di Monsignor Il-
lustrissimo Pietro Benvenuti. ,
| Ascoltate ‘ le verbali deduzioni defensionali
dei Signori
Avv. Olimpiade Dionisi per
Giannini Luigi
Avv. Stefano Bruni per
Boyer Amato
Caterbi Andrea
Cioccolanti Pietro
Rossi Pietro, e
Rocchi Pietro
Avv. Pietro Frassinelli per
Erniani Carlo, e
Zannoni Giacomo
Avv. Giovanni Sinistri per
Burattini Luigi
Giaccaglia Luigi, e
Teodori Salvatore
quali difensori ebbero in ultimo Ta parok
Ricevuta quindi dai medesimi difensori la di-
chiarazione di non avere altro da aggiun-
Chiusa la discussione, e rimasti soli i giudic:
per deliberare.
i CONSULTA
IHVOCATO
IL NOME SANTISSIMO DI DIO
Il Supremo Tribunale ha reso e pronunciato
la seguente
SENTENZA
TITOLO PRIMO
Di attentato alla vita dell’Emo Sig. Car-
dinale Filippo De Angelis Arcivescovo di Fermo
mediante conato di propinazione di veleno.
Pietro Cioccolanti, e
Vincenzo Rocchi
È ben| noto ‘come contro ogni legge umana
e divina con sagrilega violenza fosse tolto
dalla sua Sede episcopale la sera degli 44
marzo 4 849 l’Eminenlissimo Cardinale Fi-
lippo De Angelis Arcivescovo Principe di
Fermo, e trascinato prigione nel forte di
Ancona. E quasi (osse ciò poco, si vuole,
che la lega sanguinaria e specialmente Pie-
tro Cioccolanii, e Vincenzo Rocchi tentassero
di farlo perire di veleno.
Considerando, che non si ha prova legale di
alcun atto preparatorio diretto alla consu-
mazione del veneficio, se eccettuasi la richie-
sta non secondata di una pozione venefica,
che dicesi fatta dagli inquisiti Cioccolanti e
Rocchi per uccidere l’illustre porporato, cir-
costanza peraltro, che è riferita da un solo
testimonio.
Visto l’Art.” -540 2.* parte del regolamento di
procedura criminale.
Visto e considerato quant’altro era a vedersi e
considerarsi.
Il Supremo Tribunale ha dichiarato e dichiara
non constarò in genere di attentato alla vita
dell’Emo De Angelis per diietto di prova, or-
dina che Pietro Cioccolanti e Vincenzo Rocchi
detto il moro siano per questo titolo libe-
ramente dimessi dal cai-cere a senso e per
gli effetti dell’Art.” 440 2.” parte del rego-
lamento organico e di procedura criminale.
TITOLO SECONDO
Di Omicidio in persona delPAvv. Carlo Bo-
nelli presidente delTribunale di prima istanza
di Ancona avvenuto k sera del dì 4 I Settem-
bre 4848.
COtTRO
Vincenzo Roichi,
Carlo Emian,
Salvatore Teidòri, carcerati ; e
Giacomo Moitanari,
Rinaldo Rosa, e
Fortunato GBielli, contumaci.
L’Avvocato Carlo Bonelli copriva onorevolmen-
te nell’anno 4 848 la carica di presidente del
Tribunale civile e criminale di Ancona.
Fornito delle più insigni qualità di ani-
mo e di affezione al pontificio governo si
era a buon diritto procacciata la stima di
tutti gli onesti, quindi l’orda faziosa avea-
lo preso in aborrimento ; e ne aveva decre-
tata la morte. Ritornava egli sulla prima
ora di notte del dì 44 Settembre del sum-
mentovato anno alla propria abitazione, quan-
do all’improvviso viene ferito con un col-
po di stilo, che dopo tre giorni lo toglie
miseramente di vita.
Considerando, che la prova generica del delit-
to è stabilita dalla deposizione di più testi-
moni, che videro il Bonelli ferito nell’accen-
nata sera ; dalla chirurgica relazione di una
ferita da lui riportata penetrante in cavità
nella regione ombellicale sinistra ; dal suc-
cessivo referto del suo decesso, e dell’ atto
di ricognizione e di autopsia cadaverica di-
mostrante, che quella ferita era stata l’uni-
ca ed immediata causa della morte.
