Sentenza

GOVERNO PONTIFICIO
IN NOME DI SUA SANTITÀ’
PAPA GREGORIO Ifl
FELICEMENTE REGNANTE
SENTENZA
La Commissione Speciale Straordinaria Mista, instituita con Notifica-
zione della Suprema Segreteria di Stato 27 Maggio 1843 , ed ora ,
in forza della Notificazione dell’Eminentissimo e Reverendissimo
Signor Cardinale D. Francesco Saverio Massimo Legato di Ravenna,
29 Gennaro 1845, sedente in questa Città, e composta dell’ Illustris-
simi ed Eccellentissimi Signori
Avvocato Antonio Colognesi Giudice del Tribunale di Ap-
pello per le quattro Legazioni, sostituito al Signor Conte Ca-
valiere Avvocato Luigi Salina Presidente dello stesso Tribu-
nale indisposto
Avvocato Attilio Fontana Assessore straordinario della Le-
gazione di Bologna, sostituito al predetto Signor Avvocato Co-
lognesi
Cavaliere Commendatore Tenente Colonnello Stanislao Fred-
di , Comandante il Corpo de5 Carabinieri Pontificj nelle quattro
Legazioni
Cavaliere Tenente Colonnello Luigi Magnani Comandante
la Piazza di Bologna
Cavaliere Tenente Colonnello Camillo Viviani Comandante
la Piazza di Ferrara.
Si è radunata nella Sala delle proprie udienze nel Quartiere di S. Vitale
nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6 corrente mese unitamente al Signor Av-
vocato Gianpietro Gozzi Procuratore Fiscale, ed al Signor Av-
Ravenna Oggi 10 Settembre 1845.
libero, nato a Primaro , domiciliato a Ravenna , di condizione mu-
tarore = arrestato la notte del i3 al 14 Febbrajo 1845.
31. Orioli Febo , del vivo Gaetano, d’ anni 22, libero, nato e domiciliato
a Ravenna, di condizione sartore = arrestato il 16 Febbrajo 1845.
22. Bertacchi Ermenegildo, del vivo Marco , d’anni 32, ammogliato con
prole, nato e domiciliato a Ravenna, di condizione falegname = arre-
stato la notte del i5 al iG Febbrajo 1845.
23. De Marchi Federico = detto Vicetti = del fu Giovanni, d’ anni 28,
ammogliato, senzenza figli» nato e domiciliato in Ravenna, di con-
dizione pescivendolo = arrestato il 7 Marzo 1845.
24. Barbiani Giovanni, del fu Luigi, d’ anni 43 , ammogliato , con
prole, nato a Firenze, domiciliato sin dall’ infanzia in Ravenna, di
condizione pittore = arrestato il 22 Febbrajo i8/,5.
25. Bergozzi Giuliano, del fu Mariano, d’anni 3+, nato e domiciliato
in Ravenna, libero di stato, di condizione barbiere = arrestato il
19 Febbrajo 1846.
2G. Gabici Pietro , del vivo Giuseppe , d’ anni 3o , libero di stato,
nato e domiciliato a Ravenna, di condizione sartore = arrestato
il 18 Febbrajo 1845.
27. Gabici Achille detto 2 Pompe = del vivo Pietro , d’anni 26, libero
di stato, nato e domiciliato a Ravenna , di condizione pellicciaro
= arrestato il c5 Febbrajo 1845.
28. Baroncelli Giovanni, detto s Scamarcino =, del fu Andrea, d’anni
34, celibe, nato e domicilio a Ravenna , di condizione garzone
fornajo = arrestato il 21 febbrajo 1845.
53. Rambaldi Gaspare , del fu Marco , d’anni 28 ,’ ammogliato ? senza
figli, nato e domiciliato a Ravenna , di condizione bottegajo , e
birocciajo = arrestato il 19 Febbrajo 1845.
54. Bezzi Giovanni detto = Musitino z , del vivo Pietro ,’ d’anni 28 ;
ammogliato, con prole, nato e domiciliato in Ravenna , di condi-
zione caffettiere, e trafficante = arrestato il 6 Marzo 1845.
55. Vicari Augusto, del vivo Sebastiano, d’anni 24, celibe , nato e do-
miciliato a Ravenna , di condizione possidente = arrestato 1′ 11 Mar-
zo 1845.
56. Camporesi Dottor Giacomo , del vivo Francesco , d’anni 24, celibe,
nato e domiciliato a Ravenna, di condizione legale z arrestato il
i5 Marzo 1845.
57. Savorelli Luigi, detto = il Moretto =, del vivo Andrea, d’anni 32,
libero di stato , nato e domiciliato a Ravenna, di condizione ma-
cellaro = arrestato il 19 Febbrajo 1845.
58. Mazzotti Luigi detto = Comando = , del fu Sante , d’ anni 28 , celi-
be , nato e domiciliato a Ravenna , di condizione cavallaro = arre-
stato nella notte del 22 al 23 Febbrajo 1845.
59. Gambi Domenico detto = il figlio di Beccarinoz, del vivo Gaetano, d’an-
ni 21 ,v libero di stato , nato e domiciliato a Ravenna , di condizio-
ne ministro di farmacia = arrestato il 7 Marzo 1845.
60. Gambi Antonio , detto = il figlio del Beccarino = , del vivo Gaeta-
no , d’ anni 28 , ammogliato con prole , nato e domiciliato a Ra-
venna , di condizione macellajo = arrestato 1′ 8 Marzo i845«
61. Pinza Francesco , detto = Palazzolo = del vivo Giovanni , d’anni 2S.
vocato Ulisse Pantoli Difensore d’ ufficio,’ assistendo il Signor Raf-
faele Magnani FF. di Cancelliere, per discutere, e nei giorni 9 e 10
stesso mese, a norma del Dispaccio della Suprema Segreteria di Sta-
to 2 Agosto p.p. Num. 53,167, per giudicare la Causa
In punto
Di Società, o Lega per offendere
e resistere alla Forza pubblica.
Contro
1. Orioli Achille , del fu Antonio, d’anni 38, ammogliato senza figli ,
nato e domiciliato a Ravenna, di condizione negoziante da manifat-
ture = arrestato il 1 Aprile 1845.
2. Cappi Conte Carlo , del fu Conte Pietro, d’ anni 3i , libero, nato e
domiciliato a Ravenna , di condizione possidente. e negoziante da
cristalli = arrestato il 14 Febbrajo 1845.
3. Camerani Paolo, del fu Giuseppe, d’anni 34, libero nato e domici-
liato a Ravenna, possidente, e trafficante = arrestato la notte dell’
11 al 12 Febbrajo 1845.
4. Versari Francesco, del fu Luigi , d’ anni 40, ammogliato, con prole,
nato e domiciliato a Ravenna, di condizione falegname = ai-restato
il i5 Gennajo 1845.
5. Paccapeli Carlo, detto = Gajani = del fu Leonardo , d’anni 34, am-
mogliato con prole, nato e domiciliato a Ravenna, di condizione
calzolajo = arrestato il i5 Gennajo 1845.
6. Miserocchi Felice, detto = Felicetto della Sabbiona =, del fu Matteo,
d’ anni 40, ammogliato, con prole, nato e domiciliato a Ravenna ,
di condizione salsamentario esercente nel Borgo S. Rocco = arresta-
to il 18 Febbrajo 1845.
