Governo provvisorio della città e provincia di Bologna

GOVERNO PROVVISORIO DELLA CITTA’ E PROVINCIA DI BOLOGNA
Vista la petizione presentata dal ceto de’ Commercianti
di questa Città, colla quale domandano l’abolizione del
Tribunale Fiscale, come non conveniente alla civile libertà
il mantenere una giurisdizione privativa nelle cause nelle
quali è interessato il Governo
Seguendo anche l’ esempio di alcune Provincie rigenerate
DECRETA
1. Il Tribunale fiscale è abolito.
2. Le cause di contrabbando saranno portate alla cognizione
di uno de’ Giudici Ordinar;, il quale verrà a ciò
espressamente deputato.
3. Nelle attuazioni di queste cause non si farà uso
della carta bollata, ne saranno gli Atti sottoposti alla
tassa di registro
4. Si costruirà da un Attuario apposito un processo
informativo, col quale ne* modi fin qui praticati si verificherà
il contrabbando denunciato. Compito l’informativo si citerà il prevenuto
a dedurre ciò che crede contro le risultanze degli Atti, i quali gli
saranno comunicati.
5. Udite le difese, ed udito il Capo della Sezione legale si procederà
alla Sentenza
6. GÌ’ incerti, e le persone delle quali s’ignora il domicilio, e quelle
che sono domiciliate all’estero saranno citati per affissione alle
porte del Tribunale, e della Dogana col termine di otto giorni a comparire,
7* Ogni qualvolta il prevenuto citato nei modi regolari a persona, a
domicilio, o per affissione non comparisca , si procederà in contumacia.
8. Le Sentenze definitive in materia di contrabbando
sia contradittorie, che contumaciali non si potranno impugnare che col
mezzo dell’appellazione.
9. In pendenza del giudizio potrà il Giudice con decreti interlocutorj
non appellabili, se non se insieme col merito principale, dare quelle
ordinazioni provvisionali specialmente sulf oggetto del contrabbando
che crederà opportune.
10 Il soccombente non dovrà soddisfare altre spese della lite fuori
di quelle che si fossero fatte per indennizzare i testìmonj, e per
soddisfare i periti che fossero occorsi.
Le spese dell’esecuzione saranno per intiero dal soccombente rifuse.
11. Tutti gli Atti occorrenti saranno eseguiti col mezzo della forza
addetta alla Fidanza , e dei Ministri Doganali.
12. Sarà sempre di competenza dei Tribunali, e Giudici Criminali
ordinaij qualunque titolo crimicoso sebbene avesse relazione a cause di
contraibbando.
13 Le disposizioni del regolamento dellì 14. corrente sulle
invenzioni di contrabbando, e le altre Leggi da esso richiamate sono
confermate in tutto quello, in cui non discordano da ciò, che nel presente
Decreto viene ordinato.
Dato dal Pubblico Palazzo a Bologna questo dì 23. Febbrajo 1831
Pel Governo Provvisorio
IL PRESIDENTE
GIOVANNI VICINI.
VINCENZO CRISTINI Segretario.
BOLOGNA TIPOGRAFIA GOVERNATIVA SASSI

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Estremi cronologici: 1831 febbraio 23
Segnatura definitiva: MRI0093
Descrizione fisica: c. 1
Dimensioni: 56X39,5 cm
Colore: bianco e nero
Autore: Vicini Giovanni
Tipografo (ente): Sassi, tipografia. Bologna
Lingua della documentazione: italiano
Note: Data di emanazione.
Descrizione del contenuto: Incipit: Vista la petizione presentata dal ceto de' Commercianti di questa Città...
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