Nota del Card. Antonelli ai governi d’Europa
NOTA
DEL CARD. ANTONELLI
AI GOVERNI D’ EUROPA,
Quella riunione di faziosi che usurpando il
nome di deputati del popolo, si è stabilita nella
capitale dello Stato Pontificio sotto il titolo di
Assemblea Costituente Romana, progredendo con
ardore da forsennati nel suo sistema di empietà,
d’ingiustizia e di distruzione, si è affrettata in
questi ultimi giorni ad occuparsi di un doppio
progetto di legge , in cui tutt’ i beni posseduti
dalle mani morte sono dichiarati proprietà dello
Stato , con adottare intanto alcune disposizioni
dirette ad assicurare 1′ effetto di quello stesso
sacrilego spoglio di ogni proprietà mobile ed
immobile, che da essa vuol decretarsi contro le
Chiese e contro i pii stabilimenti senza veruna
eccezione. Questo, non meno che qualunque altro
passato e futuro attentato de’ faziosi stessi,
trovansi già nella loro radice condannati colle
precedenti pubblicazioni del Santo Padre, e Principalmente
col solenne atto da esso emanato il
primo Gennaio. Ma prevedendosi le diaboliche
arti ed astuzie , delle quali si farà uso dagli autori
del suddetto spoglio per trame al
più presto un profitto conforme alle interessate
lor yoglie, si è dal S. Padre giudicato opportuno
nella doppia sua rappresentanza di Sommo
Pontefice e di Sovrano degli Stati Romani, diffidare
tutti coloro che ora o in avvenire si trovassero
nella circostanza di trattare in ordine alle proprietà
suddette col sedicente governo di Roma,
o con chiunque abbia causa da esso. Le disposizioni
della Romana Assemblea, delle quali si
tratta, importano una violazione la più rilevante
delle immutabili regole di naturale giustizia, sulle
quali è basato ogni diritto di proprietà ; una
violazione delle leggi civili antiche e moderne,
che né’ Pontificii domimi principalmente han
sempre garantito le proprietà delle Chiese, e delle
cause pie , una violazione infine dei sacri dir
ritti della chiesa di Gesù Cristo, e delle sanzioni
da essa emanate per mantenere le sue proprietà
ed impedire che vengano disfatte dagli usi re»
ligiosi, o pii, a’ quali sono destinate.
Che se la sedicente Assemblea, nella generalità
delle parole, colle quali si è espressa,
avesse voluto ferire le proprietà non solo pie od
ecclesiastiche , ma quelle pure di università, o
fondazioni meramente laicali e civili, anche in
questa parte le sue disposizioni sono sempre
nulle di pieno diritto , perchè emanate da una
mano di faziosi, i quali con ogni maniera di violenze,
d’inganni di ingratitudine hanno usurpato
la legittima Sovrana Autorità, per opprimere
anziché governare gli Stati di Santa Chiesa.
Vuole pertanto S. Santità che si porti a no*
tizia di tutti, e specialmente degli stranieri di
qualunque Stato o Nazione le costituzioni d’ipoteche
ed altri contratti di ogni natura che dalla
sedicente Assemblea e Governo Romana, o dagli
aventi causa da esso, si facessero intorno a’ Beni
ecclesiastici stabili o mobili, o sulle altre
qualunque siansi proprietà delle mani morte,
sono e saranno pienamente nulli e di niun valore ,
e dovranò considerarsi come fatte da
chi con latrocinio pubblico e manifesto aveva
usurpato le altrui sostanze.
Quindi non vi sarà causa, pretesto o motivo
qualunque che valga in veruna parte a convalidarle ,
ancorché si trattasse di contratti soliti a farsi
dalle Chiese e Stabilimenti, cui detti beni appartengono,
o di atti già iniziati dalla Pontificia autorizzazione,
o da quella de’ Vescovi, od altri legittimi superiori
nei limiti delle rispettive competenze, mentre da
ciò e da qualsivoglia altra circostanza non potrà mai
inferirsi che un usurpatore manifesto possa fare ,
e seguire o consumare quanto poteva unicamente effettuarsi
dal proprietario, e dal legittimo amministratore.
Quindi le chiese e gli altri
stabilimenti di mani morte avranno in ogni tempo il diritto
di ripetere le loro proprietà e modi e stabili, immuni e
libere da qualunque peso che vi si fosse voluto imporre
dagli usurpatori , non che i frutti da esse prodotti nell’
intervallo : né quelli che le avessero comprate, o
fatto su di esse altra convenzione, potranno
richiedere da’ legittimi proprietari il prezzo sborsato ,
od altro compenso ; pel quale non rimarrà loro altra via
che quella di rivolgere la loro azione contro gli usurpatori,
con cui avranno contratto.
In conseguenza di questa Pontificia manifestazione, il
sottoscritto Cardinale Pro-segretario
di stato, mentre per espresso comando di Sua
Santità ne rende consapevole Vostra Eccellenza,
la prega altresì a volerne dare sollecita comunicazione
al suo Governo, affinchè il contenuto
della presente Nota abbia la maggiore possibile
pubblicità, mediante la quale diffidati coloro
che si lasciassero mai indurre a far contratti
intorno ai beni in discorso, non possano allegarne ignoranza
Il Sottoscritto si pregia di ripetere all’ Eccellenza
Vostra i sensi della sua distinta considerazione.
Gaeta 19 Febbraio 1849
G. Card- Antonelli,