7. Barasa Andrea , del vivo Pasquino , d’anni 36, ammogliato senza
prole, nato e domiciliato a Ravenna, di condizione oste = arrestato
il 14 Febbrajo 1845.
8. Gambi Eugenio, detto s il Frate – del fu Giovanni, d’ anni 3o, ce-
libe, nato e domiciliato in Ravenna , abitante nel Borgo fuori di
Porta Adriana, di condizione garzone macellajo = arcstato il 5 Feb-
brajo 1845. .
9. Giansanti Ciriaco ; del vivo Giacomo, d’ anni 26, libero di stato ,
nato e domiciliato a Ravenna , di condizione cordaro = arrestato la
notte del 5 al 6 Febbrajo 1845.
io. Fabbri Annibale detto = Spassello = del vivo Giuseppe, d’ anni 25,
libero di stato , nato e domiciliato a Ravenna, una volta calzola-
jo, ora scritturale = arrestato 1′ 11 Febbrajo 1845.
TÉ. Randi Giuseppe, detto = Cicchino , o Giacchino = del fu Noè, d’anni
32, celibe, nato a Faenza, domiciliato da 17 anni a Ravenna, di con-
dizione calzolajo = arrestato il 5 Febbrajo 1845.
112. Paterlini Lodovico, del vivo Carlo, d’anni 3i, ammogliato con pro-
le , nato a Trieste, domiciliato fino dall’ infanzia in Ravenna , di
condizione barbiere = arrestato il 6 Marzo 1845.
13. Dulcini Angelo, detto = il figlio d’Argentino =, del fu Domenico, d’an-
ni 23, celibe, nato e domiciliato a Ravenna, abitante nel Borgo fuori
di Porta Adriana, di condizione possidente, e trafficante = arrestato la
notte del 22 al 23 Febbrajo 1845.
14. Bertacchi Francesco detto = Gnaff Marchetti =, d’anni Si, ammogliato,
con prole, nato e domiciliato in Ravenna, abitante nel Borgo fuori di
Porta Adriana, di condizione pescivendolo = arrestato il 12 Febbra-
jo 1845.
i5. Samaritani Saverio, del fu Mariano , d’anni 34, libero di stato, nato e
domiciliato a Ravenna, di condizione sartore = arrestato la notte del
5 al 6 Febbrajo 1845.
16. Della Valle Mauro , del fu Giuseppe, d’ anni 37, libero di stato, nato
e domiciliato in Ravenna, di condizione flebotomo = arrestato il 14
Febbrajo 1845.
17. Moruzzi Eugenio, detto = il figlio della Flina =, di padre ignoto, d’an-
ni 3i, nato a Cesena, domiciliato sin dall’infanzia in Ravenna, di con-
dizione pescivendolo = arrestato la notte del 14 al i5 Gennajo 1845.
38. Fariselli Leonardo, del vivo Carlo , d’anni 3i, nato e domiciliato in
Ravenna, celibe, di condizione sartore = arrestato il 15 Gennajo 1845.
19. Golfarelli Emilio, detto = Scarpone = del fu Giuseppe, d”anni 25 , li-
bero, nato e domiciliato a Ravenna, di condizione pizzicagnolo = ar-
restato il 12 Febbrajo 1845.
20. Maraffi Domenico, detto = Fot la mamma =, del fu Francesco, d’anni 28,
2
29. Boschi Domenico, del fu Bonifazio ,” d’anni 42, celibe , nato e do-
miciliato a Ravenna, di condizione sensale = costituitosi spontaneo
il 12 Marzo 1845.
30. Giansanti Andrea, del vivo Giacomo, detto = Andreone =, d’ anni
3o, celibe , nato e domiciliato a Ravenna , di condizione cordaro
s arrestato la notte del 17 al 18 Febbrajo 1845.
3i. Vassura Paolo, del vivo Mauro, d’anni23, libero di stato, nato e domi-
ciliato a Ravenna, di condizione possidente, e ministro di macellerìa
= arrestato il 26 Febbrajo 1845.
32. Miserocchi Domenico, detto : IVlingone della Marolla = del fu Ventu-
ra, d’anni 35, nato e domiciliato a Ravenna, ammogliato con prole,
di condizione cavallaro = arrestato il 22 Febbrajo 184.5.
33. Montanari Antonio detto = Zoppolo tagliato = del vivo Luigi, d’an-
ni 32, celibe , nato e domiciliato a Ravenna , di condizione sarto-
re = arrestato il 25 Febbrajo 1845.
34. Montanari Vincenzo , detto = Zappolo tagliato = , del vivo Luigi ,
d’anni 26 , celibe , nato e domiciliato a Ravenna , di condizione cal-
zolajo = arrestato il 26 Febbrajo 1845.
35. Rivalla Domenico, detto = Mingone della Temprina = , del fu Ma-
riano, d’anni 33, ammogliato, con prole, nato e domiciliato a
Ravenna , di condizione flebotomo , barbiere , ed anche venditore di
vino r arrestato il 16 Febbrajo 1845.
36. Zabberoni Pietro, detto = Sonarone = del fu Pasquale , d’anni 40,’
ammogliato , con prole , nato a S- Pietro in Vincoli , domiciliato
a Ravenna, abitante nel Borgo fuori di Porta Nuova, di condizione
calzolajo , e guardiano = arrestato il 20 Febbrajo 1845.
37. Montignani Pietro , detto z il figlio di Tonone = , del vivo Pie-
rantonio , d’anni 25 , libero di stato , nato e domiciliato a Raven-
na , di condizione negoziante da manifatture = arrestato il 27 Feb-
brajo 1845.
38. Vaccolini Giovanni, detto = Gona =, del vivo Angelo, d’anni 3i ,
ammogliato con prole, nato e domiciliato a Ravenna , di condizione
pescivendolo = arrestato il 6 Marzo 1846.
39. Savini Giovanni detto = Galozza = , del fu Stefano d’ anni 28 , celi-
be , nato e domiciliato a Ravenna , di condizione oste = arrestato
il 16 Febbrajo 1845.
40. Angelini Angelo , del fu Giuseppe ; d’anni 33 , libero di stato , na-
to e domiciliato a Ravenna , di condizione cappellaio = arrestato
il 14 Marzo 1845.
41. Fiorentini Onofrio, del vivo Apollinare; d’anni 42 , ammogliato
con prole , nato e domiciliato a Ravenna , di condizione falegname
= arrestato il 24 Marzo 1845.
42. Landi Vincenzo , del fu Stefano , d’ anni 40 , ammogliato con pro-
le , nato a Rieti, domiciliato a Ravenna , di condizione guardiano
campestre = arrestato il 16 Febbrajo 1845.
43. Pasini Mariano, detto = Marianone : del fu Paolo, d’anni 65 am-
mogliato con figli , nato e domiciliato a Ravenna , di condizione
macellajo = arrestato il 26 Febbrajo 1845.
44. Pambianchi Micchele , del fu Giovanni , d’anni 35 , ammogliato con
prole , nato e domiciliato in Ravenna, di condizione garzone for-
naro = arrestato 1’11 Marzo 1845.