Considerando in specie, che se gli alti offro-
no gravi presunzioni a carico dei presenti
inquisiti Vincenzo Rocchi, Carlo Erniani, e
Salvatore Teodori, queste però non sono suf-
ficienti per dichiararli colpevoli del delitto.
Visti gli Art. 446 675 e 676 del regolamento
di procedura criminale ;
Visto e considerato quant’altro era a vedersi e
considerarsi ;
Il Supremo Tribunale ha dichiarato e dichia-
ra constare in genere di Omicidio commesso
la sera degli ti Settembre 4848 in persona
dell’Avv. Carlo Bonelli presidente del Tri-
bunale di Ancona, non constando in specie
abbastan teenzo Roc-
chi detto il Moro, Carlo Erniani, e Salva-
tore Teodori, ordina che siano posti in li-
bertà provvisoria a senso e per gli effetti
degli Art. 446 675 e 676 del regolamento
organico e di procedura criminale.
TITOLO TERZO
Di Omicidio in persona di Candido Maz-
zarino avvenuto la sera del 5 Settembre 4 848.
CONTRO
Giacomo Zannoni, carceralo, e
Giacomo Montanari, contumace.
Vincenzo Mazzarini, cancelliere del Consolato
Austriaco in Ancona, aveva messo partico-
lare amore in Candido suo Nepole, che do-
po più anni dì assenza vi aveva fatto ritor-
no nel luglio 4 848; né Candido per sua par-
te si ristava dal contracambiarlo di affezio-
ne unito a lui per sì stretto legame di san-
gue, e per gratitudine dei beneficii, che quo-
tidianamente riceveva. Ma era già l’epoca,
nella quale le armi Austriache venivano
comprimendo le scoppiate rivoluzioni nel-
le varie parti d’Italia, onde l’odio che
nutrivano i novatori contro di quelle arma-
te si estese anche ai due Mazzarini ; a Vin-
cenzo perchè trovava» nel mentovato im-
piego, a Candido perchè intrinseco ed affe-
zionato allo Zìo ; oltre che a carico dell’ul-
timo si aggiungeva l’essersi ricusato di far
parte del circolo popolare Anconitano. Era
la prima ora di notte del 5 Settembre 1848
e Candido accompagnato ad un suo parente
si avviava alla volta della propria abitazio-
ne, allorché pochi passi prima di toccarne
l’ingresso, due uomini che lo seguivano, lo
sorpassarono, uno de’quali ritornando in-
dietro, ed affrontato il Mazzarini, gli vibra
nel basso ventre un colpo di coltello, e mor-
talmente il ferisce, per cui nel seguente gior-
no cessò di vivere.
Considerando che il delitto in genere è pro-
vato da chirurgica relazione, colla quale si
annunciò, che Candido Mazzarini riportasse
una ferita sotto l’ombellicolo, penetrante in
cavità, prodotta da islromento incidente e
perforante, giudicata con pericolo di vita ;
dal successivo referto sull’ avvenuta morte
del ferito ; e dalla legale ricognizione e se-
zione del cadavere, da cui risultò , che la
detta ferita per aver trasfosso in tre punti
le anse degl’ intestini tenui produsse neces-
sariamente lo stravaso e la morte.
Considerando, che un testimonio, il quale si
trovò in compagnia del Mazzarini all’ atto
del ferimento, depose che l’aggressore al ve-
stiario ed alla statura gli sembrò l’inquisi-
to Giacomo Zannoni.
Considerando, che oltre essere il testimonio
singolare, non è sostenuto da altri indizii,
ed è contradetto dal Zannoni medesimo, che
impugnò tenacemente qualunque reità nel
delitto.
Visti gli Articoli 446, 675 e 676 del regola-
mento organico e di procedura criminale.
Visto e considerato quant’altro era a vedersi e
considerarsi.
