Università degli Studi di Pavia

Nell’appunto che segue intendo richiamare l’attenzione su un articolo del nostro dettato costituzionale che non ha riscosso particolare attenzione di questi tempi e in queste circostanze. Si tratta dell’art. 120, un risultato della riforma del Titolo V della Carta costituzionale come modificato nel 2001: riforma assai discussa tanto in dottrina quanto nel dibattito pubblico, ma comunque pienamente vigente.

Il testo dell’articolo recita, fra l’altro, che “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso…di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano…la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”, e continua stabilendo che  “La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”. Una formulazione oggettivamente ambigua e fonte di controversie quindi, quella dell’art. 120, dal momento che la seconda proposizione, per i termini che contiene (“sussidiarietà”, “leale collaborazione”), impone di fatto limiti alla prima pur non intaccando la possibilità contenuta nell’incipit (“può sostituirsi”). Il “può” implica comunque una facoltà e non certo un obbligo, e per di più in capo al “Governo” e non allo “Stato”: da qui l’ambiguità. Certo, se l’avessero scritto i padri costituenti del 1946-1947, il testo ne sarebbe uscito un po’ migliore ed espressioni barocche come “livelli essenziali delle prestazioni” non ci sarebbero neppure entrate in una carta costituzionale, ma la previsione della “sostituzione” comunque esiste, ed è stabilita al massimo livello normativo. Ben diversa, ad esempio, è invece la legislazione della Germania (pure Stato federale e non solo “regionale”) che fin dal 20 luglio 2000 dispone di una legge federale per la gestione delle epidemie, che prevede sì un ampio coinvolgimento dei Laender, ma solo con poteri esecutivi: nelle circostanze previste è quindi solo lo Stato a legiferare, ed è preclusa ogni autonoma competenza legislativa degli Stati.

 

Non è neppure il caso, in questa sede e di fronte alle polemiche di cronaca, di sottolineare i motivi, tutti politici, per i quali a quell’articolo non si è fatto in Italia un vero ricorso, anche se il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 (“Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza Covid19”) fa riferimento anche al 120: un timido accenno quindi, che si trova qui e non in tutti gli altri provvedimenti assunti nelle stesse circostanze.

Un ricorso più deciso a tale possibilità (ma non è difficile immaginare le tensioni che ne sarebbero derivate) avrebbe significato prendere atto del fatto che lamentarsi degli effetti perversi della globalizzazione e pretendere di esercitare con efficacia poteri locali per contrastare il diffondersi del virus non sono atteggiamenti compatibili, dato che il virus non riconosce confini né nazionali né regionali né comunali. E che, in mancanza di un governo sovranazionale che si collochi sul medesimo piano spaziale dell’epidemia, varrebbe la pena di ragionare (e mi sembra che qualcuno in Italia lo stia facendo, nell’imminenza della fase 2 e delle conseguenti “riaperture”) attorno a spazi omogenei significativi da almeno due punti di vista: quello dello stato e dell’evoluzione dell’epidemia da una parte e, ad esempio, quello delle caratteristiche strutturali delle attività produttive di un territorio dall’altra. Ed è del tutto ragionevole supporre che, almeno nelle aree di confine fra Regioni, la compatibilità fra i due criteri prescinda del tutto dalle demarcazioni amministrative esistenti. La “macchia di leopardo”, comunque provvisoria nel tempo, che ne risulterebbe avrebbe, se non altro, il merito di corrispondere a tanti stati di fatto, ben più rilevanti, qui e ora e ancora per un po’, della pretesa velleitaria di governare un “oggetto” se questo è ben al di fuori della portata di chi assume le decisioni.

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