45. Baldini Gaspare, detto = Tibilino = , del vivo Giovanni , d’anni 3i,
celibe , nato e domiciliato a Ravenna , di condizione archibugiere =
arrestato il 17 Febbrajo 1845.
46. Ortolani Giovanni , detto = il Fiorentino = , del fu Andrea, d’ anni
38, celibe , nato e domiciliato a Ravenna , di condizione sartore =
arrestato l’u Marzo 1845.
47- Pascoli Lucio, del vivo Giovanni, d’anni 24, celibe nato e domi-
ciliato a Ravenna , di condizione giornaliero nelP Amministrazione
cointeressata del dazio consumo = arrestato il 18 Febbrajo 1845.
48. Pugiotto Francesco , del fu Marco , d’ anni 37 , ammogliato con pro-
le , nato a Chioggia , Regno Lombardo Veneto, domiciliato da 12
anni in Ravenna, di condizione marinaro = arrestato l’u Marzo 1845.
49. Rava Gaetano , detto = Traccagnotto r , del fu Luigi, d’ anni 29 ,
celibe, nato e domiciliato a Ravenna, di condizione bigliardiere =
arrestato il 19 Febbrajo 1845.
50. Giansanti Giovanni , detto = Giovannone = del vivo Giacomo, d’an-
ni 27 , ammogliato, con prole , nato e domiciliato a Ravenna ,
canepino = arrestato il 21 Febbrajo 1845.
5i. Dalla Torre Marco Magni, del fu Domenico, d’anni 36 , celibe ;
nato e domiciliato a Ravenna , di condizione fornaro = arrestato il
2t lebbrajo 1845.
52. De Stefani Leonardo , detto = Mamulonc =, del vivo Antonio, d’an-
ni 28 , celibe, nato e domiciliato a Ravenna , di condizione barbie-
re = arrestato il 20 Febbrajo 1845.
I libero di stato ^ nato a Ravenna* domiciliato in Com’acchio *di con*
dizione già impiegato nelle saline di Cervia , ed ora disoccupato =
arrestato il 3 Febbrajo 1845.
62. Conti Antonio detto = il sordo =,’ del fu Giacomo , d’anni 32 , am-ì
mogliato con prole , nato a Faenza , domiciliato a Ravenna, di con-
dizione macellaro , pizzicagnolo = arrestato il 17 Febbrajo 1845.
63. Fava Felice, detto = Favone = , del fu Sebastiano, d’ anni 3o , ce-
libe , nato a Pieve Quinta , domiciliato a S. Pietro in Vincoli , di
condizione guardiano campestre = arrestato la notte del 26 al 27
Febbrajo 1845.
64. Morigi Domenico, del fu Francesco , d’anni 33 , libero di stato , na-
to e domiciliato a Ravenna , di condizione calzolajo z arrestato il
25 Febbrajo 1845.
65. Landoni Teodorico , del vivo Giacomo , d’anni 25, libero di stato ,
nato a Fusignano, domiciliato a Ravenna , di condizione studente
letteratura = arrestato il 19 Febbrajo 1845.
66. Carlini Gio. Antonio detto = Giazzoli = del fu Giacinto , d’anni 24 ,
ammogliato, senza figli , nato a Ravenna, abitante nel Borgo fuori
di Porta Adriana , di condizione sartore = arrestato P 8 Marzo 1845.
67. Poletti Luigi del fu Francesco, d’anni 3o , celibe , nato a Villa
Mezzano, domiciliato a Ravenna , abitante nel Borgo fuori di Por-
ta Adriana, di condizione bottegaro = arrestato il 6 Marzo 1845.
Viste le intimazioni fatte agl’Imputati per l’Udienza.
Premessa l’orazione Adsumus Domine.
Visto il Processo compilato in via di straordinaria Commissio-
ne dal Sig. Avv. Francesco Barbieri Giudice Processante presso il
Tribunale Civile e Criminale di prima Istanza in Bologna.
Udito il Rapporto della Causa fatto dall’ Illmo Sig. F. F. di Pre-
sidente.
Esaurito il prescritto dell’art. 5. in riguardo ai soli Orioli
Achille , Pasini Mariano , Rivalta Domenico, e Samaritani Saverio,
avendo tutti gli altri inquisiti dichiarato di astenersi d’intervenire
alla Seduta.
Sentite le Fiscali deduzioni e conclusioni.
Sentito il Sig. Difensore ne’ suoi mezzi di difesa , il quale ebbe
per ultimo la parola.
Chiusa la discussione, e rimasti soli i Signori Giudici in iscru-
tinio secreto , sono passati A DELIBERARE quanto segue.
flf> Quello spirito d’insubordinazione , che oggi pur troppo ser-
peggia in tante parti d’Europa, agitava eziandio da varii anni la
tranquillità di questa Provincia.
Fino dall’ Estate 1843 quando in Bologna i liberali coalizzati
col ceto dei contrabbandieri tentarono colà di rinnovare la sacri-
lega ribellione dell’anno i83i, i liberali di Ravenna avevano qui
formata la stessa alleanza colla turba dei contrabbandieri per con-
seguire lo scopo medesimo. Già si scorgevano allora pubblicamente
ammutinarsi non poche centinaja di questi sciaurati , già si ap-
prestavano le armi, si facevano girare intorno le polizze ove
raccoglier le firme di coloro , che volessero prender parte alla
impresa, e fu udita la voce di chi annunziò, non doversi atten-
dere il meriggio di quel giorno per dare lo scoppio.
Ma l’aggredire a petto scoperto la Milizia del Principe non
è cosa di sì facile assunto, come l’ucciderne a tradimento un qual-
che individuo fra le tenebre della notte. Perciò tante milantazioni
svanirono senza effetto , ed invece si limitarono tratto tratto a
dare atroci esempi della più nera viltà.
I Registri criminali sono pieni , e ribollono di molte denun –
zie di omicidj, e ferimenti gravi dei pubblici Funzionarli, e di
persone affezionate ai Governo, che per ispirito di partito si ve-
rificarono in questa Provincia nel breve spazio di pochi anni ,
delitti sempre avvolti fra il mistero , senza che se ne potessero
distinguere gli esecutori, comunque ogni ragionevole congettura
guidasse a concludere , che fossero architettati da una fazione mi-
cidiale.
L’ultimo però di questi misfatti, cioè l’omicidio del Briga-
diere Sparapani, cui successe l’alerò del Fuciliere Svizzero Adolf,
come dalla precedente nostra Sentenza , eccitò in particolar guisa
lo zelo instancabile di questo politico Dicastero , e fece conoscere
la necessità di svellere il male dalle sue radici, onde non si ri-
producessero in avvenire sì atroci delitti. Riscontrando pertanto
le cagioni del disordine seppe ravvisarlo nella esistenza d’una So-
cietà di tristi, parte col nome specioso di liberali, parte contrab-
bandieri di instituto, ma tutti insieme collegati, onde sconvolgere
l’ordine pubblico , violare impunemente le sanzioni penali, oppri-
mere la Forza pubblica > che milita alla conservazione dello Sta-
fui.» * . Ci uri *-* *?
to , e alla esatta osservanza delle sue Leggi. Se pertanto non era
agevole di scuoprire gli autori degli enormi delitti finora avve-
nuti , non era arduo di ravvisare quegli individui che appartene-
vano a tale perversa alleanza, e prevenire i sinistri effetti nelle
loro cagioni. In simili pubbliche calamità non altra norma inse-
gna la prudenza civile. O infatti la Società è costretta a lasciare
senza un freno valido il misfatto perfezionato , e quindi a rima-
nersi il bersaglio della malefica attività dei facinorosi , ovvero le
conviene affine di evitare tanto disordine di frenarlo con ostacoli
che a lui vadano rincontro nel tempo che si sviluppa , e lo ar-
restino per via pria che giunga alla sua meta criminosa.