Il Supremo Tribunale ha dichiarato e dichia-
ra, che consta in genere dell’ Omicidio di
Candido Mazzarini, commesso in Ancona la
sera del 5 Settembre 4 848; e non constan-
do in specie abbai i labilità di
Giacomo Zannoni in questo titolo, ordina
che sia posto in libertà provvisoria a senso
e per gli effetti degli Articoli 446 675 e 676
del regolamento organico e di procedura cri-
minale.
TITOLO QUARTO
Di falsa testimonianza in giudizio crimi-
nale di Omicidio , con giuramento a favore
degl’ inquisiti.
CONTRO
Andrea Caterbi £j/
Fra i testimoni, che erano indotti nel proces-
so intitolato di Omicidio di CandidoMaz
zarini annovrravasì Andrea Caterbi. Si as-
seriva, che il medesimo fosse accorso nella
sera della sventura nella casa del Mazzarini;
che più volte l’osse veduto uscire in quella
occasione per prestare alcuni servigi ; che
nel ritornare avesse confidato, che taluni in-
dividui, che non furono da lui nominati,
l’avevano fermalo, e chiestogli come stesse
il Mazzarini prorompessero in ingiurie con-
tro di questo, e minacciassero il Caterbi se
non cessava di rendere quei servigi. Sotto-
posto però ad esame, impugnò l’accennata
circostanza dell’ incontro e delle minacce,
onde, calcolato quanto erasi su tale propo-
sito deposto, fu ordinato che si procedesse
contro il Caterbi per falsa testimonianza con
giuramento in giudizio criminale.
Considerando che nel prendere in esame gli
elementi, onde dovea costituirsi la generila
prova di falsa testimonianza nel senso del-
l’Articolo 158 del regolamento penale, non
si è trovato quanto rcndeasi necessario al-
l’oggetto di dichiarare, che fosse quella le-
galmente stabilita.
Visto l’Art. -540 2.” parte del regolamento di
procedura criminale.
Visto e considerato quant’altro era a vedersi e
considerarsi.
Il Supremo Tribunale ha dichiarato e dichia-
ra non constare dell’esistenza generica del
delitto di falsa testimonianza in criminale
giudizio per diletto di prova, ordina perciò
che Andrea Caterbi sia per questo titolo li-
beramente dimesso dal carcere a senso e per
gli effetti dell’Articolo 140 2.” parte del re-
golamento organico e di procedura criminale.
TITOLO QUINTO
Di Omicidio in persona di Sante Prioli,
sotto-lenente de’Carabinieri, avvenuto in An-
cona la notte del 30 Ottobre 1818.
Salvatore Tcodori, carceralo, e
Giacomo Montanari, contumace.
Sulla metà di Ottobre 18-18 il sotto-tenente
Sante Prioli era stato mandato a far parte
della compagnia de’Carabinieri in Ancona.
Aveva questo officiale prestati fedeli ser igi
al governo Pontificio nelle P.omagne, e coo-
perato a]lo scoprimento di pratiiehe sella-
rie; ciò doveva di necessità destargli contro
l’aborrimento della segreta Società, le cui
fila stcndevansi da Romagna in Ancona.
Usciva egli dal Teatro nella notte del :’.(» Ot-
tobre 1818 ed un colpo di stilo il rese im-
mediatamente cadavere.
Considerando in genere, che colle relazioni
chirurgiche, e colla ricognizione ed autopsia
del cadavere di Sante Prioli, rimase legal-
mente stabilito, che. la morte del medesimo
fu effetto solo ed immediato della ferita ri-
portata nella detta sera prodotta da istro-
mento incidente e perforante nella regione
ombellicale sinistra.
Considerando, che a carico di Salvatore Teo-
dori si ha soltanto la deposizione di un te-
stimonio , il quale assicura aver saputo
dal contumace Giacomo Montanari ritenuto
materiale esecutore del delitto, che il Teo-
dori fosse quello incaricato dalla lega san-
guinaria di esplorare nella succitata sera i
passi del Prioli , e che lo rese avvertito,
mentre era per sortire dal teatro.
