N.9253. Circolare. Polizia. Molto Illustre Signore.
N 9253
Circolare
Polizia
Molto Illustre Signore
Non tutte le Commissioni di Arruolamento della Guardia Civica esistenti in questa
Provincia intendono nello stesso modo alcuni articoli del Regolamento 3o Luglio
1847 risguardanti il servizio di essa Guardia, e da più parti mi vengono chiesti su
tale proposito degli schiarimenti. Egli è quindi che a soddisfare le loro domande _, e
per opportuna generale norma, trovo necessario di dichiarare quanto segue.
Ogni volta che la Guardia Civica concorre a prestare servigio con Corpi Militari
assoldati, le compete la dritta sopra i medesimi, tanto prescrivendo l’Art. 65 del
Regolamento ; ma questa prerogativa, che assegna alla Civica il posto più distinto, non
è da riconfondere colle attribuzioni ed incombenze, le quali dipendono dalle rispettive
istituzioni, e dallo scopo delle medesime; e per ciò che sia della Civica tali incombenze
sono chiaramente determinate dall’ art. 16, da cui emerge che il servizio
della medesima consiste i.° nel servizio ordinano interno della Città e dei Comuni ;
a.* nel servizio straordinario di distaccamento nel territorio ; 3.° nel servizio di corpi
distaccati^ a fine di prestare sussidio alle milizie attive dello Stato ; il quale articolo
emerge anche più chiaro se si connette coli’ art. i.° dello stesso regolamento , a cui
espressamente si riferisce., e il quale assegna per istituto della Guardia Civica il mantenere
l’obbedienza alle leggi, e conservare o ristabilire l’ordine e la pubblica tranquillità,
coadjuvando, ove faccia d’uopo le milìzie attive dello Stato. E quindi manifesta
1′ incombenza dei Corpi distaccati della Civica di coadjuvare le milizie attive,
e ciò quando faccia d’ uopo ; e posto un tale istituto dei Corpi anzidetti, si comprende
come sarebbe un contrassenso all’ istituto medesimo, e un sovvertirne il principio,
se gli stessi Corpi distaccati, che sono ordinati a sussidiare le dette milizie nelle ordinarie
incombenze che hanno come milizie attive, dovessero in quella vece regolarne il servizio, e
molto più poi se si ritenesse di chiamare le stesse milizie in sussidio dei Corpi sumentovati;
oltre che il ridetto servizio nelle occasioni risulterebbe poi totalmente estraneo alla
parte principale che vi prendesse la Civica, in vista di quelle ispezioni politiche che
essenzialmente appartengono alla forza de’ Carabinieri, che è forza di Polizia ; e più
estraneo ancora ove si prestasse dalla Civica senza di essi Carabinieri , richiedendo
1′ esercizio di quegli atti che manifestamente non le si addicono , come 1′ assicurare
gli arrestati, e il perquisirli ; atti che solo per un’ indispensabile eccezione nelle
località di Campagna che per la distanza dalle Brigate non possono avere il servizio
dei Carabinieri^ si eserciteranno dai Guardiani Campestri.
Si regolerà V. S. alla norma di tali dichiarazioni, e frattanto con la dovuta stima
mi confermo
Di Vostra Signoria
Ferrara 14 Ottobre 1847.
IL LEGATO
CARD. LUIGI GIACCHI
Al Signor