Ordinò pertanto l’arresto di coloro che erano più gravemente
sospetti di appartenere a tale iniqua collegazione , onde purgare
la Città da sì perniciosa zizzania , nani in mandatis Principimi
est, ut curet is , qui reipublicce prceest malis hominibusprovinciam
purgare. L. 3. digestis de officio Prxsidis.
E poiché il carattere più spiegato di tale congrega era quello
dell’ odio e nimistà contro la Forza pubblica che mirava ad op-
primere , per innalzare il vessillo del popolare dispotismo, perciò
rimise al potere di questa Commissione Speciale gli arrestati,
onde sottoposti a regolare processura subissero il castigo meritato
delle loro prave macchinazioni.
Portato il giudizio all’ odierna adunanza , il primo obbietto
d’ordine recato in campo dal Difensore degl’ imputati , fu quello
della incompetenza , come se il relativo giudizio appartenesse ai
Magistrati ordinarli.
Il Consesso giudicante però non ha stimato di dover arre-
starsi a simile difficoltà. Infatti la tesi proposta è la esistenza di
una Società di anarchici, che vogliono sovrastare al potere legit-
timo , dominando col proteiforme egoismo , onde far prevalere
l’oggetto delle private loro passioni alla Legge , all’ ordine pub-
blico , e al bene comune della Società. Non può quindi giungersi
a tale scopo senza prima abbattere la Forza pubblica che forma
la barriera difenditricè’ d’ ogni costituzione degli Stati. = Summa
Heipubblicce tuitio de stirpe duarum rerum, armorum scilicet ,
atque legum veniens , vimque suam exinde muniens – L. unic.
de Justiniano Codice confirmando. – Perciò la Soldatesca del Go-
verno è la legge istrumentale, la legge viva, e animata che al
comando del Principe fa seguire l’obbedienza dei Sudditi. Quindi
le stesse leggi si dicono = armari jura gladio ultore. L. 3i. C. ad
%eg. Tul. de adult. – e la medesima giurisdizione si indica = gla-
dii potestas,’ gladii jus = L. 70. dig. de R. juris, L- 6. dig. de
Officio proconsulis , L. 6. §. 8. dig. de Officio Prxfecti , L. 6. dig.
de interdicds, et relegatis = , con ciò dimostrandosi , che il potere
legislativo, e giudiziario attingono ogni loro efficacia dal potere
esecutivo collocato nelle truppe del Governo.
Ora fino dal Maggio 1843 pubblicatosi l’Editto istitutore di
questa Commissione seppero gì’ Inquisiti che qualunque delitto in
odio della Forza pubblica sarebbe per l’avvenire giudicato colle for-
me e pene in tale Editto prefisse. Se adunque posteriormente nell’
Agosto 1843 costoro si ammutinarono per investire la Forza pub-
blica , se svanite le loro folli speranze proseguirono a mantenersi
collegati per coadjuvarsi a vicenda nei pravi disegni, e tenere in
ìstato d’oppressione la milizia, non possono declinare da quel Foro
Speciale che il Legislatore aveva già loro stabilito prima della
consumazione del delitto. Né in ciò si fa onta alla giurisdizione
ordinaria della Sacra Consulta pei delitti di Stato a termini degli
articoli 45, 555 del Regolamento di Processura 5 Novembre i83i
a cui è posteriore la Notificazione 27 Maggio 1843. Essendo isti-
tuita oggi una Commissione Speciale la quale protegge in queste
due Provincie le armi del Principe questa dee prevalere alla giu-
risdizione ordinaria. L. 80. dig. de reg. juris. E se anche la giu-
risdizione volesse ritenersi mista o comulativa dee farsi luogo alla
prevenzione in forza dell’ art. 68 di Processura, come saggiamente
osservò il Sig. Avv. Fiscale nelle sue conclusioni.
Ritenuta pertanto la competenza di questa Commissione , si è
disceso a ventilare la seconda controversia se consti 0 nò in gene-
re la esistenza della Società illecita contestata agli odierni in-
quisiti.
Moltissimi testimonj deponevano di tale alleanza di tristi per
volgare notorietà. Ma il Tribunale non si è arrestato a simil voce ,
come ne avvertiva la perspicace sanzione del diritto Canonico. =
Cap. Consuluit 14. de Appellationibus – Cum multa dicantur no-
toria qiiiv non sunt prohibere debes ne quod dubhun est prò no-
torio videaris habeve =. Trattavasi d| un delitto formato da vincoli
3
ponderanza dell’attruppamento, volgendo altrove il passo e fin-
gendo di non avere smirato un si grave disordine. La provvida
Legge sempre coerente a se medesima nell’ Editto 5 Maggio 18.22
tuttora vigente stabilisce al contrabbando in conventicola di due ,
tre , o più persone la pena da tre a cinque anni d’opera pubblica ,
ed eguale pena dai tre ai cinque anni d’opera pubblica sanziona
l’art. 143 del vigente Regolamento Penale per la resistenza sem-
plice alla Forza , quando il delitto non è accompagnato da circo-
stanze aggravanti, che lo rendano resistenza qualificata. E ciò sta
in piena consonanza colle regole di comune diritto. Conciossiachè
l’unire una forza insuperabile nell’ eseguimento di un’ azione vie-
tata onde se ne renda impossibile alla Milizia dei Principe l’impe-
dirlo costituisce per se stesso una certa violenza, ossia un timore
incusso il quale trattiene la Soldatesca suo malgrado nell’ impedire
il contrabbando commesso in danno del pubblico Erario ( Leg. 1.
dig. quod metus causa ) ibi = vis enim fiebat mejuio propter ne-
cessitatem impositam contrariam voluntati z. Ciò che spiega il Giu-
reconsulto Voet ad Pandectas 4. 2. 1. 3 Metui vis inest in quan-
tum metus , tamquam ejfeclus vini tamquam causam precedentem
supponit j et vim quidem non absolutam sed conditionatam , non
illatam , sed inferendam – Sperelli Dee. 5. For. Ecclesiast. N. 78.
et sequentibus z.
. Gli assembramenti numerosi di liberali, e contrabbandieri che si ve-
devano in questa Città fino al primo arrivo della Commissione per
giudicare la Causa degli Omicidj Sparapani e Adolfi mostrando il
loro disprezzo verso la Forza pubblica essendovi chi depone d’ aver
vedute le turbe di costoro passare vicino alcuni Carabinieri e fare
ai medesimi stomachevoli oltraggi dovendo quei Soldati usare pru-
denza , e continuare il loro cammino.
