Editto
EDITTO
TOMMASO della S. R. C. Cardinale BEPxNETTl Diacono di S. Cesareo
della Santità di Nostro Signore Papa GREGORIO XVI.
Pro – Segretario di Stato.
In coerenza alle Sovrane intenzioni espresse dalla Santita di Nostro Signore nella sua Notificazione dei 5. del corrente adem-
piamo il dovere che c’incombe, pubblicando le seguenti disposizio-
ni, delle quali il SANTO PADRE coir Oracolo della viva Sua voce
si è degnato ingiungerci la esecuzione.
Art. I,
E* nominata una Commissione Civile per conoscere su coloro, che la
Direzione Generale di Polizia le darà in nota , il più. presto possi-
bile, siccome autori o propagatori per via di fatti scritti, o consigli
della ribellione ora cessata nei Domiuj della Santa Sede .
A ut. II.
Una Commissione Militare è nominata per Cara altrettanto intorno ? ai”
Militari di ogni arma ed a quelli, clie dalla stessi Direzione Ge-
nerale saranno dati in nota come sopra, siccome autori o propaga-
tori della ribellione medesima col mezzo soltanto delle armi .
Art. III.
La osservanza della Immunità reale rimane dispensata per espresso vo-
lere del Santo Padre nella esecuzione di ambedue gli Articoli prece-
denti , con che però 1* estrazione dall’Immune dei Rei notati, se
la occasione se ne presentì, si eseguisca secondo le regole cano-
niche
Gli Ecclesiastici compresi nel primo e secondo Articolo, se ve
ne saranno, verranno sottoposti alla Commissione Civile accresciuta
coli5 intervento di un Deputato scelto nel Clero .
Art. IV.
Fra le pene a cui soggiaceranno i colpevoli a tenore delle Leggi vigen-
ti , sarà commutata quella della conlisca dei loro Beni con son»>eU
tarne i patrimoni in quella parte che sia di loro netta proprietà
ancorché affetta da vincoli primogeniali o fidecommissarj, fin dal
momento, in cui ne sarà stata riconosciuta giuridicamente la reità*
all’ ammenda dei danni cagionati all’ Erario dalla ribellione .
Art. V.
Tutti gl’Impiegati Civili, anche Municipali, tutti i Pensionati di ogni
sorta, tutti i Militari, che anche senza essere stati autori, o prona»
gatori della ribellione, vi hanno però presa parte attiva con fatti,
scritti, o consigli, non potranno essere confermati negl’impieghi o
gradi che essi avevano prima della ribellione, o nel percepimento
delle loro rispettive pensioni, litiche non sieno purgati delle rispet-
tive incolpazioni.
Art. VL
Sarà cura degli Eminentissimi Arcicancellieri, e dei Cancellieri di Uni-
versità, come pure dei rispettivi Ordinar] il sospendere immediata-
mente dal proprio Ufficio, e dal percepimento dei corrispondenti o-
norarj nelle Università, e nei Seminar}, ne’ColIegj, nei luoghi di
pubblica educazione, o istruzione, non che dall’amministrazione, e
direzione di qualunque luogo ed opera pia tutti coloro , che hanno
mostrata adesione, o applaudito alla ribellione, ovvero dato saggio
di principi irreligiosi, o dissoni a quelli, su cui riposa la sicurez-
za dell’ordine pubblico stabilito, lincile non giungano i sospesi a
dimostrare la loro innocenza .
Art. VII.
Sono dichiarati sciolti i Corpi Militari di qualsivoglia arma che si tro-
vavano stazionati nelle Provincie in cui poi si estese la ribellione ;
e sono abilitati gli Ufficiali che ne facevano parte a produrre innan-
zi alla Commissione Militare indicata quanto potranno eglino addur-
re sia per provare la propria innocenza , sia per attenuare la loro
reità in attenzione del provvedimento che piacerà a NOSTRO SI-
GNORE di adottare sul conto di ciascuno fra loro .
Art. Vili.
Seguendo il Santo Padre gli impulsi della sua Sovrana Clemenza si è
degnato di accordar il perdono a tutti gli altri, che si resero fau-
tori e complici della Ribellione non esclusi coloro, i quali non es-
sendo addetti al servizio Militare della Santa Sede si fecero segua-
ci armati dei Ribelli come seni olici comuni , o in grado inferiore a
quello di Capitano, purché costi ch’essi deposero spontaneamente
le armi innanzi al giorno 6 del corrente .
Airr. IX.
La C
commissione Civile nominata in corrispondenza del presente Editto
tara residenza in Ancona, la Militare in Roma .
Art. X.
La procedura contro i Rei contemplata in questo Editto sarà sommaria
e spedita, derogandosi perciò alle formalità non sostanziali per loro
natura al discoprimento del vero,
Art. XI.
Le loro difese saranno concise e ristrette alle sole reali difficoltà della
Causa, sì di diritto, che di fatto.
Art. XIL
Qualunque nuovo atto d’insubordinazione alle pubbliche potestà, qua-
lunque insolenza che anche minimamente turbi la pubblica tran-
quillità, qualunque oltraggio in fatto o in detto recato all’ordine
pubblico, e molto più qualunque altro grave attentato sedizioso che
si permettesse alcuno di coloro, cui viene ora accordato il perdono,
tornerà a far rivivere contro di lui tutti quei titoli che la giustizia
avrebbe potuto produrre presentemente a suo carico.
Dalla Segreteria di Stato li 14 Aprile i83i.
T. Card. BERNETTI.
ROMA ED IN BOLOGNA NELIA TIPOGRAFIA CAMERALE SASSI.