Università degli Studi di Milano

A quasi un secolo di distanza dalla firma del concordato tra Chiesa e Stato, stipulato con i patti lateranensi dell’11 febbraio 1929, manca ancora in Italia una legge sulla libertà religiosa

patti

 

I Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929 da Mussolini e dal cardinal Pietro Gasparri, determinarono un cambiamento profondo nei rapporti tra Chiesa e Stato in Italia, nella percezione del ruolo pubblico del cattolicesimo, oltreché naturalmente nello status giuridico della Santa Sede.

I Patti constavano di tre parti: un trattato internazionale, un concordato e una convenzione economica. Il trattato internazionale metteva fine alla questione romana, apertasi nel settembre del 1870, e garantiva alla Santa Sede la restituzione di una sovranità statuale, sia pure ridotta agli angusti confini dell’attuale Città del Vaticano. Se ebbe un grande significato da un punto di vista internazionale e se pose fine a una dolorosa ferita nell’opinione pubblica italiana, già peraltro di fatto saturata dal tempo trascorso e dal modus vivendi che era infine stato trovato, il trattato ebbe limitate conseguenze sul successivo sviluppo della storia italiana, tanto da essere apprezzato, sia pure tra molte precisazioni, anche da uno dei più rigorosi studiosi laici, come Gaetano Salvemini.

Diverso il caso del concordato e della convenzione economica. Con il primo lo Stato italiano abbandonava la natura laica, che aveva ereditato dal Risorgimento, e le prerogative d’impronta giurisdizionalista garantite dalla Legge delle Guarentigie. Da allora la presenza pubblica del cattolicesimo sarebbe stata sempre più visibile, divenendo onnipresente negli anni dei governi centristi e di quello che Arturo Carlo Jemolo avrebbe definito “regime clericale”. Ancora di più, il concordato tra Stato e Chiesa avrebbe fatto da modello a tutti i successivi interventi di politica ecclesiastica, tanto che, in anni a noi più recenti, lo Stato italiano avrebbe esteso il “modello concordatario” anche nei confronti delle altre confessioni religiose organizzate: fatto che appare evidente considerando la natura di “piccoli concordati” che mantengono le intese via via realizzate, a cominciare da quella, pionieristica, con la Chiesa valdese del 1984, avvenuta in singolare contemporaneità con la revisione del concordato.

Il risultato è stato che, mentre si sono sviluppati innumerevoli accordi con le singole confessioni, e altri sono in preparazione, manca a tutt’oggi in Italia una legge generale sulla libertà religiosa e alcune questioni sono ancora demandate all’arcaica legge sui culti ammessi del 1929, per altro provvidenzialmente svuotata da buona parte del suo impianto originario da una lunga serie di sentenze della Corte costituzionale.

Meno evidenti, ma non meno rilevanti appaiono le conseguenze a lungo termine della convenzione economica, sorta di indennizzo versato alla Santa Sede per la perdita del potere temporale sessant’anni dopo Porta Pia. Una misura che, se ha oggettivamente alleviato le difficoltà economiche di molte istituzioni ecclesiastiche, ha aumentato la dipendenza della Chiesa dallo Stato e dalle sovvenzioni pubbliche in un’ottica che il passaggio, dopo il 1984, alle donazioni “volontarie” dell’otto per mille ha solo parzialmente attenuato.

Elementi, tutti quelli richiamati, che determinano la natura dei rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose, che appare, appunto, concordataria, e quindi necessariamente contrattuale e patteggiata. Donde la difficoltà, e quasi l’impossibilità, di rapportarsi con le realtà religiose meno istituzionalizzate e la ritrosia a far prevalere su qualunque altra logica il concetto di libertà religiosa.

Paolo Zanini
Università degli Studi di Milano

11/02/2016

 

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