4. Le pompe funebri celebrate coli’intervento di molti liberali in mor-
te di persone del loro partito , e ciò con tale pubblico scandalo che
l’Autorità Ecclesiastica fu costretta a farne divieto con apposita
Circolare. Dal che si arguisce la unione di costoro , e l’aderenza ai
loro partigiani con fermezza durevole oltre la tomba.
5. La fratellanza che si vedeva di continuo fra gente di simil pensare ,
e la loro fuga e persecuzione dei buoni. La quale duplice circostan-
za presenta in se stessa la vera idea di Fazione popolare : Lipsius
politicorum Lib. 6 Cap. 3. s Factionem, nomino paucorum at più»
rium inter se coitionem, et ab aliis dissensum.
6. Il risentimento in comune delle pretese ingiurie, o per dir meglio
degli atti di giustizia esercitati sopra qualche individuo della loro
combricola, o su qualche delinquente ai medesimi somigliante. Ciò
pure addimostra che quei perfidi si consideravano tutti di una sola
famiglia. 3 Spectat. enim ad nos injuria ques in bis fit qui vel po-
testati nostree, vel affectui subiecti sunt L. 1 §. 3 dig. de injuriìs -.
7. Gli applausi di comune accordo pubblicamente innalzati allorché av-
veniva qualche Omicidio per odio di parte in persona di un Impie-
gato di Polizia , o di un individuo della Forza armata. Narra infatti
un testimonio che trovandosi una sera in Teatro udì ripetere spes-
se volte fuor di proposito l’esclamazione bravo, bravo. Meraviglian-
dosi di simile improntitudine, e chiestone d’ intorno il motivo ,
poiché gli attori non meritavano certamente quegli encomii, fu ad
esso risposto non esser rivolti gli applausi agli attori, ma a chi
avea fatto il colpo di uccidere l’Ispettore politico Montanari. Que-
sto medesimo testimonio poi nella mattina successiva all’Omicidio
del Brigadiere Sparapani vide passare gruppi di persone della feccia
del Borgo Adriano , le quali fra esse ridendo esclamavano bravo ,
bravo. Ed egli che altro motivo non iscorgeva di simili grida , ri-
cordando il senso del gergo , ne dedusse , non molto fuori di pro-
posito, che si applaudisse all’Omicidio Sparapani.
8. L’ordine che fra le compagnie dei Contrabbandieri si scorgeva di di-
pendenti, e di capi , lo che addimostra come fossero organizzati fra
essi, costituenti perciò un Collegio , e uu corpo sociale. Societas
est multiludo ordinata : ordo autem quid aliud est quam series
inferiorum , ac superiorum % – Galganetli de jiire pubbl. Lib. 4
tit. 16 nwn. 2i.
9. L’uniformità del premio di uno scudo per ogni notte , che si accor-
dava per testa a ciascuno degli spalloni nel contrabbando, dal che si
argomenta che non era distaccato un frodatore dall’ altro, nel qua-
le caso i compensi dei tirini sarebbero stati diversi secondo le va-
rie convenzioni parziali , ma esisteva tra i Contrabbandieri un si-
stema, un temperamento uniforme, una armonia di misure, e
perciò un proponimento preso a comune , dirigendo i mezzi al fine
con unione proporzionale.
10. Finalmente da qualche testimonio adducevanài altre ragioni di scien-
* ti
#
lecito sale al titolo di lesa Maestà , come si deduce dalla Legge 2:
Dig. de Collegiis z quisquis illicitum collegium usurpaverit ea pie-
na tenetur qua tenéntur qui armatis hominibus loca publica vel
tempia occupasse judicati sunt =, che è appunto quella di Lesa
Maestà come nella Legge 1 §. 1 Dig. ad Leg. Tul. Majestatis.
Il nostro Regolamento penale colloca esso pure il delitto del –
le Società illecite fra quelli di Lesa Maestà = Lib. 2 tit. 2 Art. 96 =
e ben a ragione. In ogni Governo è necessario che siavi un potere
capace di superare e trionfare di tutti gli ostacoli- Senza questo po-
tere non vi è Governo. Quando adunque una Lega d’uomini violen-
ti forma una andiperistasi alla Forza del Principe, talché i ribaldi
non possono più essere soggiogati dalla voce imperiosa della Legge,
allora si dichiara un’aperta guerra al Principe , la Sovranità è le-
sa, e i refrattari! sono ribelli.
Ma il Difensore degl’ inquisiti affacciava che lo scopo del con-
trabbando non presentava i caratteri di tanta gravezza. Aciò rispon –
derassi primieramente col Moto proprio di Benedetto XIII 17 Set-
tembre 1728, richiamato in vigore dalla Circolare della Segreteria per
gli affari di Stato interni 23 Novembre i833 N. 856i, in cui £
contrabbandieri in conventicola armata costituita anche da tre sole
persone sono apertamente dichiarati ribelli. Inoltre i testimonj fisca-
li ci attestano che gli spalloni sono anche liberali , e uniti coi ne-
mici del Governo , tutti disposti ad insorgere, tutti pronti per resi-
stere contro la Forza. Avvi dunque la prova del fine pessimo de-
littuoso. Ma dato pure che i soci coinquisiti rimirassero al solo sco-
po del contrabbando, chi vorrebbe negare, che anche un tale dise-
gno concepito da una moltitudine armata ed abitualmente eseguito
con tanta pubblicità ed audacia non comprometta lo Stato ? = Im-
possibile enim est ut sacris tributis non illatis alioqui respubublica
conservetur z Jiistinianus Novella 149. 3 Perciò i Criminalisti an-
che più liberi riconoscono il contrabbando siccome un furto pub-
blico, non peculato indiretto, il quale disecca le sorgenti del pub-
blico erario, induce la necessità di nuovi tributi, trasporta il cari-
co delle imposte da un novero di cittadini a un altro che ne sareb-
be stato esente , quando i proventi della non frodata gabella fossero
colati in integri nella cassa del Principe, avvezza lo spirito al sot-
terfugio , che da un genere facilmente trapassa all’altro, insinua nei
cittadini il disprezzo della Legge , forma una guerra di interessi tra
1′ egoismo dei privati, e il paterno Amministratore dei beni comu-
ni , rende incerto il prezzo delle cose mercantabili, vacillando ogno-
ra tra quello netto da gabella, che offre di celato il contrabbandie-
re , e quello sopraccaricato della imposta, che richiedasi in Foro :
sospinge alla rovina gli onesti negozianti fedeli contributori al loro
Principe, i quali non possono competere col mercadante frodato-
re , fomenta f ozio della plebe , la quale in poche ore di azzardo ,
e di tenebre può lucrare quanto avrebbe dovuto acquistarsi colla
paziente, ma tranquilla fatica di tutto il giorno , il quale trapassa
in giuochi, gozzoviglie, ebrietà, e mollezze, che spesso vanno a
scolare nella sentina dei lupercali, toglie alle arti utili tante braccia di
lavoratori, aumenta il costo delle mercedi di opere a pregiudizio dei com-
mittenti per lo scemato numero degli operieri, colloca il frodatore in una
continua indisposizioni di animo contro la Forza del Principe, con grave
probabilità ad ogni scontro di resistenza, ferite, omicidii: espone final-
mente la Società a un sommo rischio della propria dissoluzione so-
pra tutti i rapporti, poiché sottraendo le merci alla vista degli uf-
ficiali Finanzieri, vengono sottratte egualmente alla ispezione dei Ma-
gistrati Sanitarii, politici, religiosi : e quindi si possono introdurre
vettovaglie malsane, carni insalubri, provenienze talvolta sospette
di contagio epidemico con pericolo della salute comune, del che
non mancano anche nei moderni tempi recentissimi esempi ; pene-
trano nelle Città con tali clandestine introduzioni le corrispondenze,
armi, ed emblemi, che fomentano ognora il frenetico spirito della
rivolta, e spargonsi libri, ed immagini le più velenose per la mo-
rale contrarie alle massime sacrosante della Religione Cattolica, di-
sordini tutti, i quali nascono ad un parto con quello del contrab-
bando , e che si eviterebbero in gran parte quando la violazione
dei sacri termini fra Stato , e Stato , dei confini continentali , delle
mura cittadinesche, sanzionata dal commune diritto con severissime
pene, cessasse una volta di sconvolgere fra noi 1′ ordine sociale.
