Repubblica romana
REPUBBLICA ROMANA
Considerando, che i commettitori dei molti assassini! accaduti in Ancona hanno non pochi aderenti e qui e nelle città circonvicine.
Considerando che la legge della giustizia deve avere il suo pieno effetto, e che il Governo della
Repubblica è fermo di volere piuttosto soccombere anziché permettere che il delitto e la barbarie
vadano impuniti.
Considerando che moltissimi impiegati profittando del disordine inevitabile nei primi istanti delle
rivoluzioni politiche degli stati, non fanno il dover loro, tradiscono la Repubblica e la Nazione,
depauperano il pubblico erario, e rendono inutili i generosi sforzi del popolo.
Il Commissario straordinario della Repubblica Romana , Capitano Felice Orsini , in forza delle
piene facoltà concessegli dal Triumvirato con foglio N. 2790 in data 19 aprile corrente.
GEMMA QUANTO SEGUE
Art. 1. La Città di Ancona è dichiarata in istato d’Assedio.
Art. 2. Nessuno può uscire o entrare in Città a qualunque ora senza uno speciale permesso del
Preside o di altro da lui delegato-
Art. 3. Alle ore ventiquattro ogni Cittadino terrà i lumi alle finestre delle rispettive abitazioni e
vi staranno accesi sino al far del giorno : a quelle famiglie che per la loro povertà non potessero
sottostare a tale aggravio il Municipio è obbligato di provvedere.
Art. 4. Gli assassinii commessi verranno sommariamente e militarmente giudicati da un Consiglio
di Guerra.
Art. 5. Qualunque attentato alle persone o alle proprietà sarà giudicato e punito come all’ arti-
colo precedente.
Art. 6. Qualunque cittadino, borghese o militare, il quale convinto da un testimonio di non ave-
re impedito un assassinio od altro delitto , o non avendolo potuto impedire, di non averlo manifesta-
to , o arrestato il colpevole , sarà considerato come correo e giudicato secondo 1′ articolo quarto.
Art. 7. Qualunque impiegato civile, convinto di aver mancato al suo dovere per mala volontà
sarà destituito e punito secondo 1′ articolo quarto.
Art. 8. È proibito il portare fucile per la città a chiunque non è addetto alla Guardia Nazionale.
Art. 9. Tutti coloro che per gli antecedenti si conoscono avversi al governo o aderenti ai com-
mettitori degli assassinii, se ritrovati con armi, di qualunque specie esse siano, saranno arrestati e
tradotti innanzi al consiglio di guerra.
Art. 10. Le presenti disposizioni avranno forza di legge sino a nuovi ordini.
Ancona 27 Aprile 1849.
Il Commissario Straordinario della Repubblica Romana
FELICE ORSIiNI Capitano
Tip. Sassi.
SI Preside
G. C. MATTIOLI


