In nome di sua santità papa Pio IX…

GOVERNO
m NOME DI SUA SANTITÀ PAPA PIO IX
AI POPOLI DELLE LEGAZIONI DI BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ, E RAVENNA
EDITTO
All’oggetto che nelle quattro Provincie di Bologna , Ferrara , Forlì, e Ravenna, ritornate al dominio della Santa Sede non sia ritardato l’andamento della pubblica amministrazione 3 annunziamo,
ed in via provvisoria ordiniamo quanto segue .
i. È ripristinato il Governo del Sommo Pontefice, e tutti gli atti
emanano in nome di Lui . Il Commissario Pontificio , munito di
straordinari poteri3 è assistito da quattro Consiglieri scelti uno per
ogni Provincia.
a. Ciascuna Provincia avrà un Delegato colla sua Congregazione
Governativa.
3. Sono confermate nelle Provincie le rispettive Direzioni di Polizia
cogli attributi assegnati dalle Leggi pontificie , dovendo pel servi-
zio ordinario essere sempre agli ordini del Governo Civile e dell
Autorità Militare locale, e dipendere per ogni altro rapporto dal
Governatore Givile e Militare , e da Monsignor Commissario, re-
sidenti in Bologna.
4» È riattivato il corso regolare delle Poste per tutti i luoghi ove
non sia accesa guerra guerreggiata , e sarà rispettato in
questi luoghi medesimi il segreto epistolare. I Direttori delle Poste
nelle Provincie del Commissariato faranno centro per ogni opera-
zione a questo Ispettorato del terzo circondario.
5. Sono soggette provvisoriamente alla censura preventiva della Poli-
zia le stampe , non che la pubblicazione e diramazione dei gior-
nali e delle stampe di qualunque sorta e provenienza.
6. Secondo-inespresso volere di Sua Santità sono annullate le nomi-
ne-^-riromozioni o destinazioni qualunque, come le pensioni, quie-
icenze o destituzioni che fossero state decretate o consentite do-
po il 16 Novembre 1848, e sono ripristinati gl’Impiegati e Funzio-
nari che erano in esercizio all’ epoca suddetta; salve quelle ec-
cezioni personali che potessero essere consigliate dal bisogno del
servizio pubblico.
7. Si dichiarano nulle, di niun effetto e come non avvenute le alie-
nazioni e distrazioni qualunque de* Beni Ecclesiastici o spettanti ai
Luoghi ed alle Cause Pie , effettuate o predisposte sotto il cessa-
to non riconosciuto regime. In conseguenza le Amministrazioni di
detti Beni s’intendono da questo momento rimesse alla piena di-
pendenza dell’ Ordinario .
3. I Municipii cogl’ individui che li compongono, e che si trovano
in attualità d’ esercizio , sono provvisoriamente conservati ; salve
Bologna 26 Maggio 1849.
Di Sua Maestà I. R. A. Consigliere intimo, Cìamberlano,
Cavaliere dell’ I. R. Ordine Militare di Maria Teresa,
Grancroce della Corona ferrea, Comendatore e Cavaliere
di più altri ordini, Generale di Cavalleria, e Governa-
tore Civile e Militare.
GORZKOWSKI
le modificazioni e limitazioni, anche in rapporto agli attributi,
che si conosceranno indispensabili a conciliare la Legge da cui
emanano . col retto e regolare andamento dell’ Azienda Economi-
ca delle Comuni .
9. I Giudici e Tribunali riassumeranno 1′ esercizio delle loro funzio-
ni dipendentemente dalle Leggi e Regolamenti vigenti il 16 No-
vembre 1843 , e i loro giudicati saranno eseguiti in nome di Sua
Santità Papa PIO IX.
io. I giudizi pendenti non si potranno riassumere se non avanti li
Giudici e Tribunali competenti, nello stato e termini , e con at-
to semplice di Procuratore, e di parte ove manchi il Procuratore.
11. Non è ripristinato 1′ obbligo della rinnovazione decennale per lj
conservazione delle iscrizioni ipotecarie, sino a nuova disposizione.
13. Nulla è innovato per ora intorno alle vigenti disposizioni Doga-
nali e di Dazio Consumo, in aspettazione delle provvidenze So-
vrane che si vanno ad invocare . Frattanto il Governo Centrale
accorrerà alle giustificate urgenze .
i3. É accordato ai debitori di cambiali , di biglietti e pagherò a or-
dine e a domicilio, e di qualunque eifetto di commercio pagabili
nelle quattro Provincie di tratta anteriore al giorno 8 Maggio cor-
rente , e scadibili dal detto giorno inclusivo in avanti , il termine
ulteriore di un mese ad effettuarne il pagamento , decombile dal
giorno della rispettiva scadenza .
Si dispone però :
a ) Che quelli che intendono godere di questa dilazione ,
debbano all’ atto in cui saranno presentati detti effetti, apporvi
in calce il visto e la firma .
b ) Che in caso di rifiuto dei debitori o dei loro domiciliata-
ri a porre il visto e la firma nel modo prescritto, debbano i
possessori fare un atto di protesto nelle forme ordinate dagli arti-
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coli 167 e 168 del vigente Regolamento di Commercio , da cui il
rifiuto sia comprovato .
e ) Che scorso il termine della dilazione debbano i debitori
insieme al capitale pagare ai possessori gì’ interessi mercantili sul
medesimo decorsi dal giorno della scadenza in ragione del sei per
cento ed anno .
d ) Che i Notaj siano inibiti a rogarsi di protesti di non pa-
gamento prima della decorrenza del mese accordato .
Il Commissario Pontificio Straordinario per le Legazioni,
Prelato Domestico di Sua Santità
G. BEDINI.
Ferrara Tipografia Governativa di Gaetano Bresciani.
PONTIFICIO
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Estremi cronologici: 1849 maggio 26
Segnatura definitiva: MRI1055
Descrizione fisica: c. 1
Dimensioni: 58X40 cm
Colore: bianco e nero
Immagine: stemma
Autore: Bedini G.
Tipografo (ente): Bresciani, tipografia. Ferrara
Lingua della documentazione: italiano
Note: In testa: Governo pontificio. Data di emanazione. Luogo di emanazione Bologna. Sul recto del manifesto timbro di possesso Patrizio Antolini.
Descrizione del contenuto: Incipit: All'oggetto che nelle quattro Provincie di Bologna , Ferrara , Forlì, e Ravenna, ritornate al dominio della Santa Sede non sia ritardato l'andamento della pubblica amministrazione...
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