Considerando, che questa testimonianza sebbe-
ne sussidiata da generici indizii non serve
a portare nelP animo dei giudici il pieno
convincimento della colpabilità dell’ impu-
talo.
Visti gli Art. 4 10 075 e 070 del regolamento
organico e di procedura criminale.
Visto e considerato quant’altro era a vedersi e
considerarsi.
Il Supremo Tribunale ha dichiaralo e dichia-
ra constare in genere dell’Omicidio di Sante
Prioli, sotto-lenente de’Carabinieri commes-
so in Ancona la notte del 30 Ottobre 1848,
e non constando abbastanza della specifica
colpabilità di Salvatore Teodori, ordina che
sia posto in libertà provvisoria a senso e
per gli effetti degli Art. 440 075 e 070 del
regolamento organico e di procedura cri-
minale.
TITOLO SESTO
Di Omicidio in persona di Giovanni Ver-
nizzi avvenuto in Ancona la sera del 28Feb-
braro 1849.
Era slato Giovanni Vrrni/.zi ‘ inquisito nelle
politiche processore deiranno ISìì insieme
ad alcuni Anconitani, ed aveva dato colle
sue confessioni molli schiarimenti sulle riu-
nioni Settarie. Condannato, godè pur egli
il beneficio dell’ Amnistia conceduta dalla
clemenza del lìegnanle Sommo Pontefice con
Sovrano indulto del 10 Luglio 484G. Arruo-
latosi quindi nei corpi franchi, giungeva in
Ancona col suo battaglione circa il 22 di
Febbraio 1819. Fu bene presto riconosciuto
per quel Vernizzi, che nella causa del 4 84 1
aveva l’alto delle manifestazioni coni carie a
se stesso, ed alla setta carbonica. Ciò bastò
perchè dalla lega sanguinaria se ne decre-
tasse l’eccidio, che seguì per colpo di stilo
nel basso ventre la sera dei 28 del citato
Febbrajo,
Considerando, che la generica prova del delit-
to era costituita dalle due relazioni chirur-
giche, la prima delle quali dichiara avere
il Vernizzi riportata nella predetta epoca una
ferita con assoluto pericolo di vita, median-
te istromcnto incidente e perforante |nella
regione ipogastrica, la seconda ne annuncia-
va la morte ; non che dalla ricognizione ed
autopsia cadaverica, da cui risultò, che quel-
la ferita era stata l’unica ed immediata cau-
sa della morte.
Considerando in specie, che se per le risul-
tanze degli atti non può ritenersi 1′ inqui-
sito Luigi Giannini qual materiale esecuto-
re del delitto, si hanno però gravi prcsnn-
2
zioni, che egli ne fosse l’istigatore, giac-
ché oltre l’appartenere il medesimo alla scila
carbonica, è provato che fosse gravato nella
processura del, 1844 dalle manifestazioni del
Vernizzi, ed è pur provato che giunto co-
stui in Ancona si facesse a proclamarlo » il
birbone dell’impunita/io.»
Considerando, che sebbene tali presunzioni
siano del maggior peso, pure conviene che
siano sussidiate da prove più dirette per
poter ritenere con morale certezza la colpa-
bilità dell’inquisito.
Visto l’Art. 447 del regolamento di procedu-
ra criminale.
Visto e considerato quant’altro era a vedersi,
e considerarsi.
11 Supremo Tribunale ha dichiaralo e dichia-
ra, che consta in genere dell’ Omicidio di
Giovanni Vernizzi, commesso in Ancona la
sera del 28 Febbraio 4849 e che in specie
non consta abbastanza della colpabilità di
Luigi Giannini, ordina peraltro, che a sen-
so dell’Articolo 447 del Regolamento Orga-
nico e di procedura criminale sia trattenuto
in carcere per uno spazio non maggiore di
sei mesi all’effetto, che a diligenza, e se-
condo le istruzioni del Ministero listale sia-
no atssunli ulteriori indagini sul di lui conto.
TITOLO SETTIMO
Di Omicidio in persona di Antonio Man-
cinelii, detto Squinquina ed Antonella avve-
nuto in Ancona la sera del 40 Aprile 4 849.