Per questi motivi la Commissione si è convinta intorno alla
esistenza del delitto in genere.
Passando ad esporre i motivi della prova specifica nel siste-
ma dell’ intima convinzione sarà leciti di usare brevità.
Basti solo accennare che i massimi aggravati apparivano gua-
si tntti colpiti da due 0 tre testimonj di confessione stragiudizia-
razionali , il quale non cadeva sotto ai sensi in se medesimo, ma
potea soltanto rilevarsi nei proprii effetti discontinui , nel quale
caso anche le deposizioni sulle notorietà devono portarsi a minuto
esame , calcolando le ragioni di scienza , le fonti onde i testirnonj
attingono il proprio asserto , e la corrispondenza della espressione
usata dai deponenti nel carattarizzare il delitto cogli clementi su
cui ne avevano essi formata la idea ; altrimenti correva il Giudice
rischio di cedere i pi’oprii suffragi al popolo , e render gli uomini
vittima d’una parola. Farinacius de delicds quest. 21. N. 89. q3.
f)5. 97. 99. 102. 104. io5. de test, quest. 70. ampliano 3* N. 6.
Di l’atti il nome di Società peregrinando per tante materie
economiche , scientifiche , civili , e religiose si veste di altrettante
diverse significazioni quante sono le cose e le forme alle quali si
applica. Zanchus de Societ. part. 1. Gap. 1. N. 24. Mantica de
tacitis et ambiguis convendonibus Lib. G. N. 1. – Perciò invece
della espressione i Giudici hanno presa in loro scorta la definizione.
Così i Pubblicisti definiscono la Società = Societas est pactum
vel quasi pactum de fine quodam coniuneds viribus assequendo.
Volfius , ibique Vatel in notis jus natura et gentium part. 7. C. 1.
Posta la definizione si passò ad analizzare gli elementi che la
compongono seguendo i Criminalisti , i quali indicano gli estremi
costituenti il Collegio illecito.
Tre ne stabilivano gli antichi. Segno comune , arca comune ,
e vicendevole intelligenza o trattato.” Ma il chiarissimo Antonio
Mattei de Criminibus Lib. 47. tit. i5. N. 1. 2. e 3. ben riflette che
i due primi estremi non sono necessarj. Non il primo altrimenti
si confonderebbe il segno colla cosa significata. Qualunque sia in-
fatti il modo con cui i faziosi comunicano fra essi le loro perfide
intelligenze il vincolo d’ iniquità è sempre lo stesso , sia poi che
usino le indicazioni naturali e il linguaggio comune, sia che esi-
sta un distintivo di convenzione , o nel gesteggiar compagnevole ,
o nello stemma e impresa della Società , 0 nella affissione del se-
gnale , come a spiegata rivolta suol avvenire.
Nemmeno necessario è il secondo estremo della cosa od arca
comune. Imperciocché quantunque sia vero che non può darsi So-
cietà senza comunione, benché possa esservi comunione senza
Società, C Leg. ut sit dig. prò Socio Zanchius de Societ. part. 1.
Gap. 7. N. 12. ) pure non è necessario che siavi comunanza di
materia o di cosa , bastando che vi esista una massa accumunata
di opere come nel caso presente. ( Grotius de jure belli et pacis
L- 2. Cap. 12. de contractibus §. 4. ) Così nella Società delle Ca-
rovane niuno dei viaggiatori comunica all’ altro il dominio delle
proprie salmerie, sebbene ponga in massa la propria opera e forza
onde resistere in caso alle aggressioni dei Barbari.
Restando dunque a provarsi il solo estremo del mutuo accor-
do a mal fine , questo rimaneva stabilito nelle tavole processuali
da questi elementi.
Dalle confessioni stragiudiziali di parecchi membri di tale collega-
zione , deposte da quattro testirnonj uditi in Processo. Se in fatti
questo delitto consiste nella reciproca intelligenza e nell’ animo di
collimare tutti al reo fine , niuna miglior prova si potea conseguir
di tale animo se non la stessa confessione dei collegati. Né deve
obbiettarsi che la confessione non può cangiare o stabilire la na-
tura della cosa , non supplendo questo mezzo alla deficiente prova
fisica di un delitto in genere. Imperciocché questo obbietto sarebbe
appunto valutabile in un delitto di fatto permanente, ove , per
esempio la sola confessione di aver ucciso non basterebbe a pro-
vare il delitto in genere , quando della uccisione non constasse
pei sensi. Ma trattandosi appunto di un delitto razionale di fatto
transeunte perchè consistente nel reciproco accordo , la prova de-
sunta dalla confessione stragiudiziale non può incontrar tale obbiet-
to , quando poi non è sola, ma da altri veementi indizj e argo-
menti corroborata ( Carpzorius prax.Rer. crim. Par. 1. quest. iG.
N. 1. et sequentibus ) Tali veementi indizj si desumevano dalle
varie cause di scienze che or l’uno , or l’altro dei molti testirnonj
esaminati in Processo adduceva nel proprio giudizio sull’ esistenza
di tale Società , e che si vengono qui in seguito annoverando quali
altri mezzi costituenti la prova generica , e cioè
ì. Le numerose Turbe di Contrabbandieri altri carichi delle merci in
frode , altri guerniti di armi , ora apparenti, or nascoste , che si
facevano vedere nei dintorni , entrando persino talvolta con som-
ma impudenza di pieno giorno e transitando per la Città sicuri di
loro scarriera pel cumulo della forza maggiore. Imperciocché al
loro incontro i Militi di Finanza erano costretti di cedere alla pie-
za e cioè la reciprocanza di ajuti fra l’uno e l’altro dei compagno-
ni, la esclusione di risse fra i medesimi , le frequenti gozzoviglie
cori/uni, lo scambio reciproco delle vesti, onde non esser conosciu-
ti nelle loro notturne sortite , i discorsi talvolta intesi oregliando
notte tempo fatti da persone incognite riunite, che bisognava di-
sfarsi, ovvero uccidere il tale Ispettore di Finanza , o il tal Briga-
diere dei Carabinieri energico nella repressione del contrabbando ,
come avvenne prima dell’Omicidio Sparapani : il provvedimento di
danaro negli indigenti, che parea derivato dai partigiani piìi facol-
tosi. Al che deve aggiungersi V argomento validissimo tratto dal
bisogno , che un contrabbandiere aveva di unirsi all’altro , onde ot-
tenere una scambievolezza di sostegno , per superare la Forza di
Finanza.
