Decreto
DECRETO
RIFORME PROVVISORIE
RIGUARDANTI
0 PROCEDURA DELLE CAUSE CIVILI
La Commissione provvisoria dello Stato Romano.
Vista l’urgenza
Considerando che la riforma giudiziaria ha bisogno di tempo
ed esame per essere maturamente ed utilmente compita; d’altronde
volendosi rimossi quegl’inconvenienti, che la esperienza ha
fatto conoscere come più gravi, a contare da oggi sino alla
definitiva formazione e sanzione del Codice di Procedura.
DECRETA
Art. 1. È dispensata nelle Cause Civili la redazione e
spedizione delle sentenze interlocutorie od incidentali di qualunque
natura, dovendo bastare per gli effetti di legge un semplice atto
a procuratore, con cui se ne intimi la pronunzia.
Non si richiede la spedizione degli opinamenti, dei Processi verbali
di esame di testimoni, risposta a giuramenti, a
posizioni, relazioni di periti , e simili. Questi atti tutti inclusivamente
a qualunque dichiarazione s’ inseriranno nel fascicolo
della causa in originale , ed il Cancelliere ne darà alle parti
( se lo richiedono ) una copia semplice in carta libera. A tal
fine i motivi degli opinamenti dovranno consegnarsi al Cancelliere
il giorno medesimo della loro pubblicazione sotto stretta responsabilità
del Giudice, o Tribunale, che li avrà emanati.
Art. 2. Nelle cause di appello è dispensata la copia autentica degli atti
fatti nel Tribunale a quo; ed invece, interposto l’appello, dal Tribunale
appellato si trasmetterà, entro un mese, d’ufficio alla Cancelleria cui viene
portata la causa, l’intiero
ed originale fascicolo degli atti stessi.
Art. 3. Le cause inferiori agli r> 200 e tutte quelle che
per legge sono di competenza dei giusdicenti e governatori che
ne fanno le veci, si tratterranno in appello colle stesse norme,
che si praticano in prima istanza nelle cause esecutive e sommarie
non iscritte in ruolo.
Le parti potranno” dedurre contemporaneamente alla proposizione
e discussione delle medesime le loro ragioni a mezzo
di comparsa motivata da depositarsi in atti.
Art. 4. D’ora innanzi è dispensato 1′ uso della carta bollata nelle
copie di tutti gli atti, che vengono notificati alle parti, o procuratori,
tranne le citazioni, sulle quali può aver luogo
la costituzione dei medesimi: rimanendo però ferma la necessità
della carta di bollo negli originali.
Art. 5. Nei ricorsi interposti al Tribunale Supremo il deposito
nelle cause maggiori stabilito presentemente in ^> 10 è
ridotto ( come in antico ) a scudi 4, e nelle cause minori a
scudi 2.
Art. 6. Le eccezioni di nullità pei tre difetti sostanziali
non riservate al Tribunale supremo si proporranno nelle forme
cbe si propongono gli altri incidenti, senza bisogno di memorie
in iscritto. Con ciò viene derogato al disposto dei §§, 794 795
di procedura.
La giurisdizione del Tribunale di competenza maggiore nelle cause
minori può essere prorogata dal consenso della parte,
se abbia contestata la lite prima di proporne l’eccezione; ed in
ciò resta degorato il §. 786.
Art. 7. E abolito l’uso della lingua latina in quei Tribunali,
nei quali ancora rimane. Tutti gli atti inclusivamente alle
difese, opinamenti ( detti decisioni ) , e sentenze , si faranno in
lingua italiana. Tuttavolta le difese già distribuite ai Tribunali,
presso i quali era conservato l’uso della lingua latina in cause
non decise, potranno nuovamente distribuirsi nella riproposizione
delle cause medesime.
Art. 8 È in facoltà del Tribunale della Rota in tutte le
cause , ove confermi la precedente decisione, ossia opinamento,
di ordinare , se lo creda opportuno, contemporaneamente la spedizione
della sentenza, senza bisogno di speciale richiesta.
Una tale disposizione è applicabile per le decisioni eziandio
emanate in contumacia.
Art. 9. Nelle cause incidentali che vengono in Rota’in
grado di appello, si procederà per memoriale, come se gì’ incidenti
venissero elevati nella Rota stessa e senza concordazione
di dubbio, ed al rescritto sarà aggiunto l’ordine di spedizione.
Se involvano gravissime difficoltà , è in potere del Tribunale di
ordinare simultaneamente al Rescritto la estensione di
una breve decisione. Riproponendosi dipoi la causa, il Rescritto
quantunque riformatorio o rivocatorio del primo, sarà irretrattabilmente spedito.
Art. 10. In tutti i Tribunali di Roma e dello Stato anche
nelle cause ordinarie e d’appello, come in quelle che si propongono
al Tribunale Supremo, le spese d’ora innanzi si tasseranno
in sentenza, o nel decreto ( per ciò che risguarda il Tribunale
Supremo ) salvo il diritto di opposizione a termini di legge.
Questa opposizione nelle cause minori di Prima Istanza sarà portata
innanzi al medesimo Giudice : nelle cause maggiori
innanzi al Presidente del Tribunale, che ne farà relazione stragiudiziale
in Camera di Consiglio sopra memorie manoscritte e
senza obbligo di distribuirle agli altri giudici.
Questa disposizione si estende anche alla Rota, alla piena
Camera, ed al Tribunale Supremo. II ponente in questi Tribunali si
considererà parificato per questo oggetto al Presidente
degli altri Tribunali.
Il rescritto stragiudiziale da emanarsi in Camera di Consiglio
s’intimerà soltanto al procuratore contrario, e sarà eseguibile
nel termine di legge, senza che mai possa essere soggetto
a reclamo o revisione.
Art. 11. Se avvenga la morte, cessazione, o traslocazione
di un giudice , il supplente o chi gli subentri in qualunque
tempo, disimpegnerà qnanto venne demandato dal Tribunale al
primo giudice, senza chiedersene surrogazione.
Art. 12. È derogato al disposto nel §. 441 n. 3. Le azioni dei
creditori del defonto contro gli Eredi, o contro i beni
ereditarj finché sono indivisi , saranno di competenza dei Governatori,
Assessori e Tribunali in ragione della somma richiesta. Nel caso di più
coeredi, alcuni dei quali eccepiscano la mancanza di qualità ereditaria,
il Giudice pronuncerà contro quelli
che non opposero tale eccezione , salvo all’ Attore il diritto di
esperimentare la sua azione innanzi il Tribunale competente.
Art. 13. Per favorire il Commercio d’ora innanzi le cambiali cosi estere,
come di piazza , biglietti all’ordine e simili ,
saranno registrate col diritto fisso di baj. 20, senza percezione
di multa, e senza avere riguardo alle girate. La multa sarà pagata
nell’atto della redazione della sentenza., e cosi il diritto di
registro proporzionale. Per le girate non sarà mai luogo ad alcuna
percezione di registro.
Art. 14. Il presente decreto avrà esecuzione in tutto lo
stato il giorno 21 corrente gennaro. Tutti gli atti che si faranno
posteriormente dovranno conformarsi alle presenti disposizioni.
Fatto in pieno Consiglio. Roma 12 Gennaro 1849.
C. E. MUZZARELLI
C. ARMELLINI
F. GALEOTTI
L. MARIANI
P. STERBINI
P. CAMPELLO
Tipi Bresciani.