Noi Leopoldo Secondo per la grazia di Dio…
NOI LEOPOLDO SECONDO
PER LA GRAZIA DI DIO
GRANDUCA DI TOSCANA
Avendo considerato che, mentre è coerente allo spirito
delle nuove Istituzioni il riservare all’ esame delle Assemblee legislative il definitivo ordinamento della Polizia, egli è però
necessario che frattanto siano date le opportune disposizioni
affinchè ai bisogni di questa parte di pubblica Amministra-
zione corrispondano pienamente le Autorità costituite dalla
Legge del di 9 Marzo corrente;
Sulle proposizioni della Real Consulta di Stato;
E sul parere del Nostro Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:
Art. i. 1 Delegati di Governo, istituiti in alcune Città
del Granducato colla Legge del 9 Marzo corrente per essere
istallati al IO del futuro Novembre, sono posti in attività in
Firenze fino dal presente giorno: per ora bensì in numero di
tre, quanti sono gli attuali Quartieri della Città.
Art. “2. Le attribuzioni conferite ai Delegati di Governo
di Livorno, istituiti colla Legge de’ 26 Novembre 1847,
e che rimangono fermi, sono comuni ai Delegati di Governo
ora posti in attività in Firenze; non meno che ai Direttori
degli Atti criminali di Pisa e di Siena, ai Commissarj Giu-
sdicenti del già Ducato di Lucca, ai Vicarj Regj, ed ai Pre-
tori che siano loro sostituiti.
Art. 3. I ricorsi ammessi a forma delle Leggi vegliatiti
contro le pronunzie in affari di Polizia dei Funzionar] in-
dicati nel precedente articolo, saranno portati al Prefetto o
Sottoprefelto del Circondario, e respettivamente ai Governa-
tori di Livorno e di Portoferrajo, i quali decidono inappel-
labilmente.
EC. EC. EC
Art. h. Negli affari eccedenti le competenze dei soprad-
detti Funzionar], e la cui cognizione dev’ essere perciò defe-
rita ai Prefetti, ai Sottoprefetti ed ai Governatori, ai termini
degli articoli 37, 39, hO e 71 della Legge del 9 Marzo, le
risoluzioni dei Prefetti o Governatori saranno prese da essi
in unione e col voto deliberativo di due Consiglieri di Pre-
fettura, né saranno suscettibili di ricorso. Quelli dei Sotto-
prefetti , per non essere presso di essi stabilito verun Consiglio,
ammetteranno il ricorso al Prefetto del Compartimento, il
quale deciderà col voto deliberativo dei predetti Consiglieri
di Prefettura.
Art. 5. Colla decretata soppressione della Direzione ge-
nerale di Polizia s’intende cessato l’uso di quei mezzi di
repressione e coercizione che, oltrepassando i poteri dei Go-
verni compartimentali, risiedevano finora nella medesima Di-
rezione.
Art. 6. 11 Nostro Ministro Segretario di Stato pei Dipar-
timento dell’ Interno è incaricato della esecuzione del presente
Decreto.
Dato in Firenze li trentuno Marzo milleotlocenloquaran-
totto.
LEOPOLDO.
li Ministro Segretario di Stato 11 Preside;,;e d’i Consiglio dei lliniiiri
pel Dipartimento dell’Interno J? CFMPINI
e. RinoLFi.
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