Pietro Rossi, e
Giovanni Giaccaglia
Antonio Mancinclli invitato più volte ad en-
trare nella terribile congrega, che desolava
l’infelice città di Ancona, avea costante-
mente ricusato, come quegli, che ben altri
principii professava : questo bastò perchè
da quei ribaldi se ne decretasse la morte.
La delittuosa deliberazione cominciò a ma-
nifestarsi fin dal dì 3 Ottobre 4 847 in cui
venne ferito per opera di Giovanni Giac-
caglia e di altri facinorosi Anconitani cui
tenne dietro altro ferimento a danno dell’
istesso individuo nel giorno 0 Settembre
4 848.
Giungeva anzi tant’oltre l’odio de; sicari;
contro di lui, che dall’ inquisito Rossi si
ferì perfino nel 3 Aprile 4 849 altro indi-
viduo, perche frequentava la compagnia
dell’ucciso.
Era la sera del dì 40 Aprile 4 849 e la
misera madre del Mancinelli, vedendo che
il suo figlio tardava a far ritorno in casa
più del consueto, trepitante pe’suoi giorni,
mentre non ignorava quanto fosse stato pre-
so di mira dagli assassini Anconitani, spedì
il minor figlio Paolino a chiamare Antonio
nella bettola del falchetto, dove soleva al-
quanto intrattenersi, e dove infatti il rinven-
ne, che giocava alle carte. Conosciuto il de-
siderio della madre si mostrò pronto il Man-
ciraelli a ritornare, se non che disse sola-
mente voler terminare la partila incomin-
ciata, Pietro Rossi, che trova vasi nella me-
desima Lettola, salutati t;li astanti, ne par-
tì pochi mimili prima del Mancinelli, il
quale compiuto il giuoco, s’incamminò alla
propria abitazione col germano Paolino ,
ed un altro suo compagno. Per la esatta
conoscenza dei fatti è uopo premettere, che
il palazzo Nasuti (oggi diruto) è isolato, e
l’ronleggia la gran via del Borgo di Porla
Farina. Ha dietro un piazzale; ed un vi-
visi d’attorno. 11 Rossi s’ini rodasse nel vi-
colo a sinistra, e si recò dietro il palazzo,
ed il Mancinelli si mise in quello a destra:
trascorso però appena il mentovato palazzo,
e giunlo al viottolo , che guida al campo
della mostra, una terribile esplosione par-
tita dalla oltrepassata imboccatura del detto
vicolo, e precisamente dalla spuntata del
mediatamente lo rende estinto.
Considerando, che la generica prova del de-
litto era stabilita da molti testimoni, che
videro il Mancinclli ucciso, e leso nella
parte posteriore della testa e della autopsia
cadaverica, onde risultò che i fori prodot-
togli da proiettili di arma comburente avea-
no cagionala la immediata morie del ‘lanci
nelli.
Considerando che per la parie specifica resta
evidentemente provato che P inquisito Pie-
tro Rossi facesse parte della Società sangui-
naria di Ancona , onde nasceva in lui la
causa impulsiva a delinquere, ed a vendi-
carsi colla morte del Mancinelli dei princi-
pii, che questi aveva sempre palesati con-
trari alla democrazia , e del ricusarsi che
aveva fatto di entrare socio nella congrega
dei sicarii, del quale odio contro il Manci-
nelli aveva dato altra prova coll’aver ante-
cedentemente ferito un individuo , come si
è di sopra narrato, sol perchè amico e com-
pagno del Mancinclli stesso.
Considerando, che mentre il Rossi ammette
di essersi recato nella predetta sera nella
Osteria del falchetto, e di avervi veduto il
Mancinelli, più testimoni affermano, che so-
spetto era il contegno da lui tenuto in quell’ac-
cesso, in guisa che addimostrava che un qual-
che perverso disegno rivolgesse nella sua
mente. Imperocché entrò e riesci più volle
dalla riferita bettola, e nell’uscirne che fa-
ceva, non già se ne allontanava, ma anda-
va girando intorno senza perderla d’occhio;
appena poi il Mancinelli rispose ad alta vo-
ce al fratello Paolino, che terminata la par-
tita, sarebbesi condotto a casa, il Rossi im-
mediatamente si accomiatò dagli astanti, e
lasciò quella Osteria senza che più vi facesse
ritorno in quella sera.