Per li quali motivi di scienza esposti dai deponenti si deduce
non essere erronea la notorietà riferita dai testirnonj né viziata
quell’ idea di Società che si erano essi formata essendosi tale im-
magine impressa nella loro mente come un fedele ritratto delle
circostanze, e alla giusta impressione dei testirnonj corrispondea
V espressione da essi usata in Processo.
Ma qui si opponeva non essere stabilito il contratto di Società
fra costoro , ne per convenzione simultanea scritta , né per anno-
iamento nei ruoli, né per altro segno espresso di alleanza. Peral-
tro era facile il rispondere non essere necessario alla Società un
patto espresso ed esplicito bastando eziandio 1′ implicito ed indutti-
vo , ossia il consenso comune esternato coi fatti. Tale appuntamento
di consensi a mal fine espresso coi fatti, si verifica appunto nel
caso concreto.
Se non che presentavasi il dubbio se nella comune insubor-
dinazione , nei comune disprezzo delle Truppe Pontificie si verifi-
casse veramente tra correi o complici l’idea del vincolo e dell’1 im-
pegno reciproco , senza cui non può darsi vera idea d’alleanza. Ma
trattandosi di fazione popolare a mal fine non sembrò necessaria la
mutua obbligazione, ossia l’idea del vincolo e dell’impegno, ba-
stando a ciò Pabituale union de’ consensi a mal fine reciprocamen-
te conosciuta al approvata come si definisce appunto la Fazione
– Malorum in eandem rem consensus t Cremani de jure ermi.
Lib. 2. Cap. 3. art. 1. Par. 6. = Difatti il carattere dell’ impegno ,
o vincolo non può mai legalmente verificarsi in una Società illeci-
ta , in cui la turpe promessa non forma nodo fra i soci. L’obbligo
di permanenza , e perseveranza appena si verifica nelle Società le-
cite di cui è scritto nella Legge tamdiu Cod. prò Socio = Manet
autem Societas eousque do ne e in eodein consensu perseveraverint.
At cum aliqui renunciaverint Societati solvitur Societas = Basta
dunque all’ idea di Fazione il plesso ed intreccio che nasce dalle
comuni perfide intenzioni assieme manifestate , accettate , abitual-
mente ritenute , confermando ad esse l’esteriore condotta , ciocché
avvenendo si verifica il comune impegno , non già in faccia ai so-
cj , ma in faccia alla Legge divenendo ciascun responsabile , non
solamente del fatto proprio, ma dell’operato eziandio di ciascuno
degli altri cui esso aderì , come nella Costituzione = Quo graviora =
contro le Società illecite rimarcava appunto la Santa Memoria di
Leone XII ripetendo il detto di Paolo = Qui talia agunt d’igni
sunt^ morte, et non solimi qui ea faciunt , sed edam qui con –
sentiunt facientibus 5.
Ma insorger qui potea la difesa che in tal guisa concependo una
lega si confonderebbe la Società con ogni complicità appellandosi
impropriamente più delinquenti socj nel loro delitto.
Il quale ostacolo si togliea distinguendo in tre stadii il nume-
ro dei più concorrenti a un delitto secondo gli effetti morali che
ne derivano alla Repubblica. La sola qualità basta onde stabilire la
complicità. Un numero superiore determinato dalle diverse Leggi
secondo la ferocia dei popoli, e circostanza dei tempi , costituisce
la conventicola , quella cioè , che per soli pochi istanti, e per un
solo fatto speciale può formare una violenza pubblica capace nel
momento di sovrastare alla legittima Forza. Tale numero nelle no-
stre Leggi è oggi determinato negli articoli io5, 10G. Ma quando
la Società a mal fine si estende acj un numero considerevole e per-
manente di individui, atto a c0«npromettere lungo tempo la pub-
blica tranquillità, come nel caso presente in cui i collegati si in-
dicano a centinaia , allora non tettasi di sola complicità , non di
sola conventicola, 0 violenza pubblica, ma di violata pace pubbli-
ca = Carpzovius part. x Cap- 35 de crim. fractee pacis publicv n.i$
Boemer. ad Carpzov.ibi obse^adon. 3 pag. 2G2, Haunoldus ju-
risprudentia judiciaria z Toni- a tract. 2 Cap. 2 n. 482. = Anzi
tale delitto di permanente violenza costituito da simil Collegio il-
Ie amminicolata da gravi indizj,: come Versoni , Paccapeli,’ Gam-
bi Eugenio, Barasa , Baroncelli, Pambianchi, De’ Stefani, De’Mar-
chi, altri dal possesso incolpante di prova congetturale scritta 4
come Felice Miserocchi, altri dal possesso di prova reale, sicco-
me Orioli Achille, altri infine da bastevoli svariati argomenti,
congetturare ed indizj , i quali posti nella bilancia giuridica , e
prudenziale, persuasero i giudicanti di ritenere la loro reità, o
complicità, se non positiva , almeno negativa per connivenza, o
adesione indiretta, graduando sul maggiore o minore concorso del
dolo o colpa la pena applicabile. Né parve rigore soverchio di va-
lutare in un delitto di Stato (comunque voglia definirsi obliquo)
la stessa complicità negativa come è disposto dal comune diritto
Legge 5. Cod. ad Leg. Tul. Ma). §. G. perché nei grandi delitti in-
teressanti la comune sicurezza la stessa omissione di non impedi-
re le conosciute trame, le intelligenze , e maneggi dei riottosi for-
ma una colpa punibile , sebbene con mite castigo .
Per gli altri inquisiti poi non colpiti da bastevoli indizj per
ritenerli rei o complici, la giustizia del Tribunale addotto le clausu-
le degli articoli 446 , 447 del vigente Regolamento di Processura.
Scendendo in fine a ragionare sulla pena ritennero i giudicanti che
la coalizzazione degli inquisiti,indettati per eguale illecito proponimen-
to , costituisse una permanente violenza, collimando il concorso
dell’ uno ad accrescer 1′ audacia dell’ altro , come in materia di So-
cietà illecite condolevasi 1′ accennato immortale Pontefice Leone
XII? = Perspicue patet perniciosìssimarum haruni Societatum vini et
audaciam ex omnium qui iis nomai dedere consensione ac molti-
tudine coalessere = Ma questo carattere di permanente violenza po-
tea comprendere diversi titoli criminosi = Quoniam multa facinora
sub uno violentile nomine comprehenduntur Leg. quoniam multa
Cod. et Leg. Tul. de vi pub.
Poiché dunque niuna prova esiste in Processo che alcuno dei
giudicabili siano correi o complici negli omicidii Sparapani , e
Adolf, ovvero negli altri ferimenti ed uccisioni di Militari, 0 Fun-
zionarli rimaste tuttora impunite , poiché la unanime loro col-
legazione di fatto non presentava i caratteri della Società espres-
sa e secreta di cui all’ art. 9G, poiché infine trattavasi di abito piut-
tosto che di specifici atti contestati di resistenza per applicare l’art.