Considerando che un altro testimonio depone,
che partito il Rossi da quella bettola inve-
ce di diriggersi alla via dell’ Elee, ove abi-
tava , s’avviò a! luogo, ove avvenne il de-
litto, passando cioè pel vicolo a sinistra, e
recandosi dietro al Palazzo Nasuti, e che in
quel luogo appunto avvenisse la esplosione
è posto fuori di dubbio da un coro di te-
stimoni, che l’attesta. Vi fu inoltre chi per
avventura trovandosi lì presso. ide al lam-
po della esplosione due individui quivi ap
postati , e che si diedero alla fuga subito
dopo il colpo, il più aito de’quali gli sem-
brò assolutamente il Rossi , ed in fatti in
ogni parte congruente era la descrizione del-
la persona e del vestiario, che in quella sera
indossava l’inquisito. E ciò il deponente
non mancò di manifestare ad un suo ami.
co, il quale ne testifica de relato.
Considerando che la pubblica voce elevatasi
dopo l’Omicidio designava il Rossi siccome
autore del colpo che sì orribilmente privò
^ di vita il giovine Antonio Mancinclli.
Considerando che olire gli esposti argomenti
atti ad includere la responsabilità dell’inqui-
sito, si aggiunge la eselusiva della coartata
dal medesimo indotta, che cioè in quel mo-
mento si trovasse nell’altra bettola della Ce-
riti. Perocché più giurati testimoni assicu-
rano esser ciò falso , e che il Rossi vi si
recasse insieme al Iiiagini, uno dei più fu-
ribondi sicarii, quando già si trasportava il
cadavere di quella sventurata vittima.
Considerando in ordine al Giaccaglia, che seb-
bene si avessero valutabili indizi sulla sua
complicità, tuttavia non venivano elevati a
quel grado, da produrre nell’animo dei giu-
dici la morale convinzione, che egli fosse il
compagno del Rossi nella pati-azione del de-
litto.
Visti gli Articoli 275 e 403 del regolamento
penale, non che P Articolo 447 del regola-
mento di procedura criminale.
Visto e considerato quant’altro era a vedersi e
considerarsi.
Il Supremo Tribunale ha dichiarato e dichia-
ra costare in genere dell’Omicidio di Anto-
nio Mancinelli detto Squinquina ed Anto-
nella, commesso in Ancona la sera del 40
Aprile 4849 ed esserne in specie convinto
colpevole per spirito di parte Pietro Rossi
detto Gnagnarino o Saponaro, ed in appli-
cazione degli Articoli 275 e 4 05 dell’editto
penale ad unanimità di voti lo ha condan-
nato e condanna alla pena di morte da ese-
guirsi in Ancona.
Non costando poi abbastanza della speci-
fica colpabilità di Giovanni Giaccaglia, det-
to bel Giovannino, ordina che sia trattenu-
to in carcere per altri sci mesi , perchè a
diligenza e secondo le istruzioni fiscali siano
assunti ulteriori indagini sul conto del me-
desimo a senso dell’Articolo 447 del regola-
mento organico e di procedura criminale.
TITOLO OTTAVO
Di occultazione e favorita fuga del delin-
quente Pietro Cioccolanti.
Amato Boyer
Pietro CioccoIapti, uno dei più temuti sicarii
Anconitani, colpevole dei più gravi misfat-
ti che sonosi commessi in Ancona nella in-
fausta epoca della anarchìa , si allontanò
dallo Stato Pontificio al ripristinarsi del le-
3
gitlimo governo, conduccndosi in Livorno.
Quivi peiò aMltosi contezza di lui e de’suoi
delitti, i.t i’u eseguilo immediatamente l’ar-
resto nei modi legali. Fu allora che si co-
nobbe ess’re il Cioccolanti fornito di un
passaporto Americano, vidimato dal Conso
lato Inglese in Roma, ed in Ancona sotto
il nome di Amato Boyer, il quale in segui-
to di ciò venne tradotto in carcere a rispon-
dere della fuga del nominato Cioccolanti per
tal modo favorita.
Considerando che la penerica prova della azio-
ne criminosa risultava dall’apprensione del
riferito passaporto sotto il nome di Amato
Boyer, fa ila all’arrestato Pietro Cioccolanti.
, .v.isiderando in linea specifica, che avendo il
Boyer riconosciuto per suo il suddetto pas-
saporto, non era da dubitarsi, che egli do-
losamente ne fornisse il Cioccolanti per sot-
trarlo alle ricerche della punitiva ginslizin,
le quali non avrebbero potuto mancare con-
tro un individuo, che aveva colla sua fero-
cia e coi suoi delitti desolate tante famiglie,
ed insanguinato il suolo Anconitano. Né ciò
che egli arrecava per escludere la sua respon-
sabilità, poteva porsi a calcolo, attesa la in-
verosimiglianza ed il difetto di qualsiasi prò
va legale delle sue asserzioni. Narrava egli,
che trovandosi in Roma Sotto-tenente nel
reggimento Roselli all’ingresso delle truppe
francesi, chiese e gli fu accordato il conge-
do col visto ripatriare; che per la promul-
gata voce, che di tutti i soldati repubblica-
ni sarebbesi fatta una leva in servizio del-
l’Austria, deliberò di fuggire nell’Estero, e
si fornì di passaporto; che nulladimeno ri-
tornato in Ancona conobbe chimerica quel-
‘ la fama ; che il passaporto infine gli si smar-
rì insieme a] portafoglio nell’entrare alla
porla di Ancona
Considerando, che innanzi a queste deduzioni
spontanea si offriva nell’animo dei giudici
la riflessione , che o voleva P inquisito ri-
patriare , ed allora era inutile , ch’egli si
provvedesse di passaporto per 1′ Estero , o
temeva di un forzoso arruolamento, ed in
tal caso procuratosi come fece, il passapor-
to, era assurdo, che continuasse a dimorare
nello Stato Pontificio, recandosi da Roma in
Ancona, città occupata appunto dagli Austria-
ri senza prima accertarsi se vera o falsa fosse
quella’voce, ammettendo egli stesso , come
si disse, che ritornalo in Ancona potè qui-
vi conoscerne la insussistenza. Per ciò poi
che si riferiva allo smarrimento del passa-
porto ninna prova egli sapeva addurre, in
guisa che rimanevano i suoi detti entro i
Considerando, che il Cioccolanti nell’assegnare
il modo , col quale ottenne il menzionato
passaporto somministrava altri elementi per
ritenere viemmeglio provata la colpabilità
del Boyer nella favorita fuga.
Pretendeva infatti d’introdurre, che postosi
dietro alla fuggente truppa di Garibaldi, am-
malò in Terni ; che nella sua convalescenza
gli si presentò ignoto contadino consegnan-
dogli una lettera anonima contenente quel
passaporto; il che oltre all’essere egualmen-
te destituito di qualunque prova, contenea
evidentemente tanto d’inverosimiglianza e
di favoloso da non poter essere in alcun
modo valutato. Onde stabilita, come dall’in-
carto processuale risultava l’amicizia del Cioc-
colanti coli’inquisito , era facile il vedere,
che jl primo al ritorno del legittimo Go-
verno vedendo prossima la punizione de’suoi
delitti, av ea interessato l’amico Boyer ad ot-
tenere e cedergli un passaporto Americano,
che sarebbe stato negato a lui, reo anche
per voce pubblica, dei più feroci misfatti,
e già carcerato come sicario li 27 Aprile 1849.
Chiara quindi appariva la colpabilità dell’
inquisito, come quegli che colla sua opera
procacciava la fuga del delinquente. Leg. .
ff. de recepì oribus Anton. Matta. Prokg.
cap. 4. §. 41.
Visti gli Articoli 275 ^ 04 §. 4 e -13 del rego-
lamento penale.