143, il Tribunale si limitò a contemplare il delitto come una per-
manente ingiuria atroce alla legittima podestà e Forza del Prin-
cipe , commessa, o assentita direttamente o indirettamente dagli
inquisiti in comune. E quindi fu misurata la pena sulle base de-
gli articoli 328, 329, 33i cogli aumenti circostanziali degli arti-
coli 107, 108 specialmente pei Capi, e colla aggiunta edittale dei
gradi preceduti dalla Notificazione 27 Maggio 1843.
Per tali motivi
INVOCATO IL SANTISSIMO NOME DI DIO
La Commissione suddetta
Definitivamente sentenziando ad unanimità di voti
Ritenuta la competenza ha dichiarato, e dichiara essere pro-
vata in genere la esistenza in Ravenna d’ una collegazione faziosa
di molti individui anche armati, ten dente alla infrazione delle Leg-
gi , specialmente erariali, con vilipendere in odio di Uffizio, e
incuter timore alla Forza pubblica, la quale milita per la conser-
vazione dello Stato , e per 1′ esatta osservanza delle sue Leggi.
Parimenti alla stessa unanimità ha dichiarato e dichiara con-
stare in ispecie colpevoli di appartenere alla detta collegazione
Versoni Francesco , Paccapeli Carlo , Miserocchi Felice , Gambi
Eugenio , Barasa Andrea, Pambianchi Michele, Baroncelli Giovanni,
Samaritani Saverio , Randi Giuseppe , Paterlini Lodovico, De Ste-
fani Leonardo , Della Valle Mauro , Dulcini Angelo , De Marchi
Federico, Orioli Achille , Montanari Antonio, Montanari Vincenzo,
Fariselli Leonardo, Morriggi Eugenio, Vaccolini Giovanni, Vicari
Augusto, Cappi Carlo, Camerani Paolo, Rava Gaetano , Giansanti
Ciriaco, Vasstira Paolo, Miserocchi Domenico, Camporesi Giaco-
mo , Savorelli Luigi , Angelini Angelo , Zabberoni Pietro, Savini
Giovanni , Gahici Pietro , Bertacchi Francesco, Bezzi Giovanni ,
Della Torre Magni Marco.
E perciò visti gli articoli 328, 329, 33i, combinati cogli ar-
ticoli 107, 108 e i3 del vigente Regolamento penale, e coli’arti-
colo primo della Notificazione della Segreteria di Stato 27 Mag-
gio 1843, alla stessa unanimità ha condannato e condanna Versa-
ri Francesco, Paccapeli Carlo , Miserocchi Felice, e Gambi Euge-
nio alla galera per anni quindici. Barasa Andrea, Pambianchi Mi-
chele, Baroncelli Giovanni, Samaritani Saverio, Paterlini Lodovi-
co, Randi Giuseppe alla galera per anni dieci, De Stefani Leonardo
Della Valle Mauro, Dulcini Angelo , De Marchi Federico alla ga-
lera per anni sette. Orioli Achille , Montanari Antonio, Monta-
nari Vincenzo, Fariselli Leonardo, Moruzzi Eugenio, Vaccolini
Giovanni alla galera per anni cinque. Camerani Paolo, Cappi Car-
lo , Vicari Augusto, Rava Gaetano all’ opera pubblica per anni
cinque. Giansanti Ciriaco, Vassura Paolo , Miserocchi Domenico,
Camporesi Giacomo all’opera pubblica per anni tre. Savorelli Luigi,
‘Angelini Angelo, Zabberoni Pietro , Savini Giovanni , Gabici Pie-
tro , Bertacchi Francesco , Bezzi Giovanni, Dalla Torre Magni Mar-
co all’ opera pubblica per anni due,
5
Ha poi dichiarato e dichiara sempre ad unanimità non consta-
re finora abbastanza provata la colpabilità delli Gambi Antonio,’
Fabbri Annibale , Bertacchi Ermenegildo , Giansanti Andrea , Lan-
doni Teodorico, Fiorentini Onofrio , Montignani Pietro , Pasini Ma-
riano , Conti Antonio, Boschi Domenico, Mazzotti Luigi , ^Maraflì
Domenico, Baldini Gaspare , Barbiani Giovanni, Pascoli Lucio,
Golfarelli Emidio, Gabici Achille , Rivalta Domenico , Ortolani Gio-
vanni , Rambaldi Gaspare , Giansanti Giovanni, Laudi Vincenzo ;
doversi però tutti i suddetti a termini dell1 articolo 447 , del vigen-
te Regolamento di proccssura trattenere in carcere altri sei mesi
decorrendi dalla pubblicazione della presente Sentenza , onde assu-
mere in tale spazio di tempo ulteriori indagini.
Ha poi dichiarato e dichiara sempre ad unanimità non
ran«trre abbastanza la colpabilità degli altri detenuti Poletti Luigi,
ANTONIO COLOGNESi
ATTILIO FONTANA
STANISLAO TEN, COLONNELLO FREDDI
LUIGI MAGNANI TEN, COLONNELLO
CAMILLO TER COLONNELLO VIVIANI
Carlini Giovan Antonio l Orioli Febo Bergozzì Giuliano * Pugiotto
Francesco, Gambi Domenico , Pinza Fancesco , Fava Felice , e Mo-
rigi Domenico , perciò a termini degli articoli 446, 675, 676 , del
vigente Regolamento di Processura suddetto ha ordinato ed ordina
che vengano dimessi dal carcere provvisoriamente.
In hne sempre ad unanimità ha dichiarato e dichiara essere
tenuti in solido tutti i suddetti condannati al pagamento delle spe-
se di processo e vitto, non che alla rifusione dei danni verso l’Era-
rio Sovrano.
Tutte le suddette pene temporanee dovranno cominciare a de-
correre tre mesi dopo la rispettiva carcerazione dei condannati.
Il Sig. F. F. di Presidente s1 incarica della redazione moti vata
della presente Sentenza.
GOVERNO PONTIFICIO
COMMISSIONE SPECIALE STRAORDINARIA MISTA
SEDENTE IN RAVENNA
V ista la premessa Sentenza
^isto il dispaccio della Segreteria di Stato ; in cui si dichiara ; che essendo piaciuto air Emo e Rfho Sì-
gnor Cardinal Massimo Legato di questa Provincia chiamare Io sguardo clementissimo di SUA SANTI-
NA’ sulla pronunciata Sentenza, la SANTITÀ’ SUA in contemplazione dell’ officio, usato da Sua Eminen-
za , si è degnata diminuire di due terzi la pena inflitta a ciascun condannato, e di ordinare che siano
dimessi fin da ora in libertà provvisoria 1 yentidue inquisiti, che dovevano ritenersi in carcere per altri
sei mesi.
Sì ordina
Che previa la intimazione della Sentènza ad ognuno dei giudicati, vengano dimessi ^m^àmt^ìè dal «car-
cere tutti coloro, che sono stati dichiarati non bastantemente colpevoli, e vengano. 1 condannati j;raaot-
ti ad espiare le respettive loro pene nel senso della sovraindicata minorazione.
Dalla Residenza della Commissione Speciale Straordinaria mista.
JSIO. PIETRO, GOZZI Proc. Fiscale
Pel Sig. Dott. Luigi Trogli Cancelliere
RAFFAELE MAGNANI FF.