Visto e considerato quantaltro era a vedersi e
considerarsi.
Il Supremo Tribunale ha dichiarato e dichia-
ra, che costa in genere di favorita fuga per
spirito settario dell’inquisito Pietro Ciocco-
lanti, responsabile di più titoli capitali , e
che in specie ne è convinto colpevole Ama-
to Boyer, ed in applicazione degli Artico-
li 275 404 §. 4 e 43 dell’editto penale lo
ha condannato e condanna alla galera per
anni dieci da decorrere a forma di legge.
TITOLO NONO
Di ferite semplici per {strumento contun-
dente e lacerante riportate li 4 5 Agosto 4 848
da Pietro Silici e Giovanni Lelli in Ancona.
Luigi Burattini, carceratole
Fortunato Gabrielli
Bernardo Moroni, contumaci.
Nelle ore antimeridiane del dì 4 5 Agosto 1848
giorno in cui erasi conosciuta la capitola-
zione di Milano, e la rotta del Re Carlo Al-
berto, Pietro Silici e Giovanni Lelli, onesti
artesiani, vedendo una stampa affissa al mu-
ro si appressarono a leggerla. Quand’erro
ad un istante vengono ambedue percossi da
vari colpi di arma contundente e lacerante;
cadono a terra sbalorditi ed immersi nel
proprio sangue; sono da pietosa mano rac-
colti e ricondotti nelle loro abitazioni, dove
dopo qualche tempo fortunatamente risanano.
Considerando in genere , che la esistenza del
delitto era stabilita dalle chirurgiche rela-
zioni, le quali dichiaravano che il Silici e
Lelli riportarono contusioni e ferite prodot-
te da istromento contundente e lacerante
senza pericolo.
Considerando in specie che gli indizi di re-
sponsabilità, i quali concorrono a carico del-
l’ inquisito Luigi Burattini non sono baste-
voli per dichiararlo legalmente convinto col-
pevole.
Visti gli Articoli 446 675 del regolamento di
procedura criminale.
Visto e considerai.> quantaltro era a vedersi e
considerarsi.
Il Supremo Tribunale ha dichiarato e dichia-
ra, che consta in genere di ferite semplici
irrogate a Pietro Silici e Giovanni Lelli con
istromento contundente e lacerante, e non
costando abbastanza della colpabilità di Lui-
gi Burattini , ordina che per questo titolo
sja posto in libertà provvisoria a sènso e
per gli effetti degli Articoli 446 675 e 676
del Regolamento organico e di procedura
criminale.
le condannato e condanna tutti gli in-
dividui compresi nella presente Sentenza ,
sottoposti però a condanna , alla emenda
de’ danni verso le parti offese e loro eredi
da liquidarsi a (orma di legge, ed al paga-
mento delle spese processuali ed alimentarie
verso il pubblico Erario da tassarsi ec.
Ordina che si proceda alla ultimazione degli
atti contro i contumaci compresi nei surri-
feriti titoli, osservato il disposto di proce
ANTONIO SIBILIA Presidente
AUGUSTO NEGRONI
COSTANTINO BORGIA
SALVATORE VITELLESCHI
LUIGI FIORANI
TERENZIO CARLETTI
R. Castelli Cancelliere
ROMA 1852. ? NELLA TIPOGRAFIA DELLA REV. CAM. APOSTOLICA.
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Estremi cronologici: 1852 gennaio 08
Segnatura definitiva: MRI1167, MRI1168, MRI1169
Descrizione fisica: cc. 3
Dimensioni: 43X60 cm
Colore: bianco e nero
Autore: Sibilia Antonio
Tipografo (ente): Tipografia della Reverenda Camera Apostolica, Roma
Lingua della documentazione: italiano
Note: Data di emanazione. Il manifesto è costituito da 3 fogli stampati su un solo lato destinati ad essere affissi uno sotto l'altro; il secondo e il terzo foglio sono numerati.
Descrizione del contenuto: Incipit: Il secondo turno del supremo tribunale composto dagli Illmi e Rmi Monsignori...
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Extent_